Art. 3 
 
                       Sistema palangaro (LL) 
 
  1. Le unita' autorizzate per la campagna di pesca 2023  alla  pesca
bersaglio del tonno  rosso  con  il  sistema  «palangaro  (LL)»,  con
indicazione delle  rispettive  quote  individuali  di  cattura,  sono
riportate nell'allegato 2. 
  2. Le quote individuali di cattura possono  essere  aggiornate  e/o
modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate  ai  sensi
del successivo art. 9, commi 2 e 3. 
  3. A conferma di quanto stabilito con la  nota  n.  657883  del  22
dicembre 2022  della  Direzione  generale  della  pesca  marittima  e
dell'acquacoltura (di seguito D.G.  PEMAC),  in  premessa  citata,  i
quantitativi eventualmente gia' catturati  dalle  unita'  di  cui  al
comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1°  gennaio
2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come indicati
nell'allegato 2. 
  4. In funzione dell'andamento  delle  catture  ed  in  presenza  di
un'effettiva  disponibilita'  residua   del   contingente   «indiviso
(UNCL)», la D.G. PEMAC, ricorrendone i  presupposti  di  fatto  e  di
diritto, puo' riconoscere, unicamente  in  sede  di  esaurimento  dei
contingenti individuali di cattura di cui al comma 1, un  margine  di
flessibilita' pari al 5% dei medesimi contingenti.