Art. 4 
 
Disposizioni  urgenti  per  la  realizzazione,  il  potenziamento   e
  l'adeguamento delle infrastrutture idriche 
 
  1. Alle procedure di progettazione e realizzazione degli interventi
infrastrutturali di cui all'articolo 1, (( commi 3 e  8  )),  lettera
b), si applicano, in quanto compatibili e secondo il  relativo  stato
di  avanzamento,  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   48   del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai  predetti  interventi  non  si
applicano le previsioni di cui all'articolo  22  del  ((  codice  dei
contratti pubblici, di cui al )) decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50. Laddove  previsto,  sui  predetti  interventi  il  parere  del
Consiglio superiore dei lavori pubblici di  cui  all'articolo  5  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1°
novembre 1959, n. 1363, e' reso nel termine  di  sessanta  giorni.  I
termini  per  l'approvazione  dei  progetti  di   gestione   di   cui
all'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,  e
quelli previsti per la verifica dei piani di utilizzo dall'articolo 9
del ((  regolamento  di  cui  al  ))  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, sono ridotti della meta'. 
  2. Per le  modifiche,  le  estensioni  o  gli  adeguamenti  tecnici
finalizzati al  miglioramento  del  rendimento  e  delle  prestazioni
ambientali delle  infrastrutture  idriche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, sono svolte mediante la presentazione di apposite liste
di controllo di cui all'articolo  6,  comma  9,  del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006.  L'autorita'  competente,  entro  trenta
giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  comunica  al  proponente
l'esito delle proprie valutazioni,  indicando  se  le  modifiche,  le
estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  alla
procedura di VIA.  L'esito  della  valutazione  e  la  documentazione
trasmessa   dal   proponente    sono    tempestivamente    pubblicati
dall'autorita' competente sul proprio  sito  internet  istituzionale.
Qualora l'autorita' competente  non  provveda  entro  il  termine  di
trenta giorni, il Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta
della Cabina di regia, assegna all'autorita'  competente  un  termine
per provvedere non superiore a  quindici  giorni.  In  caso  di  per-
durante inerzia, il Presidente del Consiglio dei  ministri  individua
l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio  per  l'adozione  del
provvedimento di verifica di assoggettabilita'. 
  (( 2-bis. Per  gli  interventi  di  manutenzione  straordinaria  ed
incremento della sicurezza e della funzionalita' delle dighe e  delle
infrastrutture idriche  destinate  ad  uso  potabile  ed  irriguo  di
competenza  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
finanziati a valere sul  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  -
programmazione 2021-2027 con delibera del Comitato  interministeriale
per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) n.
1/2022 del 15 febbraio 2022, come integrata dalla delibera del CIPESS
n. 35/ 2022 del 2 agosto 2022, sono fissati al 30  settembre  2023  i
termini per la pubblicazione del bando o dell'avviso per  l'indizione
della procedura di gara, ovvero per  la  trasmissione  della  lettera
d'invito, e al 31 dicembre 2023  i  termini  per  l'assunzione  delle
obbligazioni giuridicamente vincolanti. )) 
  (( 2-ter. Al fine di semplificare  e  accelerare  la  realizzazione
degli interventi di cui al comma 1 di competenza regionale, anche con
riferimento alla realizzazione, al  potenziamento  e  all'adeguamento
delle infrastrutture idriche, in deroga a quanto disposto dal comma 1
dell'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,
il proponente puo' presentare all'autorita' competente un'istanza  ai
sensi dell'articolo 23, comma 1, del  medesimo  decreto  legislativo,
allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali  previsti
dalle normative di settore per  consentire  la  compiuta  istruttoria
tecnico-amministrativa  finalizzata   al   rilascio   di   tutte   le
autorizzazioni, le intese, le concessioni, le licenze,  i  pareri,  i
concerti, i nulla osta e gli atti  di  assenso  comunque  denominati,
necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto  e
indicati puntualmente in apposito elenco predisposto  dal  proponente
stesso. )) 
  3. (( Al fine di promuovere il potenziamento e l'adeguamento  delle
infrastrutture idriche, l'aggiornamento e il potenziamento delle reti
e dei programmi di monitoraggio delle risorse idriche  sotterranee  e
superficiali nonche' l'incremento delle condizioni di sicurezza e  il
recupero della  capacita'  di  invaso,  il  Commissario,  sentite  le
regioni interessate, individua, entro il 30 giugno 2023,  sulla  base
anche  dei  progetti  di  gestione  degli  invasi  redatti  ai  sensi
dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  le
dighe per  le  quali  risulta  necessaria  e  urgente  l'adozione  di
interventi per la rimozione dei sedimenti accumulati nei serbatoi. ))
Entro il 30 settembre 2023, le regioni nei cui territori ricadono  le
dighe di cui al primo periodo individuano ((, in conformita' a quanto
disposto dagli articoli 114 e 117 del decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, ))  le  modalita'  idonee  di  gestione  dei  sedimenti
asportati in attuazione dei suddetti interventi, (( ivi  compreso  il
loro riutilizzo per il riequilibrio del trasporto solido  fluviale  a
valle, )) nonche' i siti idonei per lo stoccaggio definitivo. In caso
di mancato rispetto da parte delle regioni  del  termine  di  cui  al
secondo periodo il Commissario esercita i poteri sostitutivi  di  cui
all'articolo 3. (( Entro il 30 settembre 2023, le regioni  comunicano
i progetti di fattibilita' e di gestione delle reti  di  monitoraggio
dei corpi idrici e delle relative pressioni antropiche, necessari  ai
fini delle valutazioni dei volumi di acqua effettivamente adoperabili
per i diversi usi e  per  completare  lo  scenario  degli  interventi
fondamentali per massimizzare l'efficacia  della  gestione  integrata
delle risorse e la  resilienza  dei  sistemi  idrici  ai  cambiamenti
climatici. )) 
  4. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti delle  risorse
individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 6. 
  (( 4-bis. L'articolo 9-ter del decreto-legge 1° marzo 2022, n.  17,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34,  e'
sostituito dal seguente: 
    «Art. 9-ter  (Semplificazioni  per  l'installazione  di  impianti
fotovoltaici flottanti). - 1. Ai fini dell'installazione di  impianti
solari fotovoltaici collocati in modalita' flottante  sullo  specchio
d'acqua di invasi e di bacini idrici su aree pubbliche  o  demaniali,
compresi gli invasi idrici nelle cave  dismesse  o  in  esercizio,  o
installati a copertura dei canali di irrigazione, la relativa istanza
di  concessione  e'  pubblicata  nel  sito   internet   istituzionale
dell'ente concedente ai  fini  della  presentazione  delle  eventuali
istanze concorrenti per un termine di trenta  giorni.  Qualora,  alla
scadenza del termine  di  cui  al  primo  periodo,  non  siano  state
presentate istanze concorrenti o, nel caso  di  istanze  concorrenti,
sia stato selezionato il soggetto aggiudicatario, e'  rilasciata  una
concessione sottoposta alla condizione sospensiva dell'abilitazione o
dell'autorizzazione alla costruzione e  all'esercizio  ai  sensi  del
comma 3. 
    2. Il titolare della concessione di cui al comma 1  presenta,  ai
sensi del comma 3, istanza di procedura abilitativa  semplificata  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, o  di
autorizzazione alla costruzione e all'esercizio degli impianti di cui
al comma 1 entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla  data
di rilascio della concessione medesima.  Per  il  periodo  di  durata
della  procedura  abilitativa   semplificata   o   del   procedimento
autorizzatorio ai sensi del comma 3, e comunque non oltre il  termine
di dodici mesi o di ventiquattro mesi  dalla  data  di  presentazione
rispettivamente dell'istanza di procedura abilitativa semplificata  o
di autorizzazione, sulle aree oggetto delle  concessioni  di  cui  al
comma 1 non e' consentita la realizzazione di  alcuna  opera  ne'  di
alcun intervento incompatibili con le attivita' di  cui  al  medesimo
comma 1, primo periodo. 
    3. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa
sull'energia elettrica, per l'attivita' di costruzione e di esercizio
degli impianti di cui al comma 1 di potenza fino a 10 MW, comprese le
opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, si applica  la
procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fatte  salve  le  disposizioni  in
materia di valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  tutela  delle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152.
La procedura di cui al primo periodo non si applica agli impianti  di
cui al comma 1 ubicati all'interno delle aree  previste  all'articolo
136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali  protette  di
cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, o di siti della  rete  Natura
2000. Per gli impianti di cui al comma 1 di potenza superiore a 10 MW
si applica la procedura di autorizzazione unica di  cui  all'articolo
12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. Nell'ambito  del
procedimento di autorizzazione unica sono rilasciati tutti  gli  atti
di  assenso  necessari,   compresi   quelli   di   competenza   della
Soprintendenza e,  nel  caso  delle  dighe  e  degli  invasi  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 1994, n.  507,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti. 
    4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, di concerto con il Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti e  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
adottare entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997,  n.  281,  sono  stabiliti  i  criteri  per   l'inserimento   e
l'integrazione degli impianti di cui al  comma  3  sotto  il  profilo
ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di
soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e  alla  profondita'  del  bacino,
nonche' i criteri connessi alla sicurezza delle dighe e degli  invasi
di cui all'articolo 1  del  decreto-legge  8  agosto  1994,  n.  507,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n.  584».
)) 
  5. Al fine di  assicurare  il  completamento  dei  procedimenti  di
acquisizione al demanio dello Stato delle  opere  idrauliche  la  cui
realizzazione sia stata avviata ai sensi degli articoli 92 e  93  del
regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'articolo 3 della  legge
22 marzo 1952, n. 166, anche  in  ipotesi  di  mancata  adozione  dei
provvedimenti  di  espropriazione  definitiva,   le   amministrazioni
procedenti sono autorizzate a concludere i  procedimenti,  in  deroga
all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di
180 giorni dall'avvio del procedimento. 
  ((  5-bis.  Gli  interventi   e   le   attivita'   afferenti   alla
realizzazione delle opere di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo sono considerati di pubblica  utilita'.  I  relativi  titoli
abilitativi comprendono la dichiarazione di pubblica utilita'. )) 
  (( 5-ter. Al decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, comma 2-bis, primo periodo,  dopo  le  parole:
«nonche' dei progetti attuativi del  Piano  nazionale  integrato  per
l'energia e il clima, individuati  nell'allegato  I-bis  al  presente
decreto,» sono inserite le seguenti: «e di quelli  comunque  connessi
alla gestione della risorsa idrica, ricompresi nell'allegato II  alla
parte seconda del presente decreto»; 
    b) all'articolo 27-ter, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Sono inoltre  soggetti  a  procedimento  autorizzatorio
unico accelerato regionale le opere, gli impianti e le infrastrutture
necessari al superamento delle procedure  di  infrazione  dell'Unione
europea sulla depurazione o comunque  connessi  alla  gestione  della
risorsa idrica, ricompresi nell'allegato III alla parte  seconda  del
presente decreto». )) 
  (( 5-quater. Alle attivita' previste al comma 5-ter la  Commissione
di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3  aprile
2006,  n.  152,  provvede  con  le  risorse  umane,   strumentali   e
finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. )) 
  (( 5-quinquies. All'articolo 2 del decreto-legge 16 giugno 2022, n.
68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108,
il comma 3 e' abrogato. )) 
  (( 5-sexies. Al fine  di  promuovere  una  migliore  omogeneita'  e
trasparenza  nella  realizzazione  degli  interventi   che   ricadono
nell'area idrografica di competenza dell'Agenzia  interregionale  per
il fiume Po (AIPo), con  particolare  ma  non  esclusivo  riferimento
all'investimento 3.3, «Rinaturazione dell'area del Po», di  cui  alla
missione 2, componente 4, del PNRR, del quale l'Agenzia  e'  soggetto
attuatore, e' data facolta' di uso del prezzario  AIPo  e  successivi
aggiornamenti, comunque nel  limite  delle  risorse  disponibili  per
ciascuno degli interventi. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 48, del decreto-legge 31 maggio
          2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale  di  ripresa  e
          resilienza e prime misure di rafforzamento delle  strutture
          amministrative  e  di  accelerazione  e  snellimento  delle
          procedure), convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
          luglio 2021, n. 108: 
                «Art. 48 (Semplificazioni in materia  di  affidamento
          dei contratti pubblici PNRR e PNC). - 1. In relazione  alle
          procedure  afferenti  agli  investimenti  pubblici,   anche
          suddivisi in lotti funzionali, finanziati, in  tutto  o  in
          parte, con le risorse previste dal PNRR e  dal  PNC  e  dai
          programmi cofinanziati dai  fondi  strutturali  dell'Unione
          europea,  e  alle  infrastrutture  di  supporto   ad   essi
          connesse, anche se non finanziate  con  dette  risorse,  si
          applicano le disposizioni del presente  titolo,  l'articolo
          207, comma 1, del decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche' le disposizioni di cui al presente articolo. 
              2. E' nominato, per  ogni  procedura,  un  responsabile
          unico del  procedimento  che,  con  propria  determinazione
          adeguatamente motivata,  valida  e  approva  ciascuna  fase
          progettuale o di esecuzione del contratto, anche  in  corso
          d'opera, fermo restando quanto previsto  dall'articolo  26,
          comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Le stazioni appaltanti  possono  altresi'  ricorrere
          alla  procedura  di  cui  all'articolo   63   del   decreto
          legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,  e  di
          cui all'articolo 125, per i settori speciali, nella  misura
          strettamente necessaria, quando,  per  ragioni  di  estrema
          urgenza  derivanti  da   circostanze   imprevedibili,   non
          imputabili alla  stazione  appaltante,  l'applicazione  dei
          termini,  anche  abbreviati,   previsti   dalle   procedure
          ordinarie  puo'  compromettere   la   realizzazione   degli
          obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione di  cui  al
          PNRR nonche' al PNC e ai programmi cofinanziati  dai  fondi
          strutturali  dell'Unione  Europea.   Al   solo   scopo   di
          assicurare la trasparenza,  le  stazioni  appaltanti  danno
          evidenza dell'avvio delle procedure  negoziate  di  cui  al
          presente  comma  mediante  i   rispettivi   siti   internet
          istituzionali. Ferma  restando  la  possibilita',  per  gli
          operatori economici,  di  manifestare  interesse  a  essere
          invitati alla procedura, la pubblicazione di cui al periodo
          precedente non costituisce ricorso a invito, avviso o bando
          di gara a seguito del quale qualsiasi  operatore  economico
          puo' presentare un'offerta. 
              3-bis. La procedura di cui al comma 3 si  applica  alle
          universita' statali, alle istituzioni dell'alta  formazione
          artistica, musicale e coreutica, nonche' agli enti pubblici
          di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25
          novembre 2016, n.  218,  per  tutte  le  procedure  per  la
          realizzazione degli  interventi  del  PNRR  e  del  PNC  di
          competenza del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
          di importo fino a 215.000 euro. 
              4. In caso di impugnazione  degli  atti  relativi  alle
          procedure di affidamento di cui al comma 1  e  nei  giudizi
          che   riguardano    le    procedure    di    progettazione,
          autorizzazione, approvazione e  realizzazione  delle  opere
          finanziate in tutto o in parte con le risorse previste  dal
          PNRR e le relative attivita' di espropriazione, occupazione
          e   asservimento,   nonche'    in    qualsiasi    procedura
          amministrativa che riguardi interventi finanziati in  tutto
          o in parte con le risorse previste  dal  PNRR,  si  applica
          l'articolo 125 del codice del  processo  amministrativo  di
          cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.  In  sede
          di pronuncia del provvedimento  cautelare  si  tiene  conto
          della coerenza della misura adottata con  la  realizzazione
          degli obiettivi e il rispetto dei tempi di  attuazione  del
          PNRR. 
