Art. 9 Ministero dell'economia e delle finanze 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo indeterminato le unita' di personale indicate nella tabella 11 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento. 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita' di personale indicate nella tabella 12 allegata, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.