Art. 33 Parco nazionale dell'Asinara 1. Il Parco nazionale dell'Asinara e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 41 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Parco nazionale dell'Asinara e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale indicate nella tabella 42 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.