              5. Per le finalita' di cui al  comma  1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 59, commi 1, 1-bis  e  1-ter,
          del  decreto  legislativo  n.  50  del  2016,  e'   ammesso
          l'affidamento di progettazione ed esecuzione  dei  relativi
          lavori  anche  sulla  base  del  progetto  di  fattibilita'
          tecnica ed economica di cui all'articolo 23, comma  5,  del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che  detto
          progetto sia redatto secondo le modalita' e le  indicazioni
          di cui al comma 7, quarto periodo, del  presente  articolo.
          In tali casi, la conferenza di servizi di cui  all'articolo
          27, comma 3, del citato decreto legislativo n. 50 del  2016
          e' svolta dalla stazione appaltante in  forma  semplificata
          ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n.
          241, e la determinazione conclusiva della stessa approva il
          progetto, determina la dichiarazione di  pubblica  utilita'
          dell'opera  ai  sensi  dell'articolo  12  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327  e  tiene
          luogo di  tutti  i  pareri,  nulla  osta  e  autorizzazioni
          necessari anche ai fini  della  localizzazione  dell'opera,
          della    conformita'    urbanistica     e     paesaggistica
          dell'intervento, della  risoluzione  delle  interferenze  e
          delle  relative  opere  mitigatrici  e   compensative.   La
          convocazione della conferenza di servizi di cui al  secondo
          periodo e' effettuata senza il  previo  espletamento  della
          procedura di cui all'articolo 2 del regolamento di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,  n.
          383. 
              5-bis. Ai fini di  cui  al  comma  5,  il  progetto  di
          fattibilita' tecnica ed economica e' trasmesso a cura della
          stazione  appaltante  all'autorita'  competente   ai   fini
          dell'espressione della valutazione di impatto ambientale di
          cui alla parte seconda del  decreto  legislativo  3  aprile
          2006,  n.  152,  unitamente  alla  documentazione  di   cui
          all'articolo 22, comma 1, del medesimo decreto  legislativo
          n.  152  del  2006,  contestualmente  alla   richiesta   di
          convocazione della conferenza di  servizi.  Ai  fini  della
          presentazione  dell'istanza  di  cui  all'articolo  23  del
          decreto legislativo n. 152 del 2006, non  e'  richiesta  la
          documentazione di cui alla lettera g-bis) del comma  1  del
          medesimo articolo 23. 
              5-ter.   Le    risultanze    della    valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, sono acquisite nel corso  della
          conferenza di servizi  di  cui  al  comma  5  del  presente
          articolo. Qualora non emerga la sussistenza di un interesse
          archeologico,   le   risultanze   della   valutazione    di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016 sono corredate  delle  eventuali
          prescrizioni  relative   alle   attivita'   di   assistenza
          archeologica in corso d'opera  da  svolgere  ai  sensi  del
          medesimo articolo 25. Nei casi in cui dalla valutazione  di
          assoggettabilita' alla verifica  preventiva  dell'interesse
          archeologico di cui all'articolo 25, comma 3,  del  decreto
          legislativo  n.  50  del  2016  emerga  l'esistenza  di  un
          interesse archeologico, il soprintendente fissa il  termine
          di cui al comma 9 del medesimo articolo 25 tenuto conto del
          cronoprogramma dell'intervento e, comunque,  non  oltre  la
          data prevista per  l'avvio  dei  lavori.  Le  modalita'  di
          svolgimento del procedimento di cui all'articolo 25,  commi
          8, 9, 10, 11, 12 e 14, del citato decreto legislativo n. 50
          del  2016  sono  disciplinate  con  apposito  decreto   del
          Presidente del Consiglio  Superiore  dei  Lavori  Pubblici,
          fermo restando il procedimento disciplinato con il  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi
          del citato articolo 25, comma 13. 
              5-quater.  Gli  esiti  della  valutazione  di   impatto
          ambientale  sono  trasmessi  e  comunicati   dall'autorita'
          competente alle altre amministrazioni che partecipano  alla
          conferenza di servizi di cui al comma 5 e la determinazione
          conclusiva della conferenza comprende il  provvedimento  di
          valutazione  di  impatto  ambientale.  Tenuto  conto  delle
          preminenti esigenze di appaltabilita'  dell'opera  e  della
          sua realizzazione entro i termini previsti dal PNRR ovvero,
          in relazione agli interventi finanziati con le risorse  del
          PNC, dal decreto di cui al  comma  7  dell'articolo  1  del
          decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,  n.  101,  resta
          ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
          14-quinquies della legge n. 241 del 1990. Le determinazioni
          di   dissenso,   ivi   incluse   quelle   espresse    dalle
          amministrazioni   preposte    alla    tutela    ambientale,
          paesaggistico-territoriale,  dei  beni  culturali,  o  alla
          tutela della salute dei cittadini, non possono limitarsi  a
          esprimere contrarieta' alla realizzazione delle  opere,  ma
          devono, tenuto conto delle circostanze del  caso  concreto,
          indicare  le  prescrizioni  e  le  misure  mitigatrici  che
          rendono compatibile  l'opera,  quantificandone  altresi'  i
          relativi  costi.   Tali   prescrizioni   sono   determinate
          conformemente ai principi di proporzionalita', efficacia  e
          sostenibilita' finanziaria dell'intervento  risultante  dal
          progetto presentato.  La  determinazione  conclusiva  della
          conferenza perfeziona, altresi', ad ogni  fine  urbanistico
          ed edilizio, l'intesa  tra  Stato  e  regione  o  provincia
          autonoma, in  ordine  alla  localizzazione  dell'opera,  ha
          effetto di variante degli strumenti urbanistici  vigenti  e
          comprende  i   titoli   abilitativi   rilasciati   per   la
          realizzazione  e  l'esercizio   del   progetto,   recandone
          l'indicazione   esplicita.   La    variante    urbanistica,
          conseguente   alla    determinazione    conclusiva    della
          conferenza, comporta l'assoggettamento dell'area a  vincolo
          preordinato all'esproprio ai  sensi  dell'articolo  10  del
          decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001,  e
          le comunicazioni agli interessati di cui  all'articolo  14,
          comma 5, della legge n. 241 del 1990  tengono  luogo  della
          fase partecipativa di  cui  all'articolo  11  del  predetto
          decreto del Presidente della Repubblica n.  327  del  2001.
          Gli  enti  locali  provvedono  alle  necessarie  misure  di
          salvaguardia delle aree interessate e delle relative  fasce
          di rispetto e non possono  autorizzare  interventi  edilizi
          incompatibili  con   la   localizzazione   dell'opera.   Le
          disposizioni del  presente  comma  si  applicano  anche  ai
          procedimenti di localizzazione delle opere in relazione  ai
          quali, alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          disposizione, non sia stata ancora indetta la conferenza di
          servizi di cui all'articolo 3 del  regolamento  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica n. 383 del 1994. 
              5-quinquies. In  deroga  all'articolo  27  del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, la  verifica  del  progetto  da
          porre a base della procedura  di  affidamento  condotta  ai
          sensi dell'articolo  26,  comma  6,  del  predetto  decreto
          accerta,   altresi',   l'ottemperanza   alle   prescrizioni
          impartite in sede di conferenza di servizi e di valutazione
          di  impatto  ambientale,  ed  all'esito  della  stessa   la
          stazione appaltante procede  direttamente  all'approvazione
          del progetto posto a base della  procedura  di  affidamento
          nonche' dei successivi livelli progettuali. 
