Art. 3 1. Le regioni alimentano la Rete dei boschi vetusti in formato elettronico fornendo i dati con le modalita' previste nell'apposito protocollo tecnico che sara' concordato in sede di Tavolo di concertazione permanente del Settore forestale di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2019, n. 6792 entro 180 giorni dall'approvazione del presente decreto. 2. L'Ufficio DIFOR IV cura la validazione dei dati inseriti e rende pubblici la Rete ed i suoi aggiornamenti sul sito del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.