Art. 3 
 
                   Avvocatura generale dello Stato 
 
  1. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 4 allegata,
che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. L'Avvocatura generale  dello  Stato  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024  per  le  unita'  di
personale amministrativo  indicate  nella  tabella  5  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.