Art. 4 
 
             PCM - Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  1. La Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  e'  autorizzata  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita'  di  personale  indicata  nella  tabella  6  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento.