Art. 6 
 
                    Catture accessorie (BY-CATCH) 
 
  1. Fatti salvi i limiti annuali  di  cui  all'art.  6  del  decreto
direttoriale n. 8876 del 20  aprile  2018,  in  premessa  citato,  la
percentuale di catture accessorie in sede  di  sbarco  ammessa  dalle
vigenti normative sovranazionali e' pari al 20% del totale  sbarcato,
da calcolarsi esclusivamente  sulla  base  dei  dati  risultanti  dal
giornale di bordo elettronico (e-logbook): 
    in peso e/o numero, unicamente in relazione alle  specie  ittiche
elencate  nell'allegato  1  al  regolamento  (UE)  n.  2017/2107,  in
premessa citato; 
    in solo peso, in relazione a tutte le altre specie ittiche. 
  2. Il calcolo di cui al comma 1 e' consentito su base annuale,  nei
seguenti casi: 
    per le imbarcazioni  denominate  feluche,  a  condizione  che,  a
prescindere dalle dimensioni di lunghezza fuori tutto, le imprese  di
pesca  interessate  rispettino  le  vigenti   disposizioni   unionali
(articoli 14, 15, 23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia
di compilazione e trasmissione elettronica  dei  dati  di  cattura  e
delle dichiarazioni di sbarco; 
    per tutte le imbarcazioni che, pur non ricomprese nell'elenco  di
cui al citato allegato 4, rispettino, comunque, i medesimi  parametri
sovranazionali in materia di «piccola pesca costiera» e a  condizione
che le stesse,  prescindendo  dalle  dimensioni  di  lunghezza  fuori
tutto, rispettino le vigenti disposizioni unionali (articoli 14,  15,
23 e 24 del regolamento CE n. 1224/2009) in materia di compilazione e
trasmissione dei dati di cattura e della dichiarazione di sbarco. 
  3. In funzione dell'effettivo andamento delle  catture  accessorie,
la D.G. PEMAC si riserva la facolta', con  successivo  provvedimento,
di  rimodulare  la  ripartizione  della   consistenza   residua   del
contingente «indiviso (UNCL)», di cui all'art. 1, comma 3.