Art. 2 
 
            Superamento del dissenso e poteri sostitutivi 
 
  1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1, comma 8, lettera  d),  alla
gestione delle situazioni di inerzia,  ritardo  o  difformita'  nella
progettazione ed esecuzione degli interventi infrastrutturali  e  per
la sicurezza del settore idrico si provvede, su proposta della Cabina
di regia,  attraverso  l'esercizio  dei  poteri  sostitutivi  di  cui
all'articolo  12,  commi  1,  5,  5-bis  e  6,  quarto  periodo,  del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  2. La Cabina di regia, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 1,  comma  8,  lettera  d),  rilevi  casi  di  dissenso,
diniego, opposizione o  altro  atto  equivalente  proveniente  da  un
organo  di  un  ente  territoriale  interessato   che,   secondo   la
legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o  in  parte,
la realizzazione di uno degli interventi di cui all'articolo 1, commi
3 e 8, lettera b), senza che sia previsto dalle vigenti  disposizioni
un meccanismo di superamento del dissenso, propone al Presidente  del
Consiglio dei ministri, sentito l'ente territoriale interessato,  che
si esprime entro  sette  giorni,  di  sottoporre  la  questione  alla
Conferenza unificata per concordare le iniziative  da  assumere,  che
devono essere definite entro il termine di quindici giorni dalla data
di convocazione della Conferenza.  Decorso  il  predetto  termine  di
quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la
sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del  Consiglio
dei  ministri  propone  al  Consiglio  dei  ministri   le   opportune
iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui  agli
articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione,
ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 
  3. Gli eventuali oneri derivanti  dalla  nomina  di  Commissari  ai
sensi del presente articolo sono  a  carico  dei  soggetti  attuatori
inadempienti sostituiti. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 12, commi  1,  5,  5-bis  e  6,
          quarto periodo, del decreto-legge 31  maggio  2021,  n.  77
          (Governance del Piano nazionale di ripresa e  resilienza  e
          prime   misure    di    rafforzamento    delle    strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 12 (Poteri  sostitutivi).  -  1.  Nei  casi  di
          mancato rispetto da parte  delle  regioni,  delle  province
          autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,   delle   citta'
          metropolitane, delle province, dei comuni  e  degli  ambiti
          territoriali  sociali  di  cui  all'articolo  8,  comma  3,
          lettera a), della legge 8  novembre  2000,  n.  328,  degli
          obblighi e impegni finalizzati all'attuazione  del  PNRR  e
          assunti in  qualita'  di  soggetti  attuatori,  consistenti
          anche  nella  mancata  adozione  di  atti  e  provvedimenti
          necessari all'avvio dei  progetti  del  Piano,  ovvero  nel
          ritardo, nell'inerzia o nella  difformita'  nell'esecuzione
          dei  progetti  o  degli  interventi,  il   Presidente   del
          Consiglio  dei  ministri,  ove  sia  messo  a  rischio   il
          conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del  PNRR,
          su  proposta  della  Cabina  di  regia   o   del   Ministro
          competente, assegna al soggetto  attuatore  interessato  un
          termine per provvedere non superiore a quindici giorni.  In
          caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro  competente,  sentito
          il soggetto attuatore anche al fine di individuare tutte le
          cause di detta inerzia, il Consiglio dei ministri individua
          l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero  in
          alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai  quali
          attribuisce, in via  sostitutiva,  il  potere  di  adottare
          tutti  gli  atti  o  provvedimenti  necessari   ovvero   di
          provvedere all'esecuzione dei progetti e degli  interventi,
          anche avvalendosi di societa' di  cui  all'articolo  2  del
          decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175  o  di  altre
          amministrazioni specificamente indicate,  assicurando,  ove
          necessario,  il  coordinamento  operativo  tra   le   varie
          amministrazioni, enti o organi coinvolti. 
                (Omissis) 
                5.  L'amministrazione,  l'ente,  l'organo,  l'ufficio
          individuati o i commissari ad acta nominati  ai  sensi  dei
          commi  precedenti,  ove  strettamente  indispensabile   per
          garantire il  rispetto  del  cronoprogramma  del  progetto,
          provvedono  all'adozione   dei   relativi   atti   mediante
          ordinanza motivata, contestualmente  comunicata  all'Unita'
          per  la  razionalizzazione   e   il   miglioramento   della
          regolazione di  cui  all'articolo  5,  in  deroga  ad  ogni
          disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo
          il rispetto dei principi generali  dell'ordinamento,  delle
          disposizioni del  codice  delle  leggi  antimafia  e  delle
          misure di prevenzione  di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159, nonche'  dei  vincoli  inderogabili
          derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Nel caso in
          cui  la  deroga   riguardi   la   legislazione   regionale,
          l'ordinanza  e'  adottata,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          Regioni e le province autonome  di  Trento  e  Bolzano,  da
          adottarsi ai sensi dell'articolo 3 del decreto  legislativo
          28 agosto 1997, n. 281. Nel caso in cui la deroga  riguardi
          la legislazione in materia di tutela  della  salute,  della
          sicurezza e della incolumita' pubblica, dell'ambiente e del
          patrimonio  culturale,  l'ordinanza  e'   adottata   previa
          autorizzazione della Cabina di regia, qualora il  Consiglio
          dei ministri non abbia gia' autorizzato detta deroga con la
          delibera adottata ai sensi del  comma  1,  ultimo  periodo.
          Tali  ordinanze  sono  immediatamente   efficaci   e   sono
          pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. In caso  di  esercizio
          dei poteri  sostitutivi  relativi  ad  interventi  di  tipo
          edilizio o infrastrutturale, si applicano le previsioni  di
          cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  nonche'  le
          disposizioni di cui all'articolo 4,  commi  2  e  3,  terzo
          periodo,  del  decreto-legge  18  aprile   2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55. 
                5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
          si applicano anche qualora il ritardo o l'inerzia  riguardi
          una pluralita' di  interventi  ovvero  l'attuazione  di  un
          intero programma di interventi. 
                6. (Omissis) 
                Gli  eventuali  oneri  derivanti  dalla   nomina   di
          Commissari   sono   a   carico   dei   soggetti   attuatori
          inadempienti sostituiti. 
                (Omissis).». 
              - Si riportano gli articoli 117, quinto comma,  e  120,
          secondo  comma,   della   Costituzione   della   Repubblica
          italiana: 
                «Art. 117 (Omissis) 
                Le Regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
                (Omissis).» 
                «Art. 120 (Omissis) 
                Il Governo puo' sostituirsi a organi  delle  Regioni,
          delle Citta' metropolitane, delle Province e dei Comuni nel
          caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali
          o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave  per
          l'incolumita' e la sicurezza  pubblica,  ovvero  quando  lo
          richiedono la tutela dell'unita'  giuridica  o  dell'unita'
          economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali
          delle prestazioni concernenti i diritti civili  e  sociali,
          prescindendo dai confini territoriali dei  governi  locali.
          La legge definisce le procedure  atte  a  garantire  che  i
          poteri  sostitutivi  siano  esercitati  nel  rispetto   del
          principio  di  sussidiarieta'  e  del  principio  di  leale
          collaborazione. 
                (Omissis).».