Art. 32 
 
                  AID - Agenzia industrie e difesa 
 
  1. L'Agenzia industrie e difesa -  AID  e'  autorizzata  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  40   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.