Art. 11 
 
Misure per l'istituzione degli  Osservatori  distrettuali  permanenti
  sugli utilizzi idrici e per il contrasto ai fenomeni  di  scarsita'
  idrica 
 
  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 63, comma 3, primo periodo, dopo le  parole:  «la
conferenza operativa», sono aggiunte le seguenti:  «,  l'osservatorio
distrettuale permanente sugli utilizzi idrici»; 
    b) (( nella parte terza, sezione  I,  titolo  I,  capo  II,  dopo
l'articolo 63 )) e' aggiunto il seguente: 
      «Art.  63-bis  (Osservatorio  distrettuale   permanente   sugli
utilizzi  idrici).  -  1.  Presso  ciascuna   Autorita'   di   bacino
distrettuale e' istituito  un  osservatorio  distrettuale  permanente
sugli utilizzi idrici, nel seguito anche  "osservatorio  permanente",
che costituisce un organo dell'Autorita' e  opera  sulla  base  degli
indirizzi  adottati  ai  sensi  dell'articolo  63,  commi  2   e   5.
L'osservatorio permanente svolge funzioni di supporto per il  governo
integrato delle risorse idriche e cura la raccolta, l'aggiornamento e
la diffusione dei dati relativi alla disponibilita' e  all'uso  della
risorsa nel distretto idrografico di riferimento, compresi  il  riuso
delle  acque  reflue,  i  trasferimenti  di  risorsa   e   i   volumi
eventualmente derivanti dalla desalinizzazione, i fabbisogni dei vari
settori  d'impiego,  con  riferimento  alle  risorse  superficiali  e
sotterranee,  allo  scopo  di  elaborare  e  aggiornare   il   quadro
conoscitivo di ciascuno degli usi consentiti dalla normativa vigente,
coordinandolo  con  il  quadro  conoscitivo  dei  piani   di   bacino
distrettuali, anche al fine di consentire all'Autorita' di bacino  di
esprimere pareri e formulare indirizzi per  la  regolamentazione  dei
prelievi e degli usi e delle  possibili  compensazioni,  in  funzione
degli   obiettivi   fissati   dagli   strumenti   di   pianificazione
distrettuale di cui agli articoli 117 e 145, nonche' di quelli  della
Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SNACC). 
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  le  amministrazioni
regionali, gli enti di governo dell'ambito, i consorzi  di  bonifica,
le societa' di gestione del servizio  idrico  e  gli  altri  soggetti
competenti in materia di risorse idriche relative a ciascun distretto
sono tenuti a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto
i dati e le informazioni in loro  possesso  all'Autorita'  di  bacino
distrettuale territorialmente competente. 
  3. L'osservatorio assicura, anche nei  confronti  del  Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei  ministri,
un adeguato flusso di informazioni necessarie per la valutazione  dei
livelli della severita' idrica in atto,  della  relativa  evoluzione,
dei prelievi  in  atto,  nonche'  per  la  definizione  delle  azioni
emergenziali piu' idonee al livello di severita' idrica definito. Nei
casi di cui  al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente  elabora
scenari previsionali e formula proposte anche relative  a  temporanee
limitazioni all'uso delle derivazioni. Sulla  base  degli  scenari  e
delle proposte di cui al  secondo  periodo,  il  segretario  generale
dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con proprio atto,  le  misure
di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e 8. 
  4. L'osservatorio permanente e' composto dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente ed
e'  presieduto  dal  segretario  generale  dell'Autorita'  di  bacino
distrettuale. Per la  partecipazione  all'osservatorio  non  spettano
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. L'osservatorio permanente puo' essere integrato,  per  le
sole attivita'  istruttorie,  da  esperti,  senza  diritto  di  voto,
appartenenti ad enti, ivi compresi quelli  firmatari  dei  protocolli
d'intesa istitutivi degli osservatori permanenti gia' operanti presso
le Autorita' di bacino, associazioni, istituti e societa'  pubbliche,
competenti nelle materie utili allo svolgimento delle funzioni di cui
al comma 1, secondo periodo. Gli esperti sono  nominati  con  decreto
del capo dipartimento competente in materia di  utilizzi  idrici  del
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  5.  L'osservatorio  delibera  a  maggioranza  dei  tre  quinti  dei
componenti con diritto di voto presenti alla seduta. Le modalita'  di
organizzazione e di funzionamento dell'osservatorio sono disciplinate
con apposito regolamento, approvato  dalla  Conferenza  istituzionale
permanente  che  prevede,  altresi',  le  modalita'   di   cessazione
dell'efficacia degli eventuali protocolli di intesa istitutivi  degli
osservatori permanenti sugli utilizzi idrici  presso  l'Autorita'  di
bacino distrettuale.». 
  (( 5-bis. Per le province autonome di Trento  e  di  Bolzano  resta
fermo quanto previsto dall'articolo 176». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 63, comma 3, del citato decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art.  63  (Autorita'  di  bacino  distrettuale).   -
          (Omissis) 
                3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la
          conferenza   istituzionale   permanente,   il    segretario
          generale,   la   conferenza    operativa,    l'osservatorio
          distrettuale   permanente   sugli   utilizzi   idrici,   la
          segreteria tecnica operativa e il collegio dei revisori dei
          conti, quest'ultimo in conformita'  alle  previsioni  della
          normativa vigente. Agli  oneri  connessi  al  funzionamento
          degli organi dell'Autorita' di bacino si  provvede  con  le
          risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel
          rispetto dei principi di differenziazione  delle  funzioni,
          di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
          stesse  e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica
          amministrazione, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e  il
          trasferimento alle Autorita' di bacino di cui  al  comma  1
          del  presente  articolo  del  personale  e  delle   risorse
          strumentali, ivi comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
          Autorita' di bacino di cui alla legge 18  maggio  1989,  n.
          183, salvaguardando l'attuale organizzazione  e  i  livelli
          occupazionali, previa  consultazione  delle  organizzazioni
          sindacali, senza oneri aggiuntivi a  carico  della  finanza
          pubblica e nell'ambito dei contingenti numerici  da  ultimo
          determinati dai provvedimenti attuativi delle  disposizioni
          di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n.  135,  e  successive  modificazioni.  Al  fine  di
          garantire un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle
          Autorita'  di  bacino  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, il decreto di  cui  al  periodo  precedente  puo'
          prevederne   un'articolazione   territoriale   a    livello
          regionale,  utilizzando  le   strutture   delle   soppresse
          Autorita' di bacino regionali e interregionali. 
                (Omissis).». 
              - Per  l'articolo  63-bis  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 3.