Art. 13 
 
          Piano di comunicazione relativo alla crisi idrica 
 
  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  e'
approvato un piano di comunicazione, nei limiti delle risorse  a  tal
fine destinate  nel  bilancio  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, volto ad assicurare un'adeguata informazione  del  pubblico
sulla persistente situazione di crisi idrica in atto  nel  territorio
nazionale e sulle gravi  ripercussioni  che  tale  fenomeno  potrebbe
determinare sul tessuto economico e sociale, nonche' a  garantire  ai
cittadini e agli operatori di settore le informazioni necessarie  sul
corretto utilizzo della risorsa idrica. 
  2. Il piano di cui al comma 1 e' predisposto dal  Dipartimento  per
l'informazione  e  l'editoria  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, sentite le amministrazioni centrali (( e  le  Autorita'  di
bacino )) coinvolte nella programmazione, progettazione ed esecuzione
delle misure necessarie a fronteggiare la crisi idrica, per le  parti
di specifica competenza.