Art. 2 
 
  1. Alla costituzione ed all'aggiornamento della Rete nazionale  dei
boschi vetusti, tramite il coordinamento delle attivita' regionali di
cui  all'art.  3,  provvede  il  Ministero  dell'agricoltura,   della
sovranita'  alimentare  e  delle   foreste   -   Direzione   generale
dell'economia montana e delle foreste (DIFOR)  -  Ufficio  DIFOR  IV,
avente competenza in materia  di  coordinamento  delle  politiche  di
tutela e  di  valorizzazione  della  biodiversita'  degli  ecosistemi
forestali.