              6.  Le   stazioni   appaltanti   che   procedono   agli
          affidamenti di cui al comma 1, possono prevedere, nel bando
          di gara o nella lettera di  invito,  l'assegnazione  di  un
          punteggio premiale per l'uso nella progettazione dei metodi
          e strumenti elettronici specifici di cui  all'articolo  23,
          comma 1, lettera h), del  decreto  legislativo  n.  50  del
          2016. Tali strumenti utilizzano piattaforme  interoperabili
          a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine  di  non
          limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e  il
          coinvolgimento   di   specifiche   progettualita'   tra   i
          progettisti. Entro trenta giorni dalla data di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   con   provvedimento   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, sono stabilite le regole e specifiche tecniche
          per l'utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui al
          primo  periodo,  assicurandone  il  coordinamento  con   le
          previsioni di cui al decreto non regolamentare adottato  ai
          sensi del comma 13 del citato articolo 23. 
              7. Per gli interventi di cui al comma 1,  in  deroga  a
          quanto previsto dall'articolo 215 del  decreto  legislativo
          n. 50 del 2016,  il  parere  del  Consiglio  Superiore  dei
          lavori pubblici e'  reso  esclusivamente  sui  progetti  di
          fattibilita' tecnica ed economica  di  lavori  pubblici  di
          competenza statale, o comunque finanziati per almeno il  50
          per cento dallo Stato, di importo pari o superiore  ai  100
          milioni di euro. In tali casi, il parere reso dal Consiglio
          Superiore, in deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma  9,  del  decreto-legge  18  aprile  2019,   n.   32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, non riguarda anche la valutazione di congruita'  del
          costo. In relazione  agli  investimenti  di  cui  al  primo
          periodo di importo inferiore ai 100 milioni di euro,  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31
          dicembre 2026, si prescinde dall'acquisizione del parere di
          cui all'articolo 215, comma 3, del decreto  legislativo  n.
          50 del 2016. Con provvedimento del Presidente del Consiglio
          Superiore dei  lavori  pubblici,  adottato  entro  sessanta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto, sono individuate  le  modalita'  di  presentazione
          delle richieste di parere di  cui  al  presente  comma,  e'
          indicato il contenuto  essenziale  dei  documenti  e  degli
          elaborati di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, del  decreto
          legislativo n. 50 del 2016,  occorrenti  per  l'espressione
          del parere, e  sono  altresi'  disciplinate,  fermo  quanto
          previsto dall'articolo 44 del presente  decreto,  procedure
          semplificate  per  la  verifica  della  completezza   della
          documentazione  prodotta  e,  in  caso  positivo,  per   la
          conseguente definizione accelerata del procedimento. 
              7-bis. Gli oneri di pubblicazione e pubblicita'  legale
          di cui all'articolo 216, comma 11, del  codice  di  cui  al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sostenuti  dalle
          centrali di committenza in attuazione  di  quanto  previsto
          dal presente articolo, possono essere posti a carico  delle
          risorse di cui  all'articolo  10,  comma  5,  del  presente
          decreto.» 
              -Si riporta l'articolo 22 del  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici): 
                «Art.  22  (Trasparenza   nella   partecipazione   di
          portatori di interessi  e  dibattito  pubblico).  -  1.  Le
          amministrazioni aggiudicatrici  e  gli  enti  aggiudicatori
          pubblicano, nel proprio profilo del committente, i progetti
          di fattibilita' relativi alle grandi opere infrastrutturali
          e di architettura  di  rilevanza  sociale,  aventi  impatto
          sull'ambiente, sulle citta' e sull'assetto del  territorio,
          nonche' gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi
          dei  resoconti  degli  incontri  e  dei  dibattiti  con   i
          portatori di interesse. I contributi  e  i  resoconti  sono
          pubblicati, con  pari  evidenza,  unitamente  ai  documenti
          predisposti dall'amministrazione  e  relativi  agli  stessi
          lavori. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, adottato entro un anno dalla data di  entrata  in
          vigore del presente codice, su proposta del Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  sentito   il   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
          Ministro per i beni e le attivita' culturali, previo parere
          delle Commissioni parlamentari competenti, in relazione  ai
          nuovi interventi avviati dopo la data di entrata in  vigore
          del  medesimo  decreto,  sono   fissati   i   criteri   per
          l'individuazione delle opere di cui al  comma  1,  distinte
          per tipologia  e  soglie  dimensionali,  per  le  quali  e'
          obbligatorio  il  ricorso  alla  procedura   di   dibattito
          pubblico,  e  sono  altresi'  definiti  le   modalita'   di
          svolgimento e il  termine  di  conclusione  della  medesima
          procedura. Con il medesimo decreto sono altresi'  stabilite
          le    modalita'    di    monitoraggio     sull'applicazione
          dell'istituto  del  dibattito  pubblico.  A  tal  fine   e'
          istituita  una  commissione  presso  il   Ministero   delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  con   il   compito   di
          raccogliere  e  pubblicare   informazioni   sui   dibattiti
          pubblici in corso di svolgimento o conclusi e  di  proporre
          raccomandazioni per lo svolgimento del  dibattito  pubblico
          sulla base dell'esperienza maturata.  Ai  componenti  della
          commissione  e'  riconosciuto  un  rimborso   delle   spese
          effettivamente sostenute  e  documentate  per  le  missioni
          effettuate  nei  limiti  previsti  per  il  personale   del
          Ministero   delle   infrastrutture   e   della    mobilita'
          sostenibili, con oneri complessivi non superiori  a  18.000
          euro per l'anno 2021 ed a 36.000 euro a decorrere dall'anno
          2022. 
              3.   L'amministrazione    aggiudicatrice    o    l'ente
          aggiudicatore  proponente  l'opera  soggetta  a   dibattito
          pubblico indice  e  cura  lo  svolgimento  della  procedura
          esclusivamente sulla base delle modalita'  individuate  dal
          decreto di cui al comma 2. 
              4. Gli esiti del dibattito pubblico e  le  osservazioni
          raccolte sono  valutate  in  sede  di  predisposizione  del
          progetto definitivo e sono discusse in sede  di  conferenza
          di  servizi  relativa  all'opera  sottoposta  al  dibattito
          pubblico.» 
              - Si riporta l'articolo 5 del  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 1° novembre 1959, n.  1363,  (Approvazione
          del  regolamento  per  la  compilazione  dei  progetti,  la
          costruzione e l'esercizio delle dighe di ritenuta): 
                «Art. 5 (Approvazione del progetto esecutivo).  -  Il
          progetto esecutivo deve essere presentato in  originale  in
          bollo e tre copie al competente ufficio del  Genio  civile,
          il quale accerta se la documentazione di esso sia  conforme
          alle prescrizioni del presente regolamento, richiedendo, in
          caso contrario, il completamento degli atti, e promuove  il
          parere del Servizio idrografico nei riguardi della  portata
          di massima piena prevista. 
              Per il completamento degli  atti  l'ufficio  del  Genio
          civile assegna agli interessati un termine. 
              Il detto  Ufficio  trasmette  una  copia  del  progetto
          all'autorita'  militare  competente  per  territorio,   per
          accertarne la rispondenza alle eventuali  clausole  imposte
          nell'interesse  della  difesa  nazionale.  In  pari   tempo
          procede all'esame del progetto stesso, che trasmettera', in
          originale e copia, con  una  propria  relazione  e  con  lo
          schema del  foglio  di  condizioni  di  cui  al  successivo
          articolo, alla  Presidenza  della  competente  Sezione  del
          Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
              Il  Servizio  dighe   esegue   le   verifiche   e   gli
          accertamenti del caso e riferira'  in  merito  al  progetto
          dopo di che il progetto stesso e'  sottoposto  all'esame  e
          parere della competente Sezione del Consiglio superiore dei
          lavori pubblici. 
              Il   Servizio   dighe   puo'   procedere   direttamente
          all'approvazione dei progetti di  sbarramenti  di  limitata
          importanza." 
