Art. 9 
 
               Ministero dell'economia e delle finanze 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento e ad assumere a tempo  indeterminato
le unita' di  personale  indicate  nella  tabella  11  allegata,  che
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
  2. Il Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
indire procedure di reclutamento nel triennio 2022-2024 per le unita'
di personale indicate nella  tabella  12  allegata,  che  costituisce
parte integrante del presente provvedimento.