Art. 20 AIFA - Agenzia italiana del farmaco 1. L'Agenzia italiana del farmaco - AIFA e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 26 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Agenzia italiano del farmaco - AIFA e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale indicate nella tabella 27 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.