              - Per l'articolo 114 del decreto legislativo  3  agosto
          2006,  n.  152,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              - Si riporta l'articolo 9 del  decreto  del  Presidente
          della  Repubblica  13  giugno  2017,  n.  120  (Regolamento
          recante la disciplina  semplificata  della  gestione  delle
          terre e rocce  da  scavo,  ai  sensi  dell'articolo  8  del
          decreto-legge 12 settembre 2014, n.  133,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164): 
                «Art. 9  (Piano  di  utilizzo).  -  1.  Il  piano  di
          utilizzo  delle  terre  e  rocce  da  scavo,   redatto   in
          conformita' alle disposizioni di  cui  all'allegato  5,  e'
          trasmesso  dal  proponente   all'autorita'   competente   e
          all'Agenzia  di  protezione   ambientale   territorialmente
          competente, per via telematica, almeno novanta giorni prima
          dell'inizio dei lavori. Nel caso in cui l'opera sia oggetto
          di una procedura di valutazione di impatto ambientale o  di
          autorizzazione  integrata   ambientale   ai   sensi   della
          normativa vigente, la trasmissione del  piano  di  utilizzo
          avviene prima della conclusione del procedimento. 
              2.  Il  piano  include  la  dichiarazione   sostitutiva
          dell'atto di notorieta' redatta ai sensi  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000,  n.  445,  con  la  quale  il  legale  rappresentante
          dell'impresa  o  la  persona  fisica  proponente   l'opera,
          attesta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4,
          in conformita' anche a quanto previsto nell'allegato 3, con
          riferimento alla normale pratica industriale. 
              3.  L'autorita'  competente   verifica   d'ufficio   la
          completezza   e   la   correttezza   amministrativa   della
          documentazione  trasmessa.  Entro   trenta   giorni   dalla
          presentazione del piano di utilizzo, l'autorita' competente
          puo' chiedere, in  un'unica  soluzione,  integrazioni  alla
          documentazione   ricevuta.   Decorso   tale   termine    la
          documentazione si intende comunque completa. 
              4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione del piano
          di  utilizzo  ovvero  dalla  eventuale  integrazione  dello
          stesso ai sensi del comma 3, il  proponente,  a  condizione
          che siano rispettati i requisiti indicati nell'articolo  4,
          avvia la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto
          del piano di utilizzo, fermi restando gli  eventuali  altri
          obblighi  previsti   dalla   normativa   vigente   per   la
          realizzazione dell'opera. 
              5. La sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo  4
          e' verificata  dall'autorita'  competente  sulla  base  del
          piano di utilizzo. Per le opere soggette alle procedure  di
          valutazione di impatto ambientale,  l'autorita'  competente
          puo',  nel  provvedimento  conclusivo  della  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale,  stabilire  prescrizioni
          ad integrazione del piano di utilizzo. 
              6. L'autorita' competente, qualora accerti  la  mancata
          sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo  4,  dispone
          con provvedimento motivato il divieto di inizio  ovvero  di
          prosecuzione delle attivita'  di  gestione  delle  terre  e
          rocce da scavo come sottoprodotti. 
              7. Fermi restando i compiti di  vigilanza  e  controllo
          stabiliti dalle  norme  vigenti,  l'Agenzia  di  protezione
          ambientale territorialmente  competente  effettua,  secondo
          una programmazione annuale, le ispezioni,  i  controlli,  i
          prelievi e le verifiche necessarie ad accertare il rispetto
          degli obblighi assunti nel piano di utilizzo  trasmesso  ai
          sensi del comma 1 e degli articoli 15 e 16, secondo  quanto
          previsto dall'allegato 9. I controlli sono  disposti  anche
          con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per
          categorie di attivita' o  nelle  situazioni  di  potenziale
          pericolo comunque segnalate o rilevate. 
              8. Nella fase di predisposizione del piano di utilizzo,
          il  proponente  puo'  chiedere  all'Agenzia  di  protezione
          ambientale  territorialmente  competente  o   ai   soggetti
          individuati dal decreto di cui all'articolo 13, comma 2, di
          eseguire verifiche istruttorie  tecniche  e  amministrative
          finalizzate  alla  validazione  preliminare  del  piano  di
          utilizzo. In caso di validazione preliminare del  piano  di
          utilizzo, i termini del comma 4 sono ridotti della meta'. 
              9. Il proponente, dopo  avere  trasmesso  il  piano  di
          utilizzo   all'autorita'    competente,    puo'    chiedere
          all'Agenzia  di  protezione   ambientale   territorialmente
          competente o ai soggetti individuati  dal  decreto  di  cui
          all'articolo 13, comma 2, lo svolgimento in via  preventiva
          dei controlli previsti dal comma 7. 
              10.  Gli  oneri  economici  derivanti  dalle  attivita'
          svolte    dall'Agenzia     di     protezione     ambientale
          territorialmente competente ai sensi dei commi 7,  8  e  9,
          nonche'  quelli  derivanti  dalle  attivita'   svolte   dai
          soggetti individuati dal decreto di  cui  all'articolo  13,
          comma 2, ai sensi dei commi  8  e  9,  sono  a  carico  del
          proponente.» 
              - Si riporta l'articolo 19 del  decreto  legislativo  3
          agosto 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): 
                «Art. 19 (Modalita' di svolgimento  del  procedimento
          di verifica di assoggettabilita' a VIA). - 1. Il proponente
          trasmette all'autorita' competente  lo  studio  preliminare
          ambientale in formato elettronico, redatto in conformita' a
          quanto contenuto nell'allegato IV-bis  alla  parte  seconda
          del presente decreto, nonche' copia dell'avvenuto pagamento
          del contributo di cui all'articolo 33. 
              2. Entro cinque giorni  dalla  ricezione  dello  studio
          preliminare ambientale, l'autorita' competente verifica  la
          completezza e l'adeguatezza della documentazione e, qualora
          necessario, puo' richiedere per una sola volta  chiarimenti
          e integrazioni al proponente. In tal  caso,  il  proponente
          provvede a trasmettere  i  chiarimenti  e  le  integrazioni
          richiesti, inderogabilmente  entro  i  successivi  quindici
          giorni.   Qualora   il   proponente   non   trasmetta    la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
              3. Contestualmente alla ricezione della documentazione,
          ove ritenuta  completa,  ovvero  dei  chiarimenti  e  delle
          integrazioni richiesti ai sensi del  comma  2,  l'autorita'
          competente provvede a pubblicare lo studio preliminare  nel
          proprio sito internet istituzionale, con modalita' tali  da
          garantire  la  tutela  della  riservatezza   di   eventuali
          informazioni  industriali  o   commerciali   indicate   dal
          proponente,  in  conformita'  a   quanto   previsto   dalla
          disciplina  sull'accesso  del   pubblico   all'informazione
          ambientale.   Contestualmente,    l'autorita'    competente
          comunica per via telematica a tutte le Amministrazioni e  a
          tutti  gli  enti  territoriali  potenzialmente  interessati
          l'avvenuta pubblicazione della documentazione  nel  proprio
          sito internet. 
              4. Entro e non oltre trenta giorni dalla  comunicazione
          di cui al comma 3 e dall'avvenuta  pubblicazione  sul  sito
          internet  della  relativa  documentazione,  chiunque  abbia
          interesse   puo'   presentare   le   proprie   osservazioni
          all'autorita' competente in merito allo studio  preliminare
          ambientale e alla documentazione allegata. 
              5. L'autorita' competente, sulla base  dei  criteri  di
          cui all'allegato V alla parte seconda del presente decreto,
          tenuto conto delle osservazioni pervenute e, se  del  caso,
          dei risultati di eventuali altre valutazioni degli  effetti
          sull'ambiente  effettuate  in  base  ad  altre   pertinenti
          normative europee, nazionali o regionali,  verifica  se  il
          progetto  ha   possibili   ulteriori   impatti   ambientali
          significativi. 
