Art. 5 
 
                    Piccola pesca costiera (SSCF) 
 
  1. In via sperimentale le unita' autorizzate per la  sola  campagna
di pesca 2023 alla cattura bersaglio del tonno rosso appartenenti  al
segmento di piccola pesca costiera, come  definita  al  paragrafo  2,
lettera dd), della raccomandazione ICCAT 22-08, in premessa citata, e
al comma 1 dell'art. 3 del decreto ministeriale n. 210 del 16  maggio
2019, in premessa citato,  con  indicazione  delle  rispettive  quote
individuali di cattura, sono riportate nell'allegato 4. 
  2. In via transitoria e a fini sperimentali, solo per  la  campagna
2023, le unita' di cui al richiamato allegato 4 sono individuate  tra
quelle gia' autorizzate alla cattura bersaglio del pesce spada  (SWO)
e/o  dell'alalunga  (ALB)  in  possesso  di  almeno  tre  dei  cinque
requisiti definiti in sede sovranazionale (ex par. 3, lettera W Racc.
ICCAT 19-04, ai fini della  riconducibilita'  al  nuovo  segmento  di
flotta della  piccola  pesca  costiera).  Dal  predetto  elenco  sono
escluse le unita' che nel corso dell'annualita' 2022 abbiano commesso
un'infrazione grave. 
  3. In  via  transitoria  e  a  fini  sperimentali,  le  quote  sono
individuate assegnando a ciascuna imbarcazione un quantitativo pari a
2,5 tonnellate.  Le  quote  individuali  di  cattura  possono  essere
aggiornate  e/o  modificate,  in  ragione  di  eventuali   variazioni
autorizzate ai sensi del successivo art. 9, comma 3.  I  quantitativi
eventualmente gia' catturati dalle unita' di cui  al  comma  1,  sono
direttamente imputabili, con  decorrenza  dal  1°  gennaio  2023,  ai
rispettivi contingenti individuali di cattura, come sopra indicati. 
  4. Le previsioni di questo articolo sono provvisorie, limitate alla
campagna 2023. Esse non assegnano titoli sulle campagne successive  e
potranno essere riviste in conformita' con le osservazioni ICCAT e le
determinazioni unionali.