Art. 9 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni  di  pesca
si intendono automaticamente assolti con indicazione  dei  pertinenti
codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di
cui ai richiamati allegati 1, 2, 3 e 4. 
  2.  Fatto  salvo  quanto  stabilito  al  comma  3,  i   contingenti
individuali di cattura  possono  formare  oggetto  di  operazioni  di
trasferimento solo all'interno dei medesimi sistemi di pesca. 
  3. In deroga al comma 2, sono consentiti, per la campagna di  pesca
del 2023 a titolo  sperimentale,  previa  autorizzazione  della  D.G.
PEMAC, anche i trasferimenti tra sistemi differenti a condizione  che
avvengano unicamente a titolo temporaneo e fino  ad  un  quantitativo
massimo pari al 50% della quota individuale assegnata al cedente. Nei
sistemi «tonnara fissa (TRAP)» e «piccola pesca costiera (SSCF)», gli
operatori non possono cedere  ad  altri  sistemi  alcuna  percentuale
della quota assegnata, ma e' loro consentito di essere destinatari di
contingenti di cattura eventualmente  trasferiti  da  altri  sistemi,
secondo le richiamate limitazioni. 
  4. Il  mantenimento  dell'iscrizione  negli  elenchi  di  cui  agli
articoli 2, 3, 4  e  5  e'  subordinato  al  rispetto  delle  vigenti
normative sovranazionali e nazionali in materia di  pesca  del  tonno
rosso. 
  5. Ad eccezione di  eventi  comprovanti  cause  di  forze  maggiore
ritenute meritevoli  di  accoglimento  da  parte  della  D.G.  PEMAC,
qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo  pari  a
due   annualita'   consecutive,   viene   disposta   nei    confronti
dell'interessato la cancellazione,  previa  comunicazione,  ai  sensi
della legge n. 241/90,  dai  suddetti  elenchi  relativi  ai  sistemi
«circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 
  6. Agli operatori degli impianti di «tonnara fissa (TRAP)» che  non
dovessero risultare attivi per  un  periodo  pari  a  due  annualita'
consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n.  141913  del
28  marzo  2022,  viene  sospesa  l'autorizzazione  di  pesca   e   i
contingenti   loro   assegnati   rientrano   definitivamente    nella
disponibilita' dell'Amministrazione. Per l'annualita' 2023,  ai  fini
della operativita' della tonnara fissa (TRAP),  non  e'  obbligatorio
pescare un quantitativo minimo di cattura pari al 33% del contingente
assegnato,  come  stabilito  nel  precedente  d.d.  n.  141913  sopra
richiamato,  ma   e'   comunque   necessario   che   l'impianto   sia
strutturalmente pronto per esercitare l'attivita' di pesca.  I  tonni
pescati attraverso il sistema «tonnara fissa  (TRAP)»  devono  essere
oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia  per  il  successivo
spostamento  verso  la  FARM  di  destinazione  entro  trenta  giorni
dall'ultima comunicazione di cattura. 
  7. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati,
qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema
«stereoscopico» sulle  catture  effettuate  nell'ambito  dei  sistemi
«circuizione  (PS)»  e  «tonnara  fissa  (TRAP)»  e  destinate   alle
attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del
contingente originariamente assegnato, il quantitativo  eventualmente
non utilizzato potra'  essere  riassegnato  al  sistema  interessato,
unicamente a condizione che sussistano i presupposti di  fatto  e  di
diritto per proseguire la campagna di  pesca.  In  assenza  di  detti
presupporti, il suddetto quantitativo potra'  essere  riassegnato  al
contingente «indiviso (UNCL)». 
  Questo decreto e' trasmesso  per  la  registrazione  ai  competenti
organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 aprile 2023 
 
                                         Il direttore generale: Abate 

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e made in
Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste e del Ministero del turismo, n. 729