Art. 5 
 
  1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2018, n. 34, sono fatte salve le competenze delle regioni  a  statuto
speciale e delle  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  che
provvedono  alle  finalita'  del  presente  decreto  ai   sensi   dei
rispettivi statuti speciali e delle  relative  norme  di  attuazione,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.