Art. 12 Misure per il rafforzamento del sistema sanzionatorio per l'estrazione illecita di acqua e per gli inadempimenti nell'ambito delle attivita' di esercizio e manutenzione delle dighe 1. All'articolo 17 del (( testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, di cui al regio decreto )) 11 dicembre 1933, n. 1775, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 3: (( 1) al primo periodo, le parole: «da 4.000 euro a 40.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»; )) (( 2) al secondo periodo, le parole: «da 400 euro a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da 2.000 euro a 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio»; )) b) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente: «3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento (( e di Bolzano )) comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.». 2. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, le parole: «sanzione pecuniaria da otto a ottanta milioni » sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' (( o un ente )) con personalita' giuridica, (( le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro ))».
Riferimenti normativi - Si riporta l'articolo 17 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), come modificato dalla presente legge: «Art. 17. - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 93 e dal comma 2, e' vietato derivare o utilizzare acqua pubblica senza un provvedimento autorizzativo o concessorio dell'autorita' competente. 2. La raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici e' libera e non richiede licenza o concessione di derivazione di acqua; la realizzazione dei relativi manufatti e' regolata dalle leggi in materia di edilizia, di costruzioni nelle zone sismiche, di dighe e sbarramenti e dalle altre leggi speciali. 3. Nel caso di violazione delle norme di cui al comma 1, l'Amministrazione competente dispone la cessazione dell'utenza abusiva ed il contravventore, fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, e' tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 8.000 euro a 50.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Nei casi di particolare tenuita' si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro e 10.000 euro, con riduzione di un terzo nei casi in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio. Alla sanzione prevista dal presente articolo non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689. E' in ogni caso dovuta una somma pari ai canoni non corrisposti. L'autorita' competente, con espresso provvedimento nel quale sono stabilite le necessarie cautele, puo' eccezionalmente consentire la continuazione provvisoria del prelievo in presenza di particolari ragioni di interesse pubblico generale, purche' l'utilizzazione non risulti in palese contrasto con i diritti di terzi e con il buon regime delle acque. 3-bis. Entro il 30 giugno di ciascun anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica le informazioni in merito alle violazioni accertate ai sensi del comma 3 nell'anno precedente.". - Si riporta l'articolo 4 del citato decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, come modificato dalla presente legge: «Art. 4. - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformita' del progetto approvato ed in modo tale da ridurre le originarie condizioni di sicurezza delle opere, e' punito con l'arresto fino a due anni. La pena e' ridotta fino ad un terzo se le opere modificate presentano ancora condizioni di sicurezza che rientrano nei limiti previsti dalla normativa tecnica vigente. 2. Alla stessa pena di cui al comma 1 e' soggetto chi, essendovi tenuto a norma dell'articolo 3, ometta di presentare la domanda di approvazione in sanatoria entro il termine di cui all'articolo 3, comma 1. Non e' punibile chi nello stesso termine abbia avviato lo svuotamento dell'invaso ovvero la demolizione della diga nel caso di cui all'articolo 3, comma 8, e vi provveda entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma1. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chi mantenga in esercizio dighe senza aver presentato l'attestazione di non pericolosita' di cui all'articolo 3, comma 6. 3. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 8, ovvero agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 10, e' punito con l'arresto fino ad un anno. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non ottemperi agli ordini disposti ai sensi dell'articolo 3, comma 5, ovvero non adempia, conformemente alle prescritte modalita', agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 7, ovvero proceda ad operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformita' delle medesime, ovvero non si conformi alle prescrizioni contenute nelle approvazioni condizionate, rilasciate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, o dell'articolo 3, comma 5, ovvero alle modalita' previste nel foglio di condizioni per l'esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite in seguito agli accertamenti periodici di controllo, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquantamila euro. Se il concessionario o il gestore delle opere di sbarramento e' una societa' o un ente con personalita' giuridica le sanzioni amministrative di cui al presente comma si applicano esclusivamente alla persona giuridica in misura non inferiore a venticinquemila euro e non superiore a duecentocinquantamila euro. 5. L'ingegnere o il geologo firmatario della perizia giurata di cui all'articolo 3, comma 6, che affermi fatti non conformi al vero soggiace alle pene previste dall'articolo 373, commi primo e secondo, del codice penale. 6. Le prefetture competenti per territorio provvedono ad irrogare, anche su segnalazione del Servizio nazionale dighe e degli organi periferici di cui all'articolo 3, comma 3, le sanzioni amministrative previste dal presente decreto. 7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere e' tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.»