Art. 3 
 
  1. Le regioni alimentano la Rete  dei  boschi  vetusti  in  formato
elettronico fornendo i dati con le modalita'  previste  nell'apposito
protocollo  tecnico  che  sara'  concordato  in  sede  di  Tavolo  di
concertazione permanente del  Settore  forestale  di  cui  al decreto
ministeriale 26   giugno   2019,   n.   6792   entro    180    giorni
dall'approvazione del presente decreto. 
  2. L'Ufficio DIFOR IV cura la validazione dei dati inseriti e rende
pubblici la Rete ed i  suoi  aggiornamenti  sul  sito  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste.