Art. 3 
 
Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di  interventi
  urgenti connessi al fenomeno della scarsita' idrica 
 
  1. Al fine di provvedere alla mitigazione  dei  danni  connessi  al
fenomeno della scarsita' idrica e di ottimizzare l'uso della  risorsa
idrica, con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottarsi entro dieci giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, previa delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  e'
nominato il Commissario straordinario  nazionale  per  l'adozione  di
interventi urgenti connessi al fenomeno della  scarsita'  idrica,  di
seguito «Commissario». Il Commissario resta  in  carica  fino  al  31
dicembre 2023 e puo' essere prorogato fino al 31  dicembre  2024.  Il
Commissario  esercita  le  proprie  funzioni  sull'intero  territorio
nazionale, (( fatte salve le competenze delle  province  autonome  di
Trento e di  Bolzano,  ))  sulla  base  dei  dati  degli  osservatori
distrettuali permanenti (( sugli  utilizzi  idrici  istituiti  presso
ciascuna Autorita' di  bacino  distrettuale  ai  sensi  dell'articolo
63-bis del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  introdotto
dall'articolo 11 del presente decreto )). Al Commissario puo'  essere
riconosciuto un compenso, da determinarsi con il decreto  di  nomina,
in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma  3,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Agli  oneri
derivanti dal quarto periodo, nei limiti massimi di euro  77.409  per
l'anno 2023 e di euro 132.700  per  l'anno  2024,  comprensivi  degli
oneri   a   carico   dell'amministrazione,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma  200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato ad apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
  2. Il Commissario provvede, in via  d'urgenza,  alla  realizzazione
degli interventi di cui sia incaricato dalla Cabina di regia ai sensi
dell'articolo 1, comma 3. A tali fini, il Commissario opera in deroga
ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, nel  rispetto
della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento  giuridico
e delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle  misure
di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,  n.
159, nonche' dei  vincoli  inderogabili  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea.  Al  Commissario  straordinario   e'   intestata
apposita contabilita' speciale aperta presso  la  tesoreria  statale,
nella  quale  confluiscono  le  risorse  rese  disponibili  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 4, per la realizzazione  degli  interventi  di
cui al primo periodo. 
  3. Il Commissario, inoltre: 
    a) acquisisce i dati relativi allo stato di severita'  idrica  su
scala nazionale; 
    b) acquisisce dalle  autorita'  concedenti  il  censimento  delle
concessioni  di  derivazione  rilasciate  su  tutto   il   territorio
nazionale per usi potabili, irrigui, industriali ed  idroelettrici  e
delle domande di concessione  presentate  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto; 
    c) provvede alla regolazione dei volumi e delle portate derivanti
dagli invasi e alla riduzione temporanea dei  volumi  riservati  alla
laminazione delle piene ai sensi dell'articolo 5; 
    d) acquisisce i dati del monitoraggio sullo stato  di  attuazione
del programma degli interventi indicati nei piani di ambito  adottati
ai sensi dell'articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152; 
    e) verifica e coordina l'adozione, da parte delle regioni,  delle
misure previste dall'articolo 146 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, per razionalizzare i consumi ed eliminare  gli  sprechi
della risorsa idrica, proponendo l'esercizio dei  poteri  sostitutivi
di cui al comma 4; 
    f) verifica e monitora lo svolgimento dell'iter autorizzativo dei
progetti di gestione degli invasi di cui all'articolo 114 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  finalizzato  alle  operazioni  di
sghiaiamento e sfangamento degli invasi, proponendo l'adozione  degli
interventi correttivi ovvero l'esercizio dei  poteri  sostitutivi  di
cui  al  comma  4,  in  caso   di   inerzia   o   ritardo;   provvede
all'individuazione delle dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e
urgente l'adozione di  interventi  per  la  rimozione  dei  sedimenti
accumulati nei serbatoi ai sensi dell'articolo 4, comma 3; 
    (( g) effettua una  ricognizione  dei  corpi  idrici  sotterranei
potenzialmente idonei a ricevere interventi  per  il  ravvenamento  o
l'accrescimento artificiale della falda a garanzia della tutela delle
risorse idriche, degli ecosistemi terrestri dipendenti e della salute
umana, nonche' degli invasi fuori esercizio temporaneo, da finanziare
nell'ambito della quota di risorse di cui all'articolo  1,  comma  6,
secondo periodo,  per  favorirne  il  recupero  in  alternativa  alla
dismissione )); 
    h) collabora con le regioni e le  supporta  nell'esercizio  delle
relative competenze in materia. 
  4.  In  caso  di  inerzia  o  ritardo  nella  realizzazione   degli
interventi e delle misure di cui al comma 3, il Commissario, anche su
richiesta delle regioni (( o dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale
territorialmente competente )), informa il Presidente  del  Consiglio
dei ministri e  assegna  al  soggetto  inadempiente  un  termine  per
provvedere non superiore a quindici giorni.  In  caso  di  perdurante
inerzia,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito  il
soggetto inadempiente, previa delibera del  Consiglio  dei  ministri,
attribuisce al Commissario il potere di adottare, in via sostitutiva,
gli  atti  o  i  provvedimenti   necessari   ovvero   di   provvedere
all'esecuzione dei progetti e degli interventi. 
  5. Per l'esercizio dei compiti di cui comma 4, il Commissario  puo'
adottare in  via  d'urgenza  i  provvedimenti  motivati  necessari  a
fronteggiare ogni situazione eccezionale correlata al fenomeno  della
scarsita' idrica, ad esclusione delle attivita' di protezione  civile
che sono assicurate dal Servizio nazionale di protezione  civile,  in
raccordo con il Commissario. Tali provvedimenti  sono  immediatamente
comunicati alla (( Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano  ))  e  alle
singole regioni su  cui  il  provvedimento  incide  ((  nonche'  alle
Autorita' di bacino distrettuali territorialmente competenti  )).  Il
Commissario puo' operare con i poteri di  cui  al  comma  2,  secondo
periodo. 
  6.  Per  l'esercizio  dei   compiti   assegnati,   il   Commissario
straordinario si avvale di una struttura di supporto posta  alle  sue
dirette dipendenze, costituita ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del
decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri e composta  da  un  contingente
massimo di personale pari a dodici unita', di cui due  ((  unita'  di
personale dirigenziale di livello non generale )) reclutate in deroga
alle percentuali  di  cui  all'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dieci  unita'  di  personale  non
dirigenziale, dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni  centrali  e
degli enti territoriali, previa intesa con questi ultimi, in possesso
delle competenze e dei requisiti di  professionalita'  richiesti  dal
Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie  funzioni,
con esclusione del (( personale docente, educativo e  amministrativo,
tecnico e ausiliario )) delle istituzioni  scolastiche,  nonche'  del
personale in servizio presso il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti. Detto personale e' posto, ai sensi dell'articolo 17, comma
14, della legge 15 maggio 1997, n.  127,  in  posizione  di  comando,
distacco  o  fuori  ruolo  o  altro  analogo  istituto  previsto  dai
rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo e' reso
indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori  ruolo,  un
numero di posti  nella  dotazione  organica  dell'amministrazione  di
provenienza  equivalente  dal  punto   di   vista   finanziario.   Il
trattamento economico del personale collocato in posizione di comando
o fuori ruolo o altro analogo  istituto  e'  corrisposto  secondo  le
modalita'  previste  dall'articolo  9,  comma  5-ter,   del   decreto
legislativo n. 303 del 1999. La Struttura di cui  al  presente  comma
puo' avvalersi altresi'  fino  a  un  massimo  di  cinque  esperti  o
consulenti, di cui all'articolo 9, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 303 del  1999,  ((  scelti  anche  in  relazione  alla  comprovata
esperienza maturata all'interno della  pubblica  amministrazione  nel
settore della gestione delle risorse idriche e degli invasi,  ))  cui
compete un compenso fino a un importo massimo annuo di euro 50.000 al
lordo dei contributi previdenziali ed  assistenziali  e  degli  oneri
fiscali  a  carico  dell'amministrazione  per  singolo  incarico.  Il
compenso e' definito con il provvedimento  di  nomina.  La  struttura
cessa alla scadenza dell'incarico del  Commissario  straordinario.  A
tal fine e' autorizzata la spesa di (( euro  ))  873.591  per  l'anno
2023 e di euro 1.497.584  per  l'anno  2024.  Al  relativo  onere  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   fondo   di   cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.  190.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  7. Restano fermi, fino al completamento degli interventi, i compiti
e  le  funzioni  attribuiti  ai  Commissari  straordinari,  ai  sensi
dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  ((  per  la
realizzazione degli interventi infrastrutturali individuati ai  sensi
del comma 1 del medesimo articolo )), dei Commissari straordinari per
il dissesto idrogeologico e dei  Commissari  per  l'attuazione  degli
interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
dicembre 2018, n. 145, (( del Commissario straordinario di governo di
cui all'articolo 21, comma 11.1, del decreto-legge 6  dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, )) e del Commissario unico nazionale per  la  depurazione  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre  2016,  n.
243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017,  n.
18, e all'articolo 5, comma 6, del decreto-legge 14 ottobre 2019,  n.
111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,  n.
141,  ((  nonche'  del  commissario   dell'Ente   per   lo   sviluppo
dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia,  Lucania  e
Irpinia, di cui al comma 10  dell'articolo  21  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, )) qualora gia' nominati alla data di  entrata
in vigore del presente decreto. Restano, altresi', fermi i compiti  e
le funzioni dei Commissari delegati per gli interventi urgenti per la
gestione della crisi idrica, nominati a seguito  della  dichiarazione
dello stato di emergenza in  relazione  alla  situazione  di  deficit
idrico, ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera c), 16, comma  1,
e 24, commi 1 e 3, del (( codice della protezione civile, di  cui  al
)) decreto legislativo 2 gennaio 2018,  n.  1,  nei  territori  delle
regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,  Lombardia,  Piemonte,
Veneto, Umbria, Lazio, Liguria, Toscana e Marche fino al 31  dicembre
2023. 
