Art. 27 
 
     ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 
 
  1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSFISA e'
autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  34
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.