Art. 5 Piccola pesca costiera (SSCF) 1. In via sperimentale le unita' autorizzate per la sola campagna di pesca 2023 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti al segmento di piccola pesca costiera, come definita al paragrafo 2, lettera dd), della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16 maggio 2019, in premessa citato, con indicazione delle rispettive quote individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4. 2. In via transitoria e a fini sperimentali, solo per la campagna 2023, le unita' di cui al richiamato allegato 4 sono individuate tra quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada (SWO) e/o dell'alalunga (ALB) in possesso di almeno tre dei cinque requisiti definiti in sede sovranazionale (ex par. 3, lettera W Racc. ICCAT 19-04, ai fini della riconducibilita' al nuovo segmento di flotta della piccola pesca costiera). Dal predetto elenco sono escluse le unita' che nel corso dell'annualita' 2022 abbiano commesso un'infrazione grave. 3. In via transitoria e a fini sperimentali, le quote sono individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a 2,5 tonnellate. Le quote individuali di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione di eventuali variazioni autorizzate ai sensi del successivo art. 9, comma 3. I quantitativi eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui al comma 1, sono direttamente imputabili, con decorrenza dal 1° gennaio 2023, ai rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati. 4. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla campagna 2023. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive e potranno essere riviste in conformita' con le osservazioni ICCAT e le determinazioni unionali.