Art. 3 Avvocatura generale dello Stato 1. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 4 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Avvocatura generale dello Stato e' autorizzata ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale amministrativo indicate nella tabella 5 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.