Art. 26 
 
               ANSV - Agenzia nazionale sicurezza volo 
 
  1. L'Agenzia nazionale sicurezza volo  -  ANSV  e'  autorizzata  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  33  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.