  (( 7-bis. Il Commissario straordinario, nominato  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del  16  aprile  2021  per
l'intervento  relativo  alla   messa   in   sicurezza   del   sistema
acquedottistico del Peschiera, e'  autorizzato  all'apertura  di  una
contabilita'  speciale  per  le   spese   di   funzionamento   e   di
realizzazione, in conformita' con le procedure di cui all'articolo 4,
comma 3-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55.  L'eventuale
raccordo con l'ACEA ATO2 Spa e' disciplinato  da  convenzione,  senza
oneri per il Commissario. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 63-bis del decreto  legislativo
          3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «Art. 63-bis  (Osservatorio  distrettuale  permanente
          sugli utilizzi idrici). - 1. Presso ciascuna  Autorita'  di
          bacino   distrettuale   e'   istituito   un    osservatorio
          distrettuale permanente sugli utilizzi idrici, nel  seguito
          anche "osservatorio permanente", che costituisce un  organo
          dell'Autorita' e opera sulla base degli indirizzi  adottati
          ai sensi dell'articolo 63,  commi  2  e  5.  L'osservatorio
          permanente svolge  funzioni  di  supporto  per  il  governo
          integrato  delle  risorse  idriche  e  cura  la   raccolta,
          l'aggiornamento e la  diffusione  dei  dati  relativi  alla
          disponibilita'  e  all'uso  della  risorsa  nel   distretto
          idrografico di riferimento, compresi il riuso  delle  acque
          reflue, i trasferimenti di risorsa e i volumi eventualmente
          derivanti dalla desalinizzazione,  i  fabbisogni  dei  vari
          settori   d'impiego,   con   riferimento    alle    risorse
          superficiali e  sotterranee,  allo  scopo  di  elaborare  e
          aggiornare il quadro  conoscitivo  di  ciascuno  degli  usi
          consentiti dalla normativa vigente,  coordinandolo  con  il
          quadro conoscitivo dei piani di bacino distrettuali,  anche
          al fine di consentire all'Autorita' di bacino di  esprimere
          pareri e formulare indirizzi per  la  regolamentazione  dei
          prelievi e degli usi e delle  possibili  compensazioni,  in
          funzione  degli  obiettivi  fissati  dagli   strumenti   di
          pianificazione distrettuale di cui agli articoli 117 e 145,
          nonche' di quelli della Strategia nazionale di  adattamento
          ai cambiamenti climatici (SNACC). 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al   comma   1,   le
          amministrazioni regionali, gli enti di governo dell'ambito,
          i  consorzi  di  bonifica,  le  societa'  di  gestione  del
          servizio idrico e gli altri soggetti competenti in  materia
          di risorse idriche relative a ciascun distretto sono tenuti
          a rendere disponibile con continuita' e in formato aperto i
          dati e le informazioni in loro  possesso  all'Autorita'  di
          bacino distrettuale territorialmente competente. 
                3. L'osservatorio assicura, anche nei  confronti  del
          Dipartimento della protezione civile della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, un adeguato flusso di  informazioni
          necessarie per la valutazione dei livelli  della  severita'
          idrica in atto, della relativa evoluzione, dei prelievi  in
          atto, nonche' per la definizione delle azioni  emergenziali
          piu' idonee al livello di severita'  idrica  definito.  Nei
          casi di cui al  primo  periodo,  l'osservatorio  permanente
          elabora  scenari  previsionali  e  formula  proposte  anche
          relative   a   temporanee   limitazioni    all'uso    delle
          derivazioni. Sulla base degli scenari e delle  proposte  di
          cui   al   secondo   periodo,   il   segretario    generale
          dell'Autorita' di bacino puo' adottare, con  proprio  atto,
          le misure di salvaguardia di cui all'articolo 65, commi 7 e
          8. 
                4.  L'osservatorio   permanente   e'   composto   dai
          rappresentanti   delle   amministrazioni   presenti   nella
          conferenza istituzionale permanente ed  e'  presieduto  dal
          segretario generale dell'Autorita' di bacino  distrettuale.
          Per  la  partecipazione   all'osservatorio   non   spettano
          emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o   rimborsi
          comunque denominati. L'osservatorio permanente puo'  essere
          integrato, per le sole attivita' istruttorie,  da  esperti,
          senza diritto di voto, appartenenti ad enti,  ivi  compresi
          quelli firmatari dei protocolli d'intesa  istitutivi  degli
          osservatori permanenti gia' operanti presso le Autorita' di
          bacino,  associazioni,  istituti  e   societa'   pubbliche,
          competenti  nelle  materie  utili  allo  svolgimento  delle
          funzioni di cui al comma 1, secondo  periodo.  Gli  esperti
          sono nominati con decreto del capo dipartimento  competente
          in materia di utilizzi idrici del Ministero dell'ambiente e
          della sicurezza energetica, senza nuovi o maggiori oneri  a
          carico della finanza pubblica. 
                5. L'osservatorio  delibera  a  maggioranza  dei  tre
          quinti dei componenti con diritto  di  voto  presenti  alla
          seduta. Le modalita' di organizzazione e  di  funzionamento
          dell'osservatorio   sono    disciplinate    con    apposito
          regolamento,  approvato  dalla   Conferenza   istituzionale
          permanente  che  prevede,   altresi',   le   modalita'   di
          cessazione dell'efficacia  degli  eventuali  protocolli  di
          intesa  istitutivi  degli  osservatori   permanenti   sugli
          utilizzi idrici presso l'Autorita' di bacino distrettuale. 
                5-bis. Per  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 176.» 
              - Si riporta l'articolo 15, comma 3, del  decreto-legge
          6  luglio  2011,  n.  98,  (Disposizioni  urgenti  per   la
          stabilizzazione finanziaria), convertito con modificazioni,
          dalla legge 15 luglio 2011, n. 111: 
                «Art. 15 (Liquidazione degli enti dissestati e misure
          di   razionalizzazione   dell'attivita'   dei    commissari
          straordinari). - (Omissis) 
                3. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il  compenso  dei
          commissari o sub commissari di cui al comma 2  e'  composto
          da una parte fissa e da una parte variabile. La parte fissa
          non puo' superare 50 mila euro, annui; la parte  variabile,
          strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi ed
          al rispetto dei tempi  di  realizzazione  degli  interventi
          ricadenti  nell'oggetto  dell'incarico  commissariale,  non
          puo'  superare  50  mila  euro  annui.  Con   la   medesima
          decorrenza si procede  alla  rideterminazione  nei  termini
          stabiliti dai periodi precedenti dei compensi previsti  per
          gli incarichi di commissario e  sub  commissario  conferiti
          prima di tale data. La violazione  delle  disposizioni  del
          presente  comma  costituisce  responsabilita'   per   danno
          erariale. 
                (Omissis).» 
              - Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre
          2014,  n.  190,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Il decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
          (Codice  delle  leggi   antimafia   e   delle   misure   di
          prevenzione,  nonche'  nuove  disposizioni  in  materia  di
          documentazione antimafia, a norma  degli  articoli  1  e  2
          della legge 13 agosto 2010, n. 136),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2011, n. 226, S.O. n. 214. 
              - Si riportano gli  articoli  146  e  149,  del  citato
          decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152: 
                «Art. 146 (Risparmio idrico).  -  1.  Entro  un  anno
          dalla data di entrata  in  vigore  della  parte  terza  del
          presente  decreto,  le  regioni,  sentita  l'Autorita'   di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, nel rispetto
          dei principi della legislazione statale, adottano  norme  e
          misure volte a razionalizzare i  consumi  e  eliminare  gli
          sprechi ed in particolare a: 
                  a)  migliorare  la  manutenzione  delle   reti   di
          adduzione e di  distribuzione  di  acque  a  qualsiasi  uso
          destinate al fine di ridurre le perdite; 
                  b) prevedere, nella costruzione o  sostituzione  di
          nuovi impianti di trasporto e distribuzione dell'acqua  sia
          interni che  esterni,  l'obbligo  di  utilizzo  di  sistemi
          anticorrosivi di protezione  delle  condotte  di  materiale
          metallico; 
                  c)   realizzare,   in   particolare    nei    nuovi
          insediamenti  abitativi,  commerciali   e   produttivi   di
          rilevanti dimensioni,  reti  duali  di  adduzione  al  fine
          dell'utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili; 
                  d) promuovere l'informazione  e  la  diffusione  di
          metodi e tecniche  di  risparmio  idrico  domestico  e  nei
          settori industriale, terziario ed agricolo; 
                  e)  adottare  sistemi  di   irrigazione   ad   alta
          efficienza accompagnati da una  loro  corretta  gestione  e
          dalla sostituzione, ove opportuno, delle reti di  canali  a
          pelo libero con reti in pressione; 
                  f) installare contatori per il  consumo  dell'acqua
          in  ogni  singola  unita'   abitativa   nonche'   contatori
          differenziati per le attivita'  produttive  e  del  settore
          terziario esercitate nel contesto urbano; 
                  g)  realizzare  nei  nuovi   insediamenti,   quando
          economicamente  e   tecnicamente   conveniente   anche   in
          relazione ai  recapiti  finali,  sistemi  di  collettamento
          differenziati per le acque piovane e per le acque reflue  e
          di prima pioggia; 
                  h) individuare aree  di  ricarica  delle  falde  ed
          adottare misure di protezione e gestione atte  a  garantire
          un    processo    di    ricarica    quantitativamente     e
          qualitativamente idoneo. 
                2. Gli  strumenti  urbanistici,  compatibilmente  con
          l'assetto urbanistico  e  territoriale  e  con  le  risorse
          finanziarie disponibili, devono  prevedere  reti  duali  al
          fine di  rendere  possibili  appropriate  utilizzazioni  di
          acque anche non  potabili.  Il  rilascio  del  permesso  di
          costruire e' subordinato  alla  previsione,  nel  progetto,
          dell'installazione di contatori  per  ogni  singola  unita'
          abitativa, nonche' del collegamento a reti duali, ove  gia'
          disponibili. 
                3. Entro un anno dalla  data  di  entrata  in  vigore
          della  parte  terza  del  presente  decreto,  il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentita l'Autorita' di vigilanza sulle  risorse  idriche  e
          sui rifiuti e il Dipartimento tutela delle acque interne  e
          marine dell'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la
          ricerca ambientale (ISPRA), adotta un  regolamento  per  la
          definizione dei criteri e  dei  metodi  in  base  ai  quali
          valutare le perdite degli  acquedotti  e  delle  fognature.
          Entro il mese di  febbraio  di  ciascun  anno,  i  soggetti
          gestori dei servizi  idrici  trasmettono  all'Autorita'  di
          vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti  ed  all'ente
          di  governo  dell'ambito  competente  i   risultati   delle
          rilevazioni eseguite con i predetti metodi.» 
                «Art. 149 (Piano d'ambito). - 1.  Entro  dodici  mesi
          dalla data di entrata  in  vigore  della  parte  terza  del
          presente decreto, l'ente di  governo  dell'ambito  provvede
          alla predisposizione e/o aggiornamento del piano  d'ambito.
          Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: 
                  a) ricognizione delle infrastrutture; 
                  b) programma degli interventi; 
                  c) modello gestionale ed organizzativo; 
                  d) piano economico finanziario. 
                2. La ricognizione, anche sulla base di  informazioni
          asseverate  dagli   enti   locali   ricadenti   nell'ambito
          territoriale ottimale, individua lo  stato  di  consistenza
          delle infrastrutture da affidare al  gestore  del  servizio
          idrico integrato, precisandone lo stato di funzionamento. 
                3. Il programma degli interventi individua  le  opere
          di  manutenzione  straordinaria  e  le   nuove   opere   da
          realizzare,  compresi  gli  interventi  di  adeguamento  di
          infrastrutture gia' esistenti, necessarie al raggiungimento
          almeno  dei  livelli  minimi  di   servizio,   nonche'   al
          soddisfacimento  della  complessiva  domanda   dell'utenza,
          tenuto conto di quella collocata nelle zone montane  o  con
          minore  densita'  di  popolazione.   Il   programma   degli
          interventi, commisurato all'intera gestione, specifica  gli
          obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a  tal
          fine programmate e i tempi di realizzazione. 
                4. Il piano economico finanziario,  articolato  nello
          stato patrimoniale, nel conto economico  e  nel  rendiconto
          finanziario, prevede, con cadenza annuale, l'andamento  dei
          costi di gestione e di investimento al netto  di  eventuali
          finanziamenti pubblici a fondo perduto. Esso  e'  integrato
          dalla previsione annuale dei proventi da tariffa, estesa  a
          tutto il periodo  di  affidamento.  Il  piano,  cosi'  come
          redatto, dovra' garantire il raggiungimento dell'equilibrio
          economico finanziario e, in  ogni  caso,  il  rispetto  dei
          principi di efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della
          gestione, anche in relazione agli investimenti programmati. 
                5. Il modello gestionale ed  organizzativo  definisce
          la  struttura  operativa  mediante  la  quale  il   gestore
          assicura il servizio  all'utenza  e  la  realizzazione  del
          programma degli interventi. 
                6. Il piano d'ambito e' trasmesso entro dieci  giorni
          dalla delibera di  approvazione  alla  regione  competente,
          all'Autorita' di vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui
          rifiuti e al Ministero dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio e  del  mare.  L'Autorita'  di  vigilanza  sulle
          risorse idriche e sui rifiuti puo' notificare  all'ente  di
          governo dell'ambito, entro novanta  giorni  decorrenti  dal
          ricevimento del piano, i propri  rilievi  od  osservazioni,
          dettando,  ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il
          programma degli  interventi,  con  particolare  riferimento
          all'adeguatezza degli investimenti programmati in relazione
          ai livelli minimi di servizio individuati  quali  obiettivi
          della  gestione;  il  piano  finanziario,  con  particolare
          riferimento alla capacita'  dell'evoluzione  tariffaria  di
          garantire   l'equilibrio   economico   finanziario    della
          gestione,   anche   in    relazione    agli    investimenti
          programmati.». 
              - Per l'articolo 114 del decreto legislativo  3  agosto
          2006,  n.  152,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              -  Si  riporta  l'articolo  7,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 7 (Autonomia organizzativa). - (Omissis) 
                4. Per lo svolgimento di particolari compiti  per  il
          raggiungimento  di   risultati   determinati   o   per   la
          realizzazione  di  specifici   programmi,   il   Presidente
          istituisce, con  proprio  decreto,  apposite  strutture  di
          missione, la cui durata temporanea, comunque non  superiore
          a quella del Governo che le ha  istituite,  e'  specificata
          dall'atto istitutivo. Entro trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata  in  vigore   della   presente   disposizione,   il
          Presidente puo' ridefinire le finalita' delle strutture  di
          missione gia' operanti: in tale caso si applica  l'articolo
          18, comma  3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive modificazioni. Sentiti il Comitato nazionale per
          la bioetica e  gli  altri  organi  collegiali  che  operano
          presso la Presidenza, il Presidente, con propri decreti, ne
          disciplina le strutture di supporto. 
                (Omissis).» 
              - Si  riporta  l'articolo  19,  comma  6,  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.   165   (Norme   generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 19 Incarichi di funzioni dirigenziali (Art.  19
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come sostituito  prima  dall'art.
          11 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13  del  D.Lgs
          n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del
          D.Lgs n. 387 del 1998): 
                (Omissis) 
                6. Gli incarichi di cui ai commi da  1  a  5  possono
          essere conferiti, da  ciascuna  amministrazione,  entro  il
          limite del  10  per  cento  della  dotazione  organica  dei
          dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli  di  cui
          all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica
          di  quelli  appartenenti  alla  seconda  fascia,  a   tempo
          determinato ai soggetti indicati  dal  presente  comma.  La
          durata di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere,  per
          gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3  e
          4, il termine di tre anni, e, per gli  altri  incarichi  di
          funzione dirigenziale, il  termine  di  cinque  anni.  Tali
          incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione,
          a  persone  di  particolare  e  comprovata   qualificazione
          professionale,     non      rinvenibile      nei      ruoli
          dell'Amministrazione,  che  abbiano  svolto  attivita'   in
          organismi  ed  enti  pubblici  o  privati  ovvero   aziende
          pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno  un
          quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o   che   abbiano
          conseguito una particolare specializzazione  professionale,
          culturale  e  scientifica   desumibile   dalla   formazione
          universitaria   e   postuniversitaria,   da   pubblicazioni
          scientifiche e da concrete esperienze  di  lavoro  maturate
          per almeno un  quinquennio,  anche  presso  amministrazioni
          statali,  ivi  comprese   quelle   che   conferiscono   gli
          incarichi, in posizioni funzionali previste  per  l'accesso
          alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca,
          della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli
          degli avvocati e procuratori dello  Stato.  Il  trattamento
          economico  puo'  essere   integrato   da   una   indennita'
          commisurata alla  specifica  qualificazione  professionale,
          tenendo conto della  temporaneita'  del  rapporto  e  delle
          condizioni di mercato relative alle  specifiche  competenze
          professionali. Per il periodo di  durata  dell'incarico,  i
          dipendenti delle pubbliche amministrazioni  sono  collocati
          in   aspettativa   senza   assegni,   con    riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.  La  formazione  universitaria
          richiesta dal presente comma non puo' essere  inferiore  al
          possesso della laurea specialistica o magistrale ovvero del
          diploma  di   laurea   conseguito   secondo   l'ordinamento
          didattico previgente al regolamento di cui al  decreto  del
          Ministro dell'universita' e  della  ricerca  scientifica  e
          tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 17, comma 14,  della  legge  15
          maggio 1997, n. 127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
          dell'attivita'  amministrativa  e   dei   procedimenti   di
          decisione e di controllo): 
                «Art.  17  (Ulteriori  disposizioni  in  materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di  controllo).
          - (Omissis) 
                14.  Nel  caso  in  cui  disposizioni  di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 9,  comma  5-ter,  del  decreto
          legislativo 30  luglio  1999,  n.  303  (Ordinamento  della
          Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri,   a    norma
          dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59): 
                «Art. 9 (Personale della Presidenza). - (Omissis) 
                5-ter. Il personale dipendente di ogni ordine,  grado
          e qualifica del  comparto  Ministeri  chiamato  a  prestare
          servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la
          Presidenza,  ivi  incluse  le  strutture  di  supporto   ai
          Commissari straordinari del Governo di cui all'articolo  11
          della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' le strutture di
          missione di  cui  all'articolo  7,  comma  4,  mantiene  il
          trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di
          appartenenza, compresa l'indennita' di amministrazione,  ed
          i relativi oneri rimangono a carico delle  stesse.  Per  il
          personale appartenente ad altre  amministrazioni  pubbliche
          di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, chiamato a prestare servizio in analoga
          posizione,   la   Presidenza   provvede,    d'intesa    con
          l'amministrazione  di  appartenenza  del  dipendente,  alla
          ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio  per  il
          trattamento economico fondamentale spettante al  dipendente
          medesimo. 
                (Omissis).». 
              - Per l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30
          luglio 1999, n. 303,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 1. 
