Art. 12 
 
Misure  per  il   rafforzamento   del   sistema   sanzionatorio   per
  l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti  nell'ambito
  delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe 
 
  1. All'articolo 17 del (( testo unico delle disposizioni  di  legge
sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto )) 11
dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      (( 1) al primo periodo, le parole:  «da  4.000  euro  a  40.000
euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a  50.000  euro,
con riduzione di un terzo nei casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter
procedurale autorizzativo o concessorio»; )) 
      (( 2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro»
sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro  a  10.000  euro,  con
riduzione di  un  terzo  nei  casi  in  cui  sia  in  corso  un  iter
procedurale autorizzativo o concessorio»; )) 
    b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
      «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno,  le  regioni  e  le
province autonome  di  Trento  ((  e  di  Bolzano  ))  comunicano  al
Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le  informazioni
in merito alle violazioni accertate ai sensi del  comma  3  nell'anno
precedente.». 
  2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge  8  agosto  1994,  n.
507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994,  n.  584,
le parole: «sanzione pecuniaria da otto  a  ottanta  milioni  »  sono
sostituite dalle seguenti:  «sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo:  «Se  il  concessionario  o  il  gestore  delle   opere   di
sbarramento e'  una  societa'  ((  o  un  ente  ))  con  personalita'
giuridica, (( le sanzioni amministrative di cui al presente comma  si
applicano  esclusivamente  alla  persona  giuridica  in  misura   non
inferiore   a   venticinquemila    euro    e    non    superiore    a
duecentocinquantamila euro ))». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  17  del  regio  decreto  11
          dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico  delle
          disposizioni  di  legge  sulle  acque  e   sugli   impianti
          elettrici), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93
          e dal comma 2,  e'  vietato  derivare  o  utilizzare  acqua
          pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio
          dell'autorita' competente. 
                2. La raccolta di acque piovane in invasi e  cisterne
          al servizio di fondi  agricoli  o  di  singoli  edifici  e'
          libera e non richiede licenza o concessione di  derivazione
          di  acqua;  la  realizzazione  dei  relativi  manufatti  e'
          regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni
          nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e  dalle  altre
          leggi speciali. 
                3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma
          1,  l'Amministrazione  competente  dispone  la   cessazione
          dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi  ogni
          altro  adempimento  o  comminatoria  previsti  dalle  leggi
          vigenti,  e'  tenuto   al   pagamento   di   una   sanzione
          amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro,  con
          riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un  iter
          procedurale  autorizzativo  o  concessorio.  Nei  casi   di
          particolare tenuita' si applica la sanzione  amministrativa
          pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di un
          terzo nei casi in cui sia  in  corso  un  iter  procedurale
          autorizzativo o concessorio.  Alla  sanzione  prevista  dal
          presente articolo non si applica  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui all'articolo  16  della  legge  24  novembre
          1981, n. 689. E' in ogni caso  dovuta  una  somma  pari  ai
          canoni  non  corrisposti.   L'autorita'   competente,   con
          espresso  provvedimento  nel  quale   sono   stabilite   le
          necessarie  cautele,  puo'  eccezionalmente  consentire  la
          continuazione  provvisoria  del  prelievo  in  presenza  di
          particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche'
          l'utilizzazione non  risulti  in  palese  contrasto  con  i
          diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 
              3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e
          le province autonome di Trento e di Bolzano  comunicano  al
          Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza  energetica  le
          informazioni in merito alle violazioni accertate  ai  sensi
          del comma 3 nell'anno precedente.". 
              - Si riporta l'articolo 4 del  citato  decreto-legge  8
          agosto 1994, n. 507, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 4. - 1. Salvo che  il  fatto  costituisca  piu'
          grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata
          in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi  opere
          di   sbarramento   senza   avere    previamente    ottenuto
          l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in  difformita'
          del progetto approvato  ed  in  modo  tale  da  ridurre  le
          originarie condizioni di sicurezza delle opere,  e'  punito
          con l'arresto fino a due anni. La pena e' ridotta  fino  ad
          un  terzo  se  le  opere   modificate   presentano   ancora
          condizioni di sicurezza che rientrano nei  limiti  previsti
          dalla normativa tecnica vigente. 
                2. Alla stessa pena di cui al  comma  1  e'  soggetto
          chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo  3,  ometta  di
          presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il
          termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' punibile chi
          nello  stesso  termine   abbia   avviato   lo   svuotamento
          dell'invaso ovvero la demolizione della diga  nel  caso  di
          cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro  sei  mesi
          dalla scadenza del termine di cui all'articolo  3,  comma1.
          La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi  mantenga
          in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione  di
          non pericolosita' di cui all'articolo 3, comma 6. 
                3.  Chiunque  non  ottemperi  agli  obblighi  di  cui
          all'articolo 3, comma 8, ovvero  agli  ordini  disposti  ai
          sensi dell'articolo 3, comma 10, e'  punito  con  l'arresto
          fino ad un anno. 
                4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non
          ottemperi agli ordini disposti ai  sensi  dell'articolo  3,
          comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle  prescritte
          modalita', agli obblighi di cui all'articolo  3,  comma  7,
          ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le  prescritte
          autorizzazioni o in difformita' delle medesime, ovvero  non
          si conformi alle prescrizioni contenute nelle  approvazioni
          condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
          o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita'  previste
          nel foglio di condizioni per l'esercizio e la  manutenzione
          delle  dighe,  ovvero  non  ottemperi   alle   prescrizioni
          impartite  in  seguito  agli  accertamenti   periodici   di
          controllo,  e'  punito  con  la   sanzione   amministrativa
          pecuniaria  da  cinquemila  a  cinquantamila  euro.  Se  il
          concessionario o il gestore delle opere di  sbarramento  e'
          una societa'  o  un  ente  con  personalita'  giuridica  le
          sanzioni  amministrative  di  cui  al  presente  comma   si
          applicano esclusivamente alla persona giuridica  in  misura
          non inferiore a venticinquemila  euro  e  non  superiore  a
          duecentocinquantamila euro. 
                5. L'ingegnere o il geologo firmatario della  perizia
          giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che  affermi  fatti
          non  conformi  al  vero   soggiace   alle   pene   previste
          dall'articolo  373,  commi  primo  e  secondo,  del  codice
          penale. 
                6. Le prefetture competenti per territorio provvedono
          ad irrogare, anche su segnalazione del  Servizio  nazionale
          dighe e degli organi  periferici  di  cui  all'articolo  3,
          comma 3, le sanzioni amministrative previste  dal  presente
          decreto. 
                7.  Al  fine  di  garantire  l'azione  di   controllo
          esercitata nella costruzione e nell'esercizio  delle  dighe
          da   parte    della    pubblica    amministrazione,    ogni
          concessionario  o  gestore  delle  opere   e'   tenuto   ad
          individuare, anche all'interno della propria struttura,  un
          ingegnere, designato  responsabile  della  sicurezza  delle
          opere e dell'esercizio dell'impianto.»