              6. L'autorita' competente adotta  il  provvedimento  di
          verifica di assoggettabilita'  a  VIA  entro  i  successivi
          quarantacinque giorni dalla scadenza del termine di cui  al
          comma 4. In casi eccezionali, relativi  alla  natura,  alla
          complessita',  all'ubicazione   o   alle   dimensioni   del
          progetto, l'autorita' competente puo'  prorogare,  per  una
          sola volta e per un periodo non superiore a  venti  giorni,
          il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in
          tal caso, l'autorita' competente  comunica  tempestivamente
          per iscritto al proponente le ragioni che  giustificano  la
          proroga e la data entro la quale e' prevista l'adozione del
          provvedimento.  La  presente  comunicazione  e',  altresi',
          pubblicata nel sito internet  istituzionale  dell'autorita'
          competente. Nel  medesimo  termine  l'autorita'  competente
          puo' richiedere chiarimenti e  integrazioni  al  proponente
          finalizzati alla  non  assoggettabilita'  del  progetto  al
          procedimento di  VIA.  In  tal  caso,  il  proponente  puo'
          richiedere, per una sola volta, la sospensione dei termini,
          per un periodo non superiore a quarantacinque  giorni,  per
          la  presentazione  delle  integrazioni  e  dei  chiarimenti
          richiesti.  Qualora  il   proponente   non   trasmetta   la
          documentazione richiesta entro  il  termine  stabilito,  la
          domanda  si  intende   respinta   ed   e'   fatto   obbligo
          all'autorita' competente di procedere all'archiviazione. 
              7. Qualora l'autorita'  competente  stabilisca  di  non
          assoggettare il progetto al procedimento di VIA,  specifica
          i motivi principali alla base della  mancata  richiesta  di
          tale  valutazione  in  relazione  ai   criteri   pertinenti
          elencati  nell'allegato  V  alla  parte  seconda,  e,   ove
          richiesto dal proponente,  tenendo  conto  delle  eventuali
          osservazioni del  Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
          culturali e per il turismo, per i  profili  di  competenza,
          specifica le condizioni ambientali necessarie per evitare o
          prevenire quelli che  potrebbero  altrimenti  rappresentare
          impatti ambientali significativi e negativi. Ai fini di cui
          al primo periodo l'autorita' competente si pronuncia  sulla
          richiesta di condizioni ambientali formulata dal proponente
          entro  il  termine  di  trenta  giorni  con  determinazione
          positiva o negativa, esclusa ogni ulteriore  interlocuzione
          o proposta di modifica. 
              8. Qualora l'autorita'  competente  stabilisca  che  il
          progetto debba essere assoggettato al procedimento di  VIA,
          specifica i motivi principali alla base della richiesta  di
          VIA   in   relazione   ai   criteri   pertinenti   elencati
          nell'allegato V alla parte seconda. 
              9. Per  i  progetti  elencati  nell'allegato  II-bis  e
          nell'allegato IV alla parte seconda del presente decreto la
          verifica  di  assoggettabilita'   a   VIA   e'   effettuata
          applicando i criteri e le soglie definiti dal  decreto  del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          n. 84 dell'11 aprile 2015. 
              10. Il provvedimento di verifica di assoggettabilita' a
          VIA, comprese le motivazioni, e'  pubblicato  integralmente
          nel sito internet istituzionale dell'autorita' competente. 
              11. I termini per  il  rilascio  del  provvedimento  di
          verifica  di  assoggettabilita'  a   VIA   si   considerano
          perentori ai sensi e per gli effetti di cui  agli  articoli
          2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis,  della  legge  7  agosto
          1990, n. 241. In caso  di  inerzia  nella  conclusione  del
          procedimento, il titolare del potere sostitutivo,  nominato
          ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990 n.  241,
          acquisito,  qualora  la  competente  Commissione   di   cui
          all'articolo 8 non si sia pronunciata, il parere dell'ISPRA
          entro il termine di trenta giorni, provvede al rilascio del
          provvedimento entro i successivi trenta giorni. 
              12. Tutta la documentazione afferente al  procedimento,
          nonche'  i  risultati  delle   consultazioni   svolte,   le
          informazioni raccolte,  le  osservazioni  e  i  pareri,  e,
          comunque, qualsiasi informazione raccolta nell'esercizio di
          tale attivita' da  parte  dell'autorita'  competente,  sono
          tempestivamente pubblicati  dall'autorita'  competente  sul
          proprio sito internet istituzionale e  sono  accessibili  a
          chiunque.» 
              -Si riporta l'articolo  6,  comma  9,  del  citato  del
          decreto legislativo 3 agosto 2006, n.152: 
                «Art. 6 (Oggetto della disciplina). - (Omissis). 
              9. Per le modifiche, le estensioni  o  gli  adeguamenti
          tecnici  finalizzati  a  migliorare  il  rendimento  e   le
          prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati
          II, II-bis, III  e  IV  alla  parte  seconda  del  presente
          decreto, fatta eccezione per le modifiche o  estensioni  di
          cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della
          presunta   assenza   di   potenziali   impatti   ambientali
          significativi e negativi,  ha  la  facolta'  di  richiedere
          all'autorita' competente,  trasmettendo  adeguati  elementi
          informativi  tramite  apposite  liste  di  controllo,   una
          valutazione preliminare al fine di individuare  l'eventuale
          procedura da avviare. L'autorita' competente, entro  trenta
          giorni dalla presentazione della richiesta  di  valutazione
          preliminare, comunica al proponente l'esito  delle  proprie
          valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli
          adeguamenti tecnici devono essere assoggettati  a  verifica
          di assoggettabilita' a VIA, a  VIA,  ovvero  non  rientrano
          nelle categorie di cui  ai  commi  6  o  7.  L'esito  della
          valutazione preliminare e la documentazione  trasmessa  dal
          proponente sono tempestivamente  pubblicati  dall'autorita'
          competente sul proprio sito internet istituzionale. 
              (Omissis).» 
              - La Del. 15 febbraio 2022, n. 1/2022 (Fondo sviluppo e
          coesione  2021-2027  -  Anticipazioni  al  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita' sostenibili. (Delibera  n.
          1/2022), e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  4  giugno
          2022, n. 129. 
              - La Del. 2 agosto 2022, n. 35/2022 (Fondo  sviluppo  e
          coesione  2021-2027.  Assegnazione   al   Ministero   delle
          infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili,  ai  sensi
          dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178  del
          2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale  dei
          prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui
          alla delibera CIPESS n. 1/2022. (Delibera n.  35/2022),  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  24  ottobre  2022,  n.
          249. 
              - Si riporta l'articolo 27-bis,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  27-bis  (Provvedimento  autorizzatorio   unico
          regionale). -  1.  Nel  caso  di  procedimenti  di  VIA  di
          competenza regionale il proponente  presenta  all'autorita'
          competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23,  comma  1,
          allegando la documentazione  e  gli  elaborati  progettuali
          previsti dalle  normative  di  settore  per  consentire  la
          compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata  al
          rilascio di tutte le autorizzazioni,  intese,  concessioni,
          licenze, pareri, concerti, nulla osta  e  assensi  comunque
          denominati, necessari alla  realizzazione  e  all'esercizio
          del medesimo progetto e indicati puntualmente  in  apposito
          elenco  predisposto  dal  proponente  stesso.  L'avviso  al
          pubblico di cui all'articolo 24,  comma  2,  reca  altresi'
          specifica  indicazione  di  ogni  autorizzazione,   intesa,
          parere, concerto, nulla osta, o atti di assenso richiesti. 
              (Omissis).». 
              - Per l'articolo 114 del decreto legislativo  3  agosto
          2006,  n.  152,   si   veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 1. 
