Art. 22 
 
      AICS - Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo 
 
  1. L'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo -  AICS  e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  29
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.