Art. 37 
 
            Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga 
 
  1. Il Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga e'  autorizzato
ad  indire  procedure  di  reclutamento  e  ad   assumere   a   tempo
indeterminato le unita' indicate nelle tabelle 46 e 47 allegate,  che
costituiscono parte integrante del presente provvedimento.