              -Si riporta  l'articolo  117  del  citato  del  decreto
          legislativo 3 agosto 2006, n. 152: 
                «Art. 117 (Piani di gestione e  registro  delle  aree
          protette).  -  1.  Per  ciascun  distretto  idrografico  e'
          adottato   un   Piano   di   gestione,   che    rappresenta
          articolazione interna del Piano di bacino  distrettuale  di
          cui all'articolo  65.  Il  Piano  di  gestione  costituisce
          pertanto  piano  stralcio  del  Piano  di  bacino  e  viene
          adottato e approvato secondo  le  procedure  stabilite  per
          quest'ultimo dall'articolo 66. Le Autorita' di  bacino,  ai
          fini della predisposizione dei Piani  di  gestione,  devono
          garantire   la   partecipazione   di   tutti   i   soggetti
          istituzionali competenti nello specifico settore. 
              2. Il Piano di  gestione  e'  composto  dagli  elementi
          indicati nella parte A dell'Allegato 4 alla parte terza del
          presente decreto. 
              2-bis. I Piani di gestione dei  distretti  idrografici,
          adottati  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma  3-bis,   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  208,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009,  n.  13,  sono
          riesaminati e aggiornati  entro  il  22  dicembre  2015  e,
          successivamente, ogni sei anni. 
              2-ter.   Qualora   l'analisi   effettuata   ai    sensi
          dell'articolo  118  e   i   risultati   dell'attivita'   di
          monitoraggio condotta ai sensi dell'articolo 120 evidenzino
          impatti  antropici  significativi  da  fonti  diffuse,   le
          Autorita'  competenti  individuano  misure  vincolanti   di
          controllo  dell'inquinamento.  In  tali  casi  i  piani  di
          gestione prevedono misure  che  vietano  l'introduzione  di
          inquinanti   nell'acqua   o   stabiliscono   obblighi    di
          autorizzazione preventiva o  di  registrazione  in  base  a
          norme generali e vincolanti. Dette misure di controllo sono
          riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre. 
              2-quater. Al  fine  di  coniugare  la  prevenzione  del
          rischio  di  alluvioni  con  la  tutela  degli   ecosistemi
          fluviali, nell'ambito del Piano di gestione,  le  Autorita'
          di bacino, in  concorso  con  gli  altri  enti  competenti,
          predispongono il programma  di  gestione  dei  sedimenti  a
          livello di bacino idrografico, quale strumento conoscitivo,
          gestionale  e  di  programmazione  di  interventi  relativo
          all'assetto morfologico dei corridoi fluviali. I  programmi
          di cui al presente comma sono redatti in ottemperanza  agli
          obiettivi  individuati  dalle  direttive   2000/60/CE   del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000,  e
          2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  23
          ottobre 2007, e concorrono all'attuazione dell'articolo  7,
          comma 2, del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  133,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11  novembre
          2014, n. 164, che individua come prioritari, tra le  misure
          da   finanziare   per   la   mitigazione    del    dissesto
          idrogeologico,  gli   interventi   integrati   che   mirino
          contemporaneamente alla riduzione del rischio e alla tutela
          e al recupero degli ecosistemi e  della  biodiversita'.  Il
          programma di  gestione  dei  sedimenti  ha  l'obiettivo  di
          migliorare lo stato  morfologico  ed  ecologico  dei  corsi
          d'acqua e  di  ridurre  il  rischio  di  alluvioni  tramite
          interventi    sul    trasporto     solido,     sull'assetto
          plano-altimetrico degli alvei e  dei  corridoi  fluviali  e
          sull'assetto e sulle  modalita'  di  gestione  delle  opere
          idrauliche e di altre infrastrutture presenti nel corridoio
          fluviale e sui versanti che interagiscano con le  dinamiche
          morfologiche del  reticolo  idrografico.  Il  programma  di
          gestione dei sedimenti e' costituito dalle  tre  componenti
          seguenti: 
                a) definizione  di  un  quadro  conoscitivo  a  scala
          spaziale e temporale  adeguata,  in  relazione  allo  stato
          morfologico attuale dei  corsi  d'acqua,  alla  traiettoria
          evolutiva  degli  alvei,  alle  dinamiche  e  quantita'  di
          trasporto solido  in  atto,  all'interferenza  delle  opere
          presenti con i processi morfologici e a ogni elemento utile
          alla definizione degli obiettivi di cui alla lettera b); 
                b) definizione, sulla base del quadro conoscitivo  di
          cui alla lettera a), di obiettivi espliciti in  termini  di
          assetto  dei  corridoi  fluviali,  al  fine  di   un   loro
          miglioramento morfologico ed  ecologico  e  di  ridurre  il
          rischio idraulico; in questo ambito e' prioritario, ovunque
          possibile,    ridurre     l'alterazione     dell'equilibrio
          geomorfologico e  la  disconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure       inondabili,       evitando       un'ulteriore
          artificializzazione dei corridoi fluviali; 
                c)   identificazione   degli   eventuali   interventi
          necessari al raggiungimento degli obiettivi  definiti  alla
          lettera b), al  loro  monitoraggio  e  all'adeguamento  nel
          tempo del quadro conoscitivo; la scelta delle  misure  piu'
          appropriate tra le diverse alternative  possibili,  incluso
          il non intervento, deve avvenire sulla base di  un'adeguata
          valutazione e di  un  confronto  degli  effetti  attesi  in
          relazione  ai  diversi  obiettivi,  tenendo  conto  di   un
          orizzonte temporale e spaziale sufficientemente esteso; tra
          gli interventi da valutare deve essere data priorita'  alle
          misure,  anche  gestionali,   per   il   ripristino   della
          continuita'  idromorfologica  longitudinale,   laterale   e
          verticale,  in  particolare  al  ripristino  del  trasporto
          solido laddove vi siano significative interruzioni a  monte
          di tratti incisi, alla riconnessione  degli  alvei  con  le
          pianure inondabili e al ripristino di piu'  ampi  spazi  di
          mobilita' laterale, nonche' alle misure di rinaturazione  e
          riqualificazione  morfologica;   l'eventuale   asportazione
          locale di materiale litoide o vegetale o  altri  interventi
          di artificializzazione  del  corso  d'acqua  devono  essere
          giustificati  da   adeguate   valutazioni   rispetto   alla
          traiettoria  evolutiva  del  corso  d'acqua,  agli  effetti
          attesi,  sia  positivi  che  negativi  nel  lungo  periodo,
          rispetto    ad    altre    alternative    di    intervento;
          all'asportazione  dal  corso  d'acqua   e'   da   preferire
          comunque, ovunque  sia  possibile,  la  reintroduzione  del
          materiale litoide eventualmente  rimosso  in  tratti  dello
          stesso adeguatamente  individuati  sulla  base  del  quadro
          conoscitivo, in coerenza con gli obiettivi  in  termini  di
          assetto del corridoio fluviale. 
              3. L'Autorita' di bacino, sentiti gli enti  di  governo
          dell'ambito del servizio idrico integrato, istituisce entro
          sei mesi dall'entrata in vigore della presente norma, sulla
          base  delle  informazioni  trasmesse  dalle   regioni,   un
          registro delle aree protette di  cui  all'Allegato  9  alla
          parte terza del presente decreto, designate dalle autorita'
          competenti ai sensi della normativa vigente. 
              3-bis. Il registro delle aree protette di cui al  comma
          3 deve  essere  tenuto  aggiornato  per  ciascun  distretto
          idrografico.» 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 (Misure urgenti
          per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e  del
          gas naturale, per lo sviluppo delle energie  rinnovabili  e
          per il rilancio  delle  politiche  industriali)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 1° marzo 2022,  n.  50,  e'  stato
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile  2022,
          n. 98. 
              - Si riportano gli articoli 92 e 93 del  regio  decreto
          13 febbraio 1933, n.  215  (Nuove  norme  per  la  bonifica
          integrale). 
