Art. 2 
 
                   Avvocatura generale dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale togato indicate nelle tabelle 2 e 3 allegate, che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.