Art. 9 Disposizioni finali 1. Gli obblighi in materia di rilascio di autorizzazioni di pesca si intendono automaticamente assolti con indicazione dei pertinenti codici identificativi delle medesime, come riportati negli elenchi di cui ai richiamati allegati 1, 2, 3 e 4. 2. Fatto salvo quanto stabilito al comma 3, i contingenti individuali di cattura possono formare oggetto di operazioni di trasferimento solo all'interno dei medesimi sistemi di pesca. 3. In deroga al comma 2, sono consentiti, per la campagna di pesca del 2023 a titolo sperimentale, previa autorizzazione della D.G. PEMAC, anche i trasferimenti tra sistemi differenti a condizione che avvengano unicamente a titolo temporaneo e fino ad un quantitativo massimo pari al 50% della quota individuale assegnata al cedente. Nei sistemi «tonnara fissa (TRAP)» e «piccola pesca costiera (SSCF)», gli operatori non possono cedere ad altri sistemi alcuna percentuale della quota assegnata, ma e' loro consentito di essere destinatari di contingenti di cattura eventualmente trasferiti da altri sistemi, secondo le richiamate limitazioni. 4. Il mantenimento dell'iscrizione negli elenchi di cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 e' subordinato al rispetto delle vigenti normative sovranazionali e nazionali in materia di pesca del tonno rosso. 5. Ad eccezione di eventi comprovanti cause di forze maggiore ritenute meritevoli di accoglimento da parte della D.G. PEMAC, qualora venga accertata l'assenza di catture, per un periodo pari a due annualita' consecutive, viene disposta nei confronti dell'interessato la cancellazione, previa comunicazione, ai sensi della legge n. 241/90, dai suddetti elenchi relativi ai sistemi «circuizione (PS)» e «palangaro (LL)». 6. Agli operatori degli impianti di «tonnara fissa (TRAP)» che non dovessero risultare attivi per un periodo pari a due annualita' consecutive, in linea con l'art. 8, comma 5, del d.d. n. 141913 del 28 marzo 2022, viene sospesa l'autorizzazione di pesca e i contingenti loro assegnati rientrano definitivamente nella disponibilita' dell'Amministrazione. Per l'annualita' 2023, ai fini della operativita' della tonnara fissa (TRAP), non e' obbligatorio pescare un quantitativo minimo di cattura pari al 33% del contingente assegnato, come stabilito nel precedente d.d. n. 141913 sopra richiamato, ma e' comunque necessario che l'impianto sia strutturalmente pronto per esercitare l'attivita' di pesca. I tonni pescati attraverso il sistema «tonnara fissa (TRAP)» devono essere oggetto di mattanza o di trasferimento in gabbia per il successivo spostamento verso la FARM di destinazione entro trenta giorni dall'ultima comunicazione di cattura. 7. In linea con gli indirizzi giurisprudenziali in premessa citati, qualora, a seguito delle previste verifiche condotte mediante sistema «stereoscopico» sulle catture effettuate nell'ambito dei sistemi «circuizione (PS)» e «tonnara fissa (TRAP)» e destinate alle attivita' d'ingrasso, venisse accertato il mancato raggiungimento del contingente originariamente assegnato, il quantitativo eventualmente non utilizzato potra' essere riassegnato al sistema interessato, unicamente a condizione che sussistano i presupposti di fatto e di diritto per proseguire la campagna di pesca. In assenza di detti presupporti, il suddetto quantitativo potra' essere riassegnato al contingente «indiviso (UNCL)». Questo decreto e' trasmesso per la registrazione ai competenti organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2023 Il direttore generale: Abate Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 729