Art. 3 Sistema palangaro (LL) 1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2023 alla pesca bersaglio del tonno rosso con il sistema «palangaro (LL)», con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 2. 2. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, commi 2 e 3. 3. A conferma di quanto stabilito con la nota n. 657883 del 22 dicembre 2022 della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura (di seguito D.G. PEMAC), in premessa citata, i quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati nell'allegato 2. 4. In funzione dell'andamento delle catture ed in presenza di un'effettiva disponibilita' residua del contingente «indiviso (UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i presupposti di fatto e di diritto, puo' riconoscere, unicamente in sede di esaurimento dei contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un margine di flessibilita' pari al 5% dei medesimi contingenti.