Art. 6 
 
        Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 
 
  1. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  sicurezza  energetica  e'
autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo
indeterminato  le  unita'  di  personale  indicate  nella  tabella  8
allegata,   che   costituisce   parte   integrante    del    presente
provvedimento.