Art. 6 Catture accessorie (BY-CATCH) 1. Fatti salvi i limiti annuali di cui all'art. 6 del decreto direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018, in premessa citato, la percentuale di catture accessorie in sede di sbarco ammessa dalle vigenti normative sovranazionali e' pari al 20% del totale sbarcato, da calcolarsi esclusivamente sulla base dei dati risultanti dal giornale di bordo elettronico (e-logbook): in peso e/o numero, unicamente in relazione alle specie ittiche elencate nell'allegato 1 al regolamento (UE) n. 2017/2107, in premessa citato; in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche. 2. Il calcolo di cui al comma 1 e' consentito su base annuale, nei seguenti casi: per le imbarcazioni denominate feluche, a condizione che, a prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese di pesca interessate rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione elettronica dei dati di cattura e delle dichiarazioni di sbarco; per tutte le imbarcazioni che, pur non ricomprese nell'elenco di cui al citato allegato 4, rispettino, comunque, i medesimi parametri sovranazionali in materia di «piccola pesca costiera» e a condizione che le stesse, prescindendo dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco. 3. In funzione dell'effettivo andamento delle catture accessorie, la D.G. PEMAC si riserva la facolta', con successivo provvedimento, di rimodulare la ripartizione della consistenza residua del contingente «indiviso (UNCL)», di cui all'art. 1, comma 3.