              - Per l'articolo 1, comma 200, della legge 23  dicembre
          2014,  n.  190,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge  18  aprile
          2019, n. 32  (Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  del
          settore dei contratti pubblici, per  l'accelerazione  degli
          interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana  e  di
          ricostruzione a seguito di eventi sismici), convertito, con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55: 
                «Art.   4   (Commissari   straordinari,    interventi
          sostitutivi e responsabilita' erariali). -  1.  Con  uno  o
          piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  da
          adottare  entro  il  31  dicembre  2020,  su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
          competenti Commissioni parlamentari, sono  individuati  gli
          interventi infrastrutturali caratterizzati  da  un  elevato
          grado  di  complessita'  progettuale,  da  una  particolare
          difficolta' esecutiva o attuativa,  da  complessita'  delle
          procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
          rilevante impatto sul tessuto socio - economico  a  livello
          nazionale, regionale o locale, per la cui  realizzazione  o
          il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
          piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
          decreti. Il parere  delle  Commissioni  parlamentari  viene
          reso  entro   venti   giorni   dalla   richiesta;   decorso
          inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
          parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare  con
          le modalita' di cui al primo periodo entro il  31  dicembre
          2021,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   puo'
          individuare, sulla base dei  medesimi  criteri  di  cui  al
          primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
          nomina  di  Commissari  straordinari.  In  relazione   agli
          interventi  infrastrutturali  di  rilevanza  esclusivamente
          regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
          adottati,  ai  soli  fini   dell'individuazione   di   tali
          interventi, previa intesa con il Presidente  della  Regione
          interessata. Gli interventi di  cui  al  presente  articolo
          sono identificati con  i  corrispondenti  codici  unici  di
          progetto  (CUP)  relativi  all'opera  principale   e   agli
          interventi ad essa collegati. Il Commissario  straordinario
          nominato, prima dell'avvio  degli  interventi,  convoca  le
          organizzazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative  a
          livello  nazionale.  Quando,   per   sopravvenute   ragioni
          soggettive od  oggettive,  e'  necessario  provvedere  alla
          sostituzione dei Commissari, si  procede  con  le  medesime
          modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
          cui al primo e al secondo periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, ed allo  scopo
          di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva
          realizzazione  dei  lavori,  i   Commissari   straordinari,
          individuabili anche nell'ambito delle societa' a  controllo
          pubblico, cui spetta l'assunzione  di  ogni  determinazione
          ritenuta necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione  dei
          lavori,    anche    sospesi,    provvedono    all'eventuale
          rielaborazione  e  approvazione  dei  progetti  non  ancora
          appaltati,  operando  in  raccordo  con  i   Provveditorati
          interregionali  alle  opere   pubbliche,   anche   mediante
          specifici protocolli  operativi  per  l'applicazione  delle
          migliori pratiche. L'approvazione dei progetti da parte dei
          Commissari straordinari, d'intesa con  i  Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti, sostituisce,  ad  ogni
          effetto di legge,  ogni  autorizzazione,  parere,  visto  e
          nulla osta occorrenti per l'avvio  o  la  prosecuzione  dei
          lavori, fatta eccezione per  quelli  relativi  alla  tutela
          ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti
          sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela  di  beni
          culturali e  paesaggistici,  per  i  quali  il  termine  di
          adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta e'
          fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla  data
          di  ricezione  della  richiesta,  decorso  il  quale,   ove
          l'autorita' competente non si sia pronunciata,  detti  atti
          si  intendono  rilasciati.  L'autorita'   competente   puo'
          altresi' chiedere chiarimenti  o  elementi  integrativi  di
          giudizio; in tal caso  il  termine  di  cui  al  precedente
          periodo e' sospeso fino al ricevimento della documentazione
          richiesta e, a  partire  dall'acquisizione  della  medesima
          documentazione, per un periodo massimo  di  trenta  giorni,
          decorso il quale i chiarimenti o gli  elementi  integrativi
          si intendono comunque acquisiti  con  esito  positivo.  Ove
          sorga l'esigenza di procedere  ad  accertamenti  di  natura
          tecnica,   l'autorita'   competente   ne   da'   preventiva
          comunicazione al Commissario straordinario e il termine  di
          sessanta giorni di cui al presente comma e'  sospeso,  fino
          all'acquisizione delle  risultanze  degli  accertamenti  e,
          comunque, per un periodo massimo di trenta giorni,  decorsi
          i quali si procede  comunque  all'  iter  autorizzativo.  I
          termini di cui ai periodi precedenti si applicano  altresi'
          per le procedure autorizzative per l'impiantistica connessa
          alla gestione aerobica della frazione organica dei  rifiuti
          solidi urbani (FORSU) e dei rifiuti  organici  in  generale
          della regione Lazio e di Roma Capitale,  fermi  restando  i
          principi di cui alla parte prima del decreto legislativo  3
          aprile 2006, n. 152,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
          contenute  nella  parte  seconda   del   medesimo   decreto
          legislativo n. 152 del 2006. 
                2-bis. Relativamente ai progetti delle infrastrutture
          ferroviarie, l'approvazione di cui al comma 2 puo' avere ad
          oggetto  anche  il  progetto  di  fattibilita'  tecnica  ed
          economica di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a condizione  che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui  all'articolo  48,  comma  7,  quarto  periodo,  del
          decreto-legge  31  maggio  2021,  n.  77,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.  In  tal
          caso, fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  la
          stazione appaltante pone a base  di  gara  direttamente  il
          progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato dal
          Commissario straordinario, d'intesa con i Presidenti  delle
          regioni territorialmente competenti. 
                3. Per l'esecuzione degli  interventi,  i  Commissari
          straordinari   possono   essere   abilitati   ad   assumere
          direttamente le funzioni di stazione appaltante  e  operano
          in  deroga  alle  disposizioni  di  legge  in  materia   di
          contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di
          cui agli articoli 30, 34 e 42 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, nonche' delle disposizioni  del  codice
          delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2011,  n.  159,  e  dei
          vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione
          europea,  ivi  inclusi  quelli  derivanti  dalle  direttive
          2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di
          subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al  primo
          periodo, il  Commissario  straordinario  provvede  anche  a
          mezzo di ordinanze. Per le occupazioni di urgenza e per  le
          espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione degli
          interventi, i Commissari straordinari, con proprio decreto,
          provvedono alla redazione dello stato di consistenza e  del
          verbale di immissione in possesso dei suoli  anche  con  la
          sola presenza di due rappresentanti della regione  o  degli
          enti territoriali interessati, prescindendo da  ogni  altro
          adempimento. 
                3-bis.  E'   autorizzata   l'apertura   di   apposite
          contabilita' speciali intestate ai Commissari straordinari,
          nominati ai sensi del presente articolo, per  le  spese  di
          funzionamento e di realizzazione degli interventi nel  caso
          svolgano le funzioni di stazione appaltante. Il Commissario
          predispone  e  aggiorna,  mediante  apposito  sistema  reso
          disponibile  dal  Dipartimento  della  Ragioneria  Generale
          dello  Stato,  il  cronoprogramma   dei   pagamenti   degli
          interventi in base al quale le amministrazioni  competenti,
          ciascuna per la parte di propria competenza,  assumono  gli
          impegni pluriennali di spesa a  valere  sugli  stanziamenti
          iscritti  in  bilancio  riguardanti  il  trasferimento   di
          risorse alle contabilita'  speciali.  Conseguentemente,  il
          Commissario,  nei  limiti  delle   risorse   impegnate   in
          bilancio, puo' avviare  le  procedure  di  affidamento  dei
          contratti anche nelle more del trasferimento delle  risorse
          sulla  contabilita'  speciale.  Gli   impegni   pluriennali
          possono essere  annualmente  rimodulati  con  la  legge  di
          bilancio in relazione agli aggiornamenti del cronoprogramma
          dei pagamenti nel rispetto dei saldi di  finanza  pubblica.
          Le risorse destinate alla  realizzazione  degli  interventi
          sono   trasferite,   previa   tempestiva   richiesta    del
          Commissario   alle   amministrazioni   competenti,    sulla
          contabilita' speciale sulla base degli stati di avanzamento
          dell'intervento comunicati al Commissario. I  provvedimenti
          di natura regolatoria, ad esclusione di  quelli  di  natura
          gestionale,  adottati  dai  Commissari  straordinari   sono
          sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti  e
          pubblicati  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
          italiana. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge
          14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui  all'articolo  27,
          comma 1,  della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  sono
          dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della  fase
          del controllo,  l'organo  emanante  puo',  con  motivazione
          espressa,    dichiarare    i     predetti     provvedimenti
          provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a  norma
          degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater,  della  legge  7
          agosto 1990,  n.  241.  Il  monitoraggio  degli  interventi
          effettuati dai Commissari straordinari avviene  sulla  base
          di quanto disposto  dal  decreto  legislativo  29  dicembre
          2011, n. 229. 
                4. I Commissari straordinari trasmettono al  Comitato
          interministeriale per la programmazione economica,  per  il
          tramite del Ministero competente, i progetti approvati,  il
          relativo quadro economico, il cronoprogramma dei  lavori  e
          il relativo stato di avanzamento,  rilevati  attraverso  il
          sistema di cui al decreto  legislativo  n.  229  del  2011,
          segnalando altresi'  semestralmente  eventuali  anomalie  e
          significativi scostamenti rispetto ai termini  fissati  nel
          cronoprogramma di realizzazione delle opere, anche ai  fini
          della valutazione di definanziamento degli  interventi.  Le
          modalita' e le deroghe di cui al comma 2, ad  eccezione  di
          quanto ivi previsto per i procedimenti relativi alla tutela
          di beni culturali e paesaggistici, e di cui ai  commi  3  e
          3-bis, nonche' la possibilita' di avvalersi  di  assistenza
          tecnica nell'ambito del  quadro  economico  dell'opera,  si
          applicano anche agli interventi dei commissari  di  Governo
          per  il  contrasto  del  dissesto   idrogeologico   e   dei
          Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di  cui
          all'articolo 1, comma 153, della legge 30 dicembre 2018, n.
