Art. 30 INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 1. L'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 37 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. L'Istituto nazionale previdenza sociale - INPS e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale indicate nella tabella 38 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.