Art. 27 ANSFISA - Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie 1. L'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie - ANSFISA e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 34 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.