          145 e del Commissario unico nazionale per la depurazione di
          cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 29  dicembre
          2016 n. 243 convertito, con modificazioni, dalla  legge  27
          febbraio 2017,  n.  18  e  all'articolo  5,  comma  6,  del
          decreto-legge 14  ottobre  2019  n.  111,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019 n.  141  e  dei
          Commissari per la bonifica dei siti di interesse  nazionale
          di cui all'articolo 252, del decreto legislativo  3  aprile
          2006, n. 152. 
                5. Con i medesimi decreti di cui  al  comma  1  sono,
          altresi', stabiliti i termini e le attivita' connesse  alla
          realizzazione dell'opera nonche' una quota percentuale  del
          quadro   economico   degli   interventi    da    realizzare
          eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico e
          al compenso per i Commissari straordinari. I  compensi  dei
          Commissari, ove previsti,  sono  stabiliti  in  misura  non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  Per  il
          supporto tecnico e le attivita' connesse alla realizzazione
          dell'opera, i Commissari possono avvalersi, senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione centrale o  territoriale  interessata,
          dell'Unita' Tecnica-Amministrativa di cui  all'articolo  5,
          comma 1,  del  decreto-legge  10  dicembre  2013,  n.  136,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014,
          n.  6,  nonche'  di  societa'  controllate  direttamente  o
          indirettamente  dallo  Stato,  dalle  Regioni  o  da  altri
          soggetti di cui all'articolo 1, comma  2,  della  legge  31
          dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico  dei
          quadri  economici  degli   interventi   da   realizzare   o
          completare nell'ambito della percentuale di  cui  al  primo
          periodo. I  Commissari  straordinari  possono  nominare  un
          sub-commissario. L'eventuale compenso del  sub  commissario
          da determinarsi in misura non superiore a  quella  indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111,  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'intervento  da  realizzare,  nell'ambito  della  quota
          percentuale di cui al primo periodo. 
                6. Al fine di fronteggiare  la  situazione  di  grave
          degrado in cui  versa  la  rete  viaria  provinciale  della
          Regione Siciliana, ancor piu' acuitasi in  conseguenza  dei
          recenti eventi meteorologici che  hanno  interessato  vaste
          aree del territorio, ed allo scopo di programmare immediati
          interventi    di    riqualificazione,    miglioramento    e
          rifunzionalizzazione della stessa rete  viaria  provinciale
          al fine di conseguire idonei standard di sicurezza stradale
          e  adeguata  mobilita',  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti   sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale Siciliana, da adottarsi entro il  28
          febbraio   2020,   e'   nominato    apposito    Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi  poteri  di  cui  i
          commi 2 e 3, e' incaricato di realizzare la  progettazione,
          l'affidamento  e  l'esecuzione  di  interventi  sulla  rete
          viaria provinciale della Regione Siciliana, anche  mediante
          apposite convenzioni da stipulare  con  le  amministrazioni
          competenti.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al  primo
          periodo,  sono  stabiliti  i  termini,  le  modalita',   le
          tempistiche, il supporto  tecnico,  le  attivita'  connesse
          alla realizzazione dell'opera, il compenso del Commissario,
          i cui oneri sono posti a carico del quadro economico  degli
          interventi  da  realizzare  o  completare.  Il  Commissario
          straordinario per la realizzazione  degli  interventi  puo'
          avvalersi, sulla base  di  apposite  convenzioni,  di  ANAS
          S.p.a., delle amministrazioni centrali e periferiche  dello
          Stato e degli enti pubblici dotati di specifica  competenza
          tecnica nell'ambito delle aree di intervento, senza nuovi o
          maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  Gli  oneri
          di cui alle predette convenzioni sono posti  a  carico  dei
          quadri  economici  degli  interventi  da   realizzare.   Il
          compenso  del  Commissario  e'  stabilito  in  misura   non
          superiore a quella indicata all'articolo 15, comma  3,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,   convertito   con
          modificazioni dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111.  Il
          commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o  maggiori  oneri
          per la finanza pubblica, di strutture  dell'amministrazione
          interessata nonche' di societa' controllate dalla medesima. 
                6-bis.   Per   la   prosecuzione   dei   lavori    di
          realizzazione del modulo sperimentale elettromeccanico  per
          la tutela e la salvaguardia della Laguna di  Venezia,  noto
          come sistema MOSE, con decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture
          e dei trasporti, d'intesa con la regione Veneto, sentiti  i
          Ministri dell'economia e  delle  finanze,  dell'ambiente  e
          della tutela del territorio e del mare, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali e delle politiche agricole  alimentari,
          forestali e del turismo, la citta' metropolitana di Venezia
          e il comune di Venezia, da  adottare  entro  trenta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente   decreto,   e'   nominato   un   Commissario
          straordinario incaricato di  sovraintendere  alle  fasi  di
          prosecuzione dei lavori volti al completamento  dell'opera.
          A tal fine il Commissario  puo'  assumere  le  funzioni  di
          stazione appaltante e opera in raccordo  con  la  struttura
          del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche  per
          il Veneto,  il  Trentino-Alto  Adige  e  il  Friuli-Venezia
          Giulia. Per la celere esecuzione delle attivita'  assegnate
          al Commissario straordinario, con il medesimo decreto  sono
          altresi' stabiliti i termini, le modalita', le tempistiche,
          l'eventuale supporto tecnico, il compenso del  Commissario,
          il cui  onere  e'  posto  a  carico  del  quadro  economico
          dell'opera. Il  compenso  del  Commissario  e'  fissato  in
          misura non superiore a  quella  indicata  all'articolo  15,
          comma  3,  del  decreto-legge  6  luglio   2011,   n.   98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111. Il Commissario straordinario opera in  deroga  alle
          disposizioni di legge in  materia  di  contratti  pubblici,
          fatto salvo il rispetto dei  principi  generali  posti  dai
          Trattati dell'Unione europea  e  dalle  disposizioni  delle
          direttive di settore, anche come recepiti  dall'ordinamento
          interno. Il Commissario puo' avvalersi di  strutture  delle
          amministrazioni centrali o territoriali interessate nonche'
          di societa' controllate dallo Stato o  dalle  regioni,  nel
          limite delle risorse disponibili e senza nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
                6-ter. Al fine della piu' celere realizzazione  degli
          interventi per la salvaguardia della Laguna di Venezia,  le
          risorse assegnate dall'articolo 1, comma 852,  della  legge
          27 dicembre 2017, n. 205, pari a 25  milioni  di  euro  per
          l'anno 2018 e a 40 milioni di euro per ciascuno degli  anni
          dal 2019 al 2024, e destinate ai  comuni  della  Laguna  di
          Venezia, ripartite dal Comitato di cui all'articolo 4 della
          legge 29 novembre 1984, n.  798,  sono  ripartite,  per  le
          annualita' 2018 e 2019,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei  ministri  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, sentiti gli enti attuatori.
          Al fine della piu' celere  realizzazione  degli  interventi
          per la salvaguardia della  Laguna  di  Venezia  nell'intero
          territorio comunale, per gli anni  dal  2020  al  2024,  le
          risorse di cui al primo periodo sono ripartite, per ciascun
          anno, nel modo  seguente:  euro  28.225.000  al  comune  di
          Venezia, euro 5.666.666,66  al  comune  di  Chioggia,  euro
          1.775.000   al   comune   di    Cavallino-Treporti,    euro
          1.166.666,67 a  ciascuno  dei  comuni  di  Mira  e  Jesolo,
          nonche' euro 500.000 a ciascuno dei  comuni  di  Musile  di
          Piave, Campagna Lupia, Codevigo e Quarto d'Altino. 
                6-quater. Al fine di assicurare la piena  fruibilita'
          degli spazi  costruiti  sull'infrastruttura  del  Ponte  di
          Parma   denominato   "Nuovo   Ponte   Nord",   la   regione
          Emilia-Romagna, la provincia di Parma e il comune di Parma,
          verificata la presenza sul corso d'acqua principale su  cui
          insiste la medesima infrastruttura di casse di espansione o
          di altre opere idrauliche a monte del  manufatto  idonee  a
          garantire un  franco  di  sicurezza  adeguato  rispetto  al
          livello  delle  piene,   possono   adottare   i   necessari
          provvedimenti   finalizzati   a   consentirne    l'utilizzo
          permanente  attraverso  l'insediamento  di   attivita'   di
          interesse collettivo sia a scala  urbana  che  extraurbana,
          anche in deroga alla pianificazione vigente,  nel  rispetto
          della pianificazione di bacino e delle  relative  norme  di
          attuazione. Tale utilizzo costituisce fattispecie  unica  e
          straordinaria. I costi per l'utilizzo di  cui  al  presente
          comma gravano sull'ente incaricato  della  gestione  e  non
          comportano nuovi o maggiori oneri a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                6-quinquies. Al fine  di  procedere  celermente  alla
          realizzazione delle  opere  di  infrastrutturazione  viaria
          nella regione Sardegna,  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri,  su  proposta  del  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, d'intesa con  il  Presidente
          della Giunta regionale della regione Sardegna, da  adottare
          entro il 30 giugno 2020, e' nominato  apposito  Commissario
          straordinario, il quale, con i medesimi poteri  di  cui  ai
          commi  2  e  3,  e'  incaricato  di   sovraintendere   alla
          programmazione,  alla  progettazione,   all'affidamento   e
          all'esecuzione degli interventi  sulla  rete  viaria  della
          regione Sardegna. Con il medesimo decreto di cui  al  primo
          periodo sono stabiliti i termini, le modalita', i tempi, il
          supporto tecnico, le attivita' connesse alla  realizzazione
          dell'opera e il compenso del Commissario, i cui oneri  sono
          posti a carico del quadro  economico  degli  interventi  da
          realizzare o da completare. Il compenso del Commissario  e'
          stabilito  in  misura  non  superiore  a  quella   indicata
          all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,
          n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
          2011, n. 111. Il Commissario puo' avvalersi, senza nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,  di  strutture
          dell'amministrazione  interessata   nonche'   di   societa'
          controllate dalla medesima. 
