Art. 20 
 
                 AIFA - Agenzia italiana del farmaco 
 
  1. L'Agenzia italiana del farmaco - AIFA e' autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  26   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. L'Agenzia italiano del farmaco - AIFA e' autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024  per  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 27 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.