Art. 30 
 
            INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 
 
  1. L'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  37  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. L'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS e' autorizzato ad
indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita'
di personale indicate nella  tabella  38  allegata,  che  costituisce
parte integrante del presente provvedimento.