                6-sexies. Anche per le  finalita'  di  cui  al  comma
          6-quinquies  del  presente  articolo,  il  comma   4-novies
          dell'articolo 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.  111,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12  dicembre
          2019, n. 141, e' sostituito dal seguente: 
                  "4-novies. A decorrere dal 1° gennaio  2020,  nelle
          aree interessate da pericolosita' o da rischio idraulico di
          grado elevato o molto elevato, come  definite  dalle  norme
          tecniche di attuazione dei relativi Piani  di  bacino,  non
          sono  consentiti  incrementi   delle   attuali   quote   di
          impermeabilizzazione del suolo. Sono comunque  fatte  salve
          le previsioni delle norme tecniche di attuazione dei  piani
          di bacino relative agli interventi consentiti nelle aree di
          cui al periodo precedente". 
                7. Alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto  sono   da   intendersi
          conclusi i programmi infrastrutturali  "6000  Campanili"  e
          "Nuovi Progetti di Intervento", di cui al decreto-legge  21
          giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla  legge
          9 agosto 2013, n. 98, alla legge 27 dicembre 2013, n.  147,
          e al decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133 convertito  con
          modificazioni in  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  Con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          da adottarsi entro 30  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  provvedimento,  si   provvede   alla
          ricognizione delle somme iscritte nel bilancio dello Stato,
          anche in conto residui,  e  non  piu'  dovute  relative  ai
          predetti programmi, con esclusione delle somme perenti.  Le
          somme accertate a seguito della predetta ricognizione  sono
          mantenute  nel  conto  del  bilancio  per  essere   versate
          all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  nell'anno   2019,
          qualora iscritte in bilancio nel conto dei residui passivi,
          e riassegnate ad apposito capitolo di  spesa  da  istituire
          nello   stato   di   previsione   del    Ministero    delle
          infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento  di  un
          nuovo Programma di Interventi infrastrutturali per  Piccoli
          Comuni fino a 3.500 abitanti. Con  il  decreto  di  cui  al
          precedente  periodo  sono  individuate  le  modalita'  e  i
          termini  di  accesso  al  finanziamento  del  programma  di
          interventi infrastrutturali per Piccoli Comuni fino a 3.500
          abitanti per lavori di  immediata  cantierabilita'  per  la
          manutenzione di strade, illuminazione  pubblica,  strutture
          pubbliche comunali  e  per  l'abbattimento  delle  barriere
          architettoniche. 
                7-bis. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture
          e dei trasporti, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico,
          da emanare entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della legge di  conversione  del  presente  decreto,
          sono  individuati  gli   interventi   per   realizzare   la
          Piattaforma unica nazionale (PUN) di  cui  all'articolo  8,
          comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257,
          e per gli investimenti del Piano nazionale infrastrutturale
          per  la  ricarica  dei  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica, di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, cosiddetto "PNire 3", a favore
          di progetti di realizzazione di reti di  infrastrutture  di
          ricarica  dedicate  ai  veicoli   alimentati   ad   energia
          elettrica,   immediatamente   realizzabili,   valutati    e
          selezionati  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti. 
                7-ter.  All'onere  derivante  dal  comma  7-bis,  nel
          limite complessivo di euro 10 milioni per l'anno  2019,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui
          all'articolo 1, comma 1091, della legge 27  dicembre  2017,
          n. 205. 
                8.  Al  fine  di  garantire  la  realizzazione  e  il
          completamento delle opere  di  cui  all'articolo  86  della
          legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  il   Ministro   delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia  e
          delle finanze, provvede, con apposito decreto, anche  sulla
          base della ricognizione delle pendenze di cui  all'articolo
          49, comma 2, del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, a individuare: 
                  a) le amministrazioni competenti che subentrano nei
          rapporti  attivi   e   passivi   della   cessata   gestione
          commissariale, rispetto all'avvio ovvero  al  completamento
          degli interventi di cui  all'articolo  86  della  legge  27
          dicembre 2002,  n.  289,  con  relativa  indicazione  delle
          modalita' e delle tempistiche occorrenti per l'avvio  o  il
          completamento degli interventi stessi; 
                  b) le amministrazioni competenti cui trasferire gli
          interventi   completati    da    parte    della    gestione
          commissariale; 
                  c)  i  centri  di   costo   delle   amministrazioni
          competenti  cui  trasferire  le  risorse   presenti   sulla
          contabilita' speciale n. 3250, intestata al Commissario  ad
          acta, provenienti dalla contabilita' speciale n.  1728,  di
          cui all'articolo 86, comma 3, della legge 27 dicembre 2002,
          n. 289. 
                9. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 8, la
          Regione Campania provvede al completamento delle  attivita'
          relative al "Collegamento A3 (Contursi) - SS 7var (Lioni) -
          A16 (Grottaminarda) - A14 (Termoli). Tratta campana  Strada
          a scorrimento veloce Lioni-Grottaminarda"  subentrando  nei
          rapporti attivi e passivi in essere. La Regione Campania e'
          autorizzata alla liquidazione delle  somme  spettanti  alle
          imprese esecutrici utilizzando  risorse  finanziarie  nella
          propria disponibilita', comunque destinate al completamento
          del  citato  collegamento  e   provvede   alle   occorrenti
          attivita'  di  esproprio  funzionali   alla   realizzazione
          dell'intervento.  La   Regione   Campania   puo'   affidare
          eventuali contenziosi all'Avvocatura  dello  Stato,  previa
          stipula di apposita  convenzione,  ai  sensi  dell'articolo
          107,  terzo  comma,  del  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. 
                10. Con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e
          dei trasporti, di concerto con il Ministro  dello  sviluppo
          economico, da emanarsi entro trenta giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della legge di conversione  del  presente
          decreto, si provvede alla costituzione di apposito Comitato
          di  vigilanza  per   l'attuazione   degli   interventi   di
          completamento   della   strada   a    scorrimento    veloce
          "Lioni-Grottaminarda", anche  ai  fini  dell'individuazione
          dei lotti  funzionali  alla  realizzazione  dell'opera.  La
          costituzione e il funzionamento del Comitato,  composto  da
          cinque  componenti  di  qualificata   professionalita'   ed
          esperienza cui non spettano compensi, gettoni di  presenza,
          rimborsi spesa o altri emolumenti comunque denominati,  non
          comporta nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. 
                11.  Ai   fini   degli   effetti   finanziari   delle
          disposizioni di cui ai commi 8 e 9,  le  risorse  esistenti
          sulla contabilita' speciale 3250, intestata al  commissario
          ad acta, provenienti dalla contabilita' speciale  n.  1728,
          di cui all'articolo 86, comma 3  della  legge  27  dicembre
          2002, n. 289, sono riassegnate,  ove  necessario,  mediante
          versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato,  alle
          Amministrazioni titolari degli interventi. 
                12. Per l'esecuzione degli interventi di cui ai commi
          8 e 9, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 74,
          comma 2, del testo unico delle leggi per gli interventi nei
          territori della Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria
          colpiti  dagli  eventi  sismici  del  novembre  1980,   del
          febbraio  1981  e  del  marzo  1982,  di  cui  al   decreto
          legislativo 30 marzo 1990, n. 76. 
                12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre  2018,
          n. 145, dopo il comma 148 e' inserito il seguente: 
                  "148-bis. Le disposizioni dei commi da 140 a 148 si
          applicano anche ai contributi da attribuire per l'anno 2020
          ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  853,  della  legge  27
          dicembre  2017,  n.   205.   Per   tali   contributi   sono
          conseguentemente disapplicate le  disposizioni  di  cui  ai
          commi da 854 a 861 dell'articolo 1 della  citata  legge  n.
          205 del 2017". 
                12-ter. All'articolo  1,  comma  1,  della  legge  14
          gennaio 1994, n. 20, dopo il secondo periodo e' inserito il
          seguente: "La  gravita'  della  colpa  e  ogni  conseguente
          responsabilita' sono in ogni caso escluse per ogni  profilo
          se il fatto dannoso trae origine da decreti che determinano
          la  cessazione  anticipata,  per  qualsiasi   ragione,   di
          rapporti  di  concessione  autostradale,  allorche'   detti
          decreti siano stati vistati e registrati  dalla  Corte  dei
          conti in  sede  di  controllo  preventivo  di  legittimita'
          svolto su richiesta dell'amministrazione procedente". 
                12-quater. All'articolo 16 della  legge  27  febbraio
          1967, n. 48, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: 
                  "In caso di assenza o  impedimento  temporaneo  del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  il  Comitato  e'
          presieduto dal Ministro dell'economia e  delle  finanze  in
          qualita' di vice presidente del Comitato stesso. In caso di
          assenza o di impedimento temporaneo anche di  quest'ultimo,
          le relative funzioni sono svolte dal Ministro presente piu'
          anziano per eta'". 
                12-quinquies. All'articolo 61  del  decreto-legge  24
          aprile 2017, n. 50, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 21 giugno 2017, n. 96,  sono  apportate  le  seguenti
          modificazioni: 
                  a) al comma 6, le parole: "31 dicembre  2019"  sono
          sostituire dalle seguenti: "31 gennaio 2021"; 
                  b) al comma 9, le parole: "con  la  consegna  delle
          opere previste nel piano di cui al comma 4" sono sostituite
          dalle seguenti: "il 31 dicembre 2021". 
                12-sexies.   Al   primo   periodo   del   comma    13
          dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo
          le parole: "Nodo stazione  di  Verona"  sono  aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti:  "nonche'  delle  iniziative  relative
          all'interporto di  Trento,  all'interporto  ferroviario  di
          Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di  Valdaro
          (Mantova)". 
