Art. 33 
 
                    Parco nazionale dell'Asinara 
 
  1.  Il  Parco  nazionale  dell'Asinara  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento e ad  assumere  a  tempo  indeterminato  le
unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  41   allegata,   che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2.  Il  Parco  nazionale  dell'Asinara  e'  autorizzato  ad  indire
procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024  per  le  unita'  di
personale indicate nella tabella 42 allegata, che  costituisce  parte
integrante del presente provvedimento.