Art. 19 
 
                        Agenzia delle entrate 
 
  1. L'Agenzia delle entrate e' autorizzata ad  indire  procedure  di
reclutamento e  ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 25 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.