                12-septies. Al fine di consentire il  celere  riavvio
          dei lavori del Nodo ferroviario di Genova e  assicurare  il
          collegamento dell'ultimo miglio tra  il  Terzo  Valico  dei
          Giovi  e  il  Porto   storico   di   Genova,   i   progetti
          "Potenziamento  infrastrutturale  Voltri-Brignole",  "Linea
          AV/AC   Milano-Genova:   Terzo   Valico   dei   Giovi"    e
          "Potenziamento  Genova-Campasso"  sono  unificati   in   un
          Progetto unico, il cui  limite  di  spesa  e'  definito  in
          6.853,23 milioni  di  euro  ed  e'  interamente  finanziato
          nell'ambito delle risorse del contratto di  programma  RFI.
          Tale  finalizzazione  e'  recepita  nell'aggiornamento  del
          contratto  di  programma  -  parte  investimenti   tra   il
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la RFI Spa
          per gli anni 2018-2019, che deve recare il quadro economico
          unitario del  Progetto  unico  e  il  cronoprogramma  degli
          interventi. Le  risorse  che  si  rendono  disponibili  sui
          singoli  interventi  del  Progetto  unico  possono   essere
          destinate agli altri interventi  nell'ambito  dello  stesso
          Progetto  unico.   Le   opere   civili   degli   interventi
          "Potenziamento    infrastrutturale    Voltri-Brignole"    e
          "Potenziamento Genova-Campasso" e la relativa impiantistica
          costituiscono lavori  supplementari  all'intervento  "Linea
          AV/AC Milano-Genova:  Terzo  Valico  dei  Giovi"  ai  sensi
          dell'articolo 89 della direttiva 2014/25/UE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  26  febbraio   2014.   E'
          autorizzato l'avvio della  realizzazione  del  sesto  lotto
          costruttivo della "Linea AV/AC Milano-Genova: Terzo  Valico
          dei Giovi", mediante utilizzo delle risorse gia'  assegnate
          alla RFI per il finanziamento del contratto di programma  -
          parte investimenti RFI, nel limite di 833 milioni  di  euro
          anche  nell'ambito  del   riparto   del   Fondo   per   gli
          investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del  Paese,  di
          cui all'articolo 1, comma 1072,  della  legge  27  dicembre
          2017, n. 205. 
                12-octies. Entro trenta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle  finanze,  d'intesa  con  il
          Presidente della Giunta regionale  della  Liguria,  nomina,
          con proprio decreto e senza oneri per la finanza  pubblica,
          il  Commissario  straordinario  per  il  completamento  dei
          lavori del Nodo ferroviario di Genova  e  del  collegamento
          dell'ultimo miglio tra il Terzo Valico dei Giovi e il Porto
          storico di Genova, in deroga alla procedura vigente.» 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 153,  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2019-2021): 
                «153. Al fine  di  accelerare  la  predisposizione  e
          l'attuazione del Piano nazionale di interventi nel  settore
          idrico, all'articolo 1 della legge  27  dicembre  2017,  n.
          205, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) al comma 516, l'ultimo periodo e' sostituito dal
          seguente: "Il Piano nazionale e' aggiornato, di norma, ogni
          due anni, tenendo conto dello stato  di  avanzamento  degli
          interventi in corso  di  realizzazione  gia'  inseriti  nel
          medesimo Piano nazionale, come risultante dal  monitoraggio
          di cui al comma 524, delle programmazioni esistenti  e  dei
          nuovi interventi necessari e urgenti, da realizzare per  il
          potenziamento,  il   ripristino   e   l'adeguamento   delle
          infrastrutture idriche, anche al  fine  di  contrastare  la
          dispersione delle risorse idriche, con preferenza  per  gli
          interventi   che   presentano   tra   loro    sinergie    e
          complementarita' tenuto conto dei Piani di  gestione  delle
          acque predisposti dalle Autorita' di  distretto,  ai  sensi
          del decreto legislativo n. 152 del 2006"; 
                  b) al comma 517: 
                    1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
                    "a)  raggiungimento  di   adeguati   livelli   di
          qualita' tecnica, ivi  compreso  l'obiettivo  di  riduzione
          della dispersione delle risorse idriche"; 
                    2) l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli enti di governo dell'ambito, d'intesa  con  gli  altri
          soggetti responsabili della realizzazione degli interventi,
          trasmettono all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e
          il sistema idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,
          secondo  le  modalita'  dalla  medesima  previste,  i  dati
          necessari  ad   individuare   lo   stato   iniziale   delle
          dispersioni idriche,  nonche'  gli  interventi  volti  alla
          progressiva riduzione delle stesse. Entro  sessanta  giorni
          dalla richiesta, gli Enti di governo dell'ambito forniscono
          all'Autorita' per l'energia elettrica, il gas e il  sistema
          idrico, ridenominata ai  sensi  del  comma  528,  eventuali
          ulteriori informazioni e documenti necessari"; 
                  c) dopo il comma 523 e' inserito il seguente: 
                    «523-bis.   I   soggetti   realizzatori   possono
          altresi' avvalersi di enti pubblici  e  societa'  in  house
          delle  amministrazioni  centrali  dello  Stato,  dotate  di
          specifica competenza  tecnica,  anche  per  gli  interventi
          previsti nel Piano nazionale di  cui  al  comma  516  e  di
          quelli relativi alle infrastrutture  idriche  finanziate  a
          valere su altre risorse finanziarie  nazionali  ed  europee
          che concorrono agli obiettivi  di  cui  allo  stesso  comma
          516»; 
                  d) al comma 525: 
                    1) al  primo  periodo,  le  parole:  "i  casi  di
          inerzia e di inadempimento degli impegni previsti, da parte
          degli enti di gestione e degli altri soggetti responsabili,
          e" sono sostituite dalle seguenti: "i casi di inerzia e  di
          inadempimento degli impegni previsti, da parte  degli  enti
          di gestione e degli altri soggetti responsabili nonche', in
          caso di assenza del soggetto legittimato,"; 
                    2)  al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "Il
          Presidente del Consiglio dei ministri,  previa  diffida  ad
          adempiere entro  un  congruo  termine,"  sono  inserite  le
          seguenti: "e comunque non oltre il  termine  di  centoventi
          giorni," e le parole: "nomina un commissario ad acta"  sono
          sostituite    dalle    seguenti:    "nomina     Commissario
          straordinario   di   governo   il    Segretario    generale
          dell'Autorita' di distretto di riferimento"; 
                    3)  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito   il
          seguente:  "Il  Segretario   generale   dell'Autorita'   di
          distretto, in  qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo,  opera   in   via   sostitutiva   anche   per   la
          realizzazione  degli  interventi  previsti  nel  Piano   in
          mancanza del gestore legittimato ad operare"; 
                    4) il terzo periodo e' sostituito  dai  seguenti:
          "Gli oneri per i compensi dei Commissari straordinari  sono
          definiti dal decreto di  nomina  e  posti  a  carico  delle
          risorse  destinate  agli   interventi.   I   compensi   dei
          Commissari saranno stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111"; 
                    5) e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:
          "Nel caso sia nominato un  nuovo  Segretario  generale,  il
          Commissario cessa  dall'incarico  e  viene  automaticamente
          sostituito dal nuovo Segretario". 
                (Omissis).» 
