Art. 2 1. Alla costituzione ed all'aggiornamento della Rete nazionale dei boschi vetusti, tramite il coordinamento delle attivita' regionali di cui all'art. 3, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste - Direzione generale dell'economia montana e delle foreste (DIFOR) - Ufficio DIFOR IV, avente competenza in materia di coordinamento delle politiche di tutela e di valorizzazione della biodiversita' degli ecosistemi forestali.