              - Si   riporta   l'articolo   21,   comma   11.1,   del
          decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti
          per la crescita, l'equita' e il  consolidamento  dei  conti
          pubblici), convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22
          dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis) 
                  11.1. Nelle more della  costituzione  e  dell'avvio
          della  societa'  di  cui  al  comma   11,   l'avvio   della
          realizzazione degli interventi di competenza  dell'Ente  di
          cui al comma 10 previsti nel Piano nazionale di  interventi
          nel settore idrico di cui all'articolo 1, comma 516,  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205, nei Patti per lo sviluppo e
          negli  altri  programmi  finanziati   con   altre   risorse
          finanziarie  nazionali  ed  europee  che  concorrono   agli
          obiettivi di cui allo stesso articolo 1, comma  516,  della
          citata legge n. 205 del 2017, nonche' per la  realizzazione
          degli  ulteriori  interventi  e'  affidato  al   Segretario
          generale   dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale in qualita'  di  Commissario  straordinario  di
          governo.   Per   l'attuazione   del   presente   comma    e
          dell'articolo 1, comma 525, della citata legge n.  205  del
          2017, il Commissario puo' nominare un numero di massimo tre
          subcommissari in relazione alla portata e al  numero  degli
          interventi  sostitutivi  e  puo'  altresi'  avvalersi   del
          personale  dell'Autorita'   di   distretto   dell'Appennino
          Meridionale e di enti pubblici e societa'  in  house  delle
          amministrazioni centrali dello Stato, dotate  di  specifica
          competenza  tecnica;  al  Commissario   si   applicano   le
          previsioni di cui ai commi 2-ter, 4, 5 e 6 dell'articolo 10
          del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  91,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e di cui
          ai commi 5, 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  11  novembre  2014,  n.  164.  A  tali   fini
          l'Autorita'  di  distretto  dell'Appennino  Meridionale  e'
          autorizzata ad assumere,  previa  selezione  pubblica,  con
          contratto di lavoro a tempo determinato non  rinnovabile  e
          non superiore a trentasei mesi a  partire  dall'anno  2019,
          ulteriori unita' di  personale  con  funzioni  tecniche  di
          supporto alle attivita' svolte dal Commissario,  in  deroga
          ai  vincoli  di  contenimento  della  spesa  di   personale
          previsti dalla normativa  vigente,  fino  a  40  unita',  e
          comunque nel limite di 1,8 milioni di euro annui in ragione
          d'anno. Gli oneri per il compenso  del  Commissario  e  dei
          subcommissari sono posti a carico delle  risorse  destinate
          agli  interventi.  I  compensi  del   Commissario   e   dei
          subcommissari sono stabiliti  in  misura  non  superiore  a
          quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
          6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 15 luglio 2011, n. 111. Il  Commissario  provvede  al
          trasferimento alla  societa'  di  cui  al  comma  11  delle
          attivita' di cui al presente comma e dei relativi  rapporti
          attivi e passivi, entro sessanta giorni dalla  costituzione
          della medesima societa'. Nel caso  sia  nominato  un  nuovo
          Segretario generale, il Commissario cessa  dall'incarico  e
          viene automaticamente sostituito dal nuovo Segretario. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 1,  del  decreto-legge
          29 dicembre 2016 n. 243 (Interventi urgenti per la coesione
          sociale  e  territoriale,  con  particolare  riferimento  a
          situazioni  critiche  in  alcune  aree  del   Mezzogiorno),
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  febbraio
          2017, n. 18: 
                «Art. 2 (Procedure di infrazione europee n. 2004/2034
          e n. 2009/2034 per la  realizzazione  e  l'adeguamento  dei
          sistemi  di  collettamento,  fognatura  e  depurazione).  -
          (Omissis) 
                1. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti i Presidenti delle  regioni
          interessate, e' nominato un unico Commissario straordinario
          del Governo,  di  seguito  Commissario  unico,  scelto  tra
          persone, anche estranee alla pubblica  amministrazione,  di
          comprovata esperienza gestionale e amministrativa, che  non
          siano in una  situazione  di  conflitto  di  interessi.  Il
          Commissario resta in carica per un triennio e, nel caso  in
          cui si tratti  di  dipendente  pubblico,  e'  collocato  in
          posizione di comando, aspettativa  o  fuori  ruolo  secondo
          l'ordinamento applicabile. All'atto del collocamento  fuori
          ruolo  e'  reso  indisponibile  per  tutta  la  durata  del
          collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione
          organica dell'amministrazione  di  provenienza  equivalente
          dal punto di vista finanziario. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 5, comma 6,  del  decreto-legge
          14 ottobre 2019, n. 111 (Misure  urgenti  per  il  rispetto
          degli obblighi previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  sulla
          qualita'  dell'aria  e   proroga   del   termine   di   cui
          all'articolo 48,  commi  11  e  13,  del  decreto-legge  17
          ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge  15  dicembre  2016,   n.   229),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141: 
                «Art. 5 (Ulteriori disposizioni per  fronteggiare  le
          procedure d'infrazione in materia ambientale). - (Omissis) 
                6. Al  fine  di  accelerare  la  progettazione  e  la
          realizzazione degli interventi di collettamento,  fognatura
          e depurazione di cui all'articolo 2  del  decreto-legge  29
          dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni  dalla
          legge 27 febbraio 2017,  n.  18,  nonche'  degli  ulteriori
          interventi previsti all'articolo 4-septies,  comma  1,  del
          decreto-legge  18  aprile  2019,  n.  32,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,  n.  55,  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto e' nominato con decreto del Presidente del
          Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'ambiente e
          della tutela del territorio e del mare e il Ministro per il
          sud e la coesione territoriale, un  Commissario  unico  che
          subentra in tutte le situazioni giuridiche attive e passive
          del Commissario unico nominato con decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri del 26 aprile  2017,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017, il quale
          cessa dal proprio incarico alla data di  nomina  del  nuovo
          Commissario. 
                (Omissis).» 
              - Si  riporta  l'articolo  21,  comma  10,  del  citato
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214: 
                «Art. 21 (Soppressione enti e organismi). - (Omissis) 
                10.  Al  fine  di  razionalizzare  le  attivita'   di
          approvvigionamento  idrico  nei  territori  delle   Regioni
          Puglia e Basilicata, nonche' nei territori della  provincia
          di Avellino, a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
          del   presente   decreto,   l'Ente    per    lo    sviluppo
          dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia  e
          Lucania (EIPLI) e' soppresso e posto  in  liquidazione.  Il
          commissario  liquidatore  e'  autorizzato,   al   fine   di
          accelerare le procedure di liquidazione e per  snellire  il
          contenzioso in  essere,  a  stipulare  accordi  transattivi
          anche per le situazioni creditorie e debitorie in corso  di
          accertamento. Le transazioni di cui al  periodo  precedente
          devono  concludersi  entro  il  31   dicembre   2023.   Nei
          successivi  sessanta  giorni   dalla   predetta   data   il
          commissario predispone comunque la situazione  patrimoniale
          del soppresso Ente riferita alla data del 31 dicembre 2023,
          nonche' il piano di riparto con la graduazione dei crediti.
          Fino a tale data sono sospesi le procedure esecutive  ed  i
          giudizi   di   ottemperanza   nei   confronti   dell'EIPLI,
          instaurati ed instaurandi,  nonche'  l'efficacia  esecutiva
          delle cartelle di  pagamento  notificate  ed  in  corso  di
          notifica da parte di Agenzia delle entrate  -  Riscossione,
          oltreche' i pagamenti  dei  ratei  in  favore  dell'Agenzia
          delle entrate gia' scaduti o in corso di scadenza. Al  fine
          di favorire la predisposizione del piano  di  riparto  sino
          alla  data   di   deposito   dello   stesso,   il   giudice
          dell'esecuzione libera le somme eventualmente pignorate  in
          precedenza a carico dell'Ente. 
                (Omissis).» 
              - Si riportano gli articoli 7, comma 1, lettera c), 16,
          comma 1, e 24, commi 1  e  3,  del  decreto  legislativo  2
          gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile): 
                «Art.  7  (Tipologia  degli  eventi  emergenziali  di
          protezione civile (Articolo 2, legge 225/1992)).  -  1.  Ai
          fini dello svolgimento delle attivita' di cui  all'articolo
          2,  gli  eventi  emergenziali  di  protezione   civile   si
          distinguono in: 
                  (Omissis) 
                  c) emergenze  di  rilievo  nazionale  connesse  con
          eventi  calamitosi  di   origine   naturale   o   derivanti
          dall'attivita'  dell'uomo  che  in   ragione   della   loro
          intensita'   o   estensione   debbono,   con   immediatezza
          d'intervento,  essere  fronteggiate  con  mezzi  e   poteri
          straordinari da impiegare durante  limitati  e  predefiniti
          periodi di tempo ai sensi dell'articolo 24. 
                (Omissis).»  
                «Art. 16 (Tipologia dei rischi di  protezione  civile
          (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis legge 225/1992)). - 1.  L'azione
          del Servizio  nazionale  si  esplica,  in  particolare,  in
          relazione  alle  seguenti  tipologie  di  rischi:  sismico,
          vulcanico,  da  maremoto,  idraulico,   idrogeologico,   da
          fenomeni meteorologici avversi,  da  deficit  idrico  e  da
          incendi boschivi, fatte salve le competenze organizzative e
          di coordinamento previste dalla legge 21 novembre 2000,  n.
          353. Allo scopo di assicurare maggiore efficacia  operativa
          e di intervento,  in  relazione  al  rischio  derivante  da
          deficit idrico la deliberazione dello stato di emergenza di
          rilievo  nazionale  di  cui  all'articolo  24  puo'  essere
          adottata anche preventivamente, qualora, sulla  base  delle
          informazioni e dei dati, anche climatologici, disponibili e
          delle  analisi   prodotte   dalle   Autorita'   di   bacino
          distrettuali e dai centri di competenza di cui all'articolo
          21, sia possibile prevedere che lo scenario in  atto  possa
          evolvere in una condizione emergenziale. 
                (Omissis).» 
                «Art. 24 (Deliberazione dello stato di  emergenza  di
          rilievo nazionale (Articoli 5 legge 225/1992; Articoli  107
          e 108 decreto legislativo 112/1998; Articolo  5-bis,  comma
          5, decreto-legge 343/2001, conv. legge  401/2001;  Articolo
          14 decreto-legge 90/2008, conv. legge 123/2008; Articolo 1,
          comma 422, legge 147/2013)).  -  1.  Al  verificarsi  degli
          eventi che, a seguito di una valutazione  speditiva  svolta
          dal Dipartimento della protezione  civile  sulla  base  dei
          dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con  le
          Regioni  e  Province  autonome  interessate,  presentano  i
          requisiti di cui  all'articolo  7,  comma  1,  lettera  c),
          ovvero nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri,  su
          proposta  del  Presidente  del  Consiglio   dei   ministri,
          formulata anche su richiesta del Presidente della Regione o
          Provincia  autonoma  interessata  e  comunque   acquisitane
          l'intesa,  delibera  lo  stato   d'emergenza   di   rilievo
          nazionale,   fissandone   la   durata   e    determinandone
          l'estensione territoriale con  riferimento  alla  natura  e
          alla qualita' degli eventi e autorizza  l'emanazione  delle
          ordinanze di protezione civile di cui all'articolo  25.  La
          delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella
          direttiva di cui al comma 7, le prime  risorse  finanziarie
          da  destinare  all'avvio  delle  attivita'  di  soccorso  e
          assistenza alla popolazione e degli interventi piu' urgenti
          di cui all'articolo 25, comma 2, lettere  a)  e  b),  nelle
          more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni
          e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze
          nazionali di cui all'articolo 44. 
                (Omissis) 
                3. La durata dello  stato  di  emergenza  di  rilievo
          nazionale non puo' superare i 12 mesi,  ed  e'  prorogabile
          per non piu' di ulteriori 12 mesi. 
                (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          16 aprile 2021 (nomina del  Commissario  straordinario  per
          l'intervento relativo alla messa in sicurezza  del  sistema
          acquedottistico del Peschiera), e' reperibile consultando: 
                https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTraspare
          nte/Organizzazione/CommissariStraordinari/CS-InterevntiStru
          tturaliPrioritari/Massimo%20Sessa.pdf 
              - Per l'articolo 4, comma 3 bis, del  decreto-legge  18
          aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti  per  il  rilancio
          del settore dei  contratti  pubblici,  per  l'accelerazione
          degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione  urbana
          e  di  ricostruzione  a   seguito   di   eventi   sismici),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 3.