                «Art. 92 (Il  provvedimento  di  classificazione  del
          Comprensorio di bonifica  ha  valore  di  dichiarazione  di
          pubblica utilita' per le opere di competenza dello  Stato).
          - Lo stesso valore ha,  per  i  miglioramenti  fondiari  di
          competenza  privata  da  eseguirsi   nei   Comprensori   di
          bonifica,  il  decreto  di  approvazione   del   piano   di
          trasformazione. 
              Per i miglioramenti fondiari che si eseguono fuori  dei
          Comprensori  di  bonifica,  la  dichiarazione  di  pubblica
          utilita' e' implicata nel provvedimento di approvazione del
          progetto e di concessione del sussidio.» 
                «Art.  93  (E'  consentita  la  espropriazione  degli
          immobili occorrenti per la sede delle  opere  di  bonifica,
          nonche' l'occupazione temporanea e  la  parziale  o  totale
          sospensione di godimento  prevista  dal  R.D.  30  dicembre
          1923, n. 3267, quando siano necessarie  per  la  esecuzione
          delle opere stesse). - Per terreni nei quali  sia  prevista
          la formazione di nuovi boschi o la ricostruzione di  boschi
          deteriorati,  decidera'  il  Ministero  dell'agricoltura  e
          foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla
          temporanea occupazione o sospensione di godimento. 
              Alla determinazione delle indennita' si provvede con  i
          criteri  fissati  dalla  legge  sulle   espropriazioni   di
          pubblica utilita', salvo per quanto riguarda  le  opere  di
          rimboschimento o di ricostruzione  di  boschi  deteriorati,
          per   le   quali   restano   applicabili   i   criteri   di
          determinazione delle indennita' fissate dall'art.  113  del
          R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267.». 
              - La legge 22 marzo 1952, n.  166  (Istituzione  di  un
          Comitato esecutivo della Cassa per il Mezzogiorno  e  nuove
          norme per i prestiti esteri), e' pubblicata nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 77 del 31 marzo 1952. 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n.
          241 (Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): 
                «Art. 2 (Conclusione del procedimento). - 1.  Ove  il
          procedimento  consegua  obbligatoriamente  ad   un'istanza,
          ovvero  debba  essere  iniziato  d'ufficio,  le   pubbliche
          amministrazioni hanno il  dovere  di  concluderlo  mediante
          l'adozione di un provvedimento espresso.  Se  ravvisano  la
          manifesta        irricevibilita',         inammissibilita',
          improcedibilita' o infondatezza della domanda, le pubbliche
          amministrazioni   concludono   il   procedimento   con   un
          provvedimento espresso redatto in  forma  semplificata,  la
          cui motivazione puo' consistere in un sintetico riferimento
          al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo. 
              2. Nei casi in  cui  disposizioni  di  legge  ovvero  i
          provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e  5  non  prevedono  un
          termine   diverso,   i   procedimenti   amministrativi   di
          competenza  delle  amministrazioni  statali  e  degli  enti
          pubblici nazionali devono concludersi entro il  termine  di
          trenta giorni. 
              3. Con uno o piu' decreti del Presidente del  Consiglio
          dei ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma  3,
          della legge  23  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  dei
          Ministri competenti e di concerto con  i  Ministri  per  la
          pubblica  amministrazione  e   l'innovazione   e   per   la
          semplificazione normativa, sono individuati i  termini  non
          superiori a novanta giorni entro i quali devono concludersi
          i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali.
          Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i  propri
          ordinamenti, i termini non superiori a novanta giorni entro
          i  quali  devono  concludersi  i  procedimenti  di  propria
          competenza. 
              4. Nei casi in cui, tenendo conto della  sostenibilita'
          dei   tempi   sotto    il    profilo    dell'organizzazione
          amministrativa,  della  natura  degli  interessi   pubblici
          tutelati e della particolare complessita' del procedimento,
          sono indispensabili termini superiori a novanta giorni  per
          la  conclusione  dei  procedimenti  di   competenza   delle
          amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali,  i
          decreti di cui al comma 3 sono adottati su  proposta  anche
          dei   Ministri   per   la   pubblica   amministrazione    e
          l'innovazione e per la semplificazione normativa  e  previa
          deliberazione del Consiglio dei  ministri.  I  termini  ivi
          previsti  non  possono  comunque  superare  i   centottanta
          giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto
          della  cittadinanza  italiana  e  di   quelli   riguardanti
          l'immigrazione. 
              4-bis.  Le   pubbliche   amministrazioni   misurano   e
          pubblicano nel proprio sito internet  istituzionale,  nella
          sezione "Amministrazione trasparente", i tempi effettivi di
          conclusione dei  procedimenti  amministrativi  di  maggiore
          impatto per i cittadini e per le imprese, comparandoli  con
          i termini previsti dalla normativa vigente. Con decreto del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa  in
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti modalita'
          e criteri di misurazione dei tempi effettivi di conclusione
          dei  procedimenti,  nonche'  le  ulteriori   modalita'   di
          pubblicazione di cui al primo periodo. 
              5.  Fatto   salvo   quanto   previsto   da   specifiche
          disposizioni normative,  le  autorita'  di  garanzia  e  di
          vigilanza   disciplinano,   in   conformita'   ai    propri
          ordinamenti, i termini di conclusione dei  procedimenti  di
          rispettiva competenza. 
              6.  I  termini  per  la  conclusione  del  procedimento
          decorrono dall'inizio  del  procedimento  d'ufficio  o  dal
          ricevimento  della  domanda,  se  il  procedimento  e'   ad
          iniziativa di parte. 
              7. Fatto salvo quanto previsto  dall'  articolo  17,  i
          termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del  presente  articolo
          possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo
          non  superiore  a  trenta  giorni,  per  l'acquisizione  di
          informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati  o
          qualita'  non  attestati  in  documenti  gia'  in  possesso
          dell'amministrazione stessa o non direttamente  acquisibili
          presso altre pubbliche  amministrazioni.  Si  applicano  le
          disposizioni dell'articolo 14, comma 2. 
              8.    La    tutela    in    materia     di     silenzio
          dell'amministrazione  e'  disciplinata   dal   codice   del
          processo amministrativo, di cui al  decreto  legislativo  2
          luglio 2010, n. 104. Le sentenze passate in  giudicato  che
          accolgono  il  ricorso   proposto   avverso   il   silenzio
          inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse,  in  via
          telematica, alla Corte dei conti. 
              8-bis. Le  determinazioni  relative  ai  provvedimenti,
          alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e  agli  atti
          di assenso comunque denominati, adottate dopo  la  scadenza
          dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma  2,  lettera
          c),  17-bis,  commi  1   e   3,   20,   comma   1,   ovvero
          successivamente all'ultima  riunione  di  cui  all'articolo
          14-ter, comma 7, nonche'  i  provvedimenti  di  divieto  di
          prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli  eventuali
          effetti, di cui all'articolo 19, commi  3  e  6-bis,  primo
          periodo,  adottati  dopo  la  scadenza  dei   termini   ivi
          previsti, sono inefficaci, fermo restando  quanto  previsto
          dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i  presupposti  e
          le condizioni. 
              9. La mancata o tardiva  emanazione  del  provvedimento
          costituisce  elemento  di  valutazione  della   performance
          individuale,  nonche'  di  responsabilita'  disciplinare  e
          amministrativo-contabile del dirigente  e  del  funzionario
          inadempiente. 
              9-bis. L'  organo  di  governo  individua  un  soggetto
          nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una
          unita' organizzativa cui attribuire il  potere  sostitutivo
          in caso di inerzia. Nell'ipotesi di  omessa  individuazione
          il potere sostitutivo si considera attribuito al  dirigente
          generale o, in mancanza, al dirigente preposto  all'ufficio
          o in  mancanza  al  funzionario  di  piu'  elevato  livello
          presente nell'amministrazione.  Per  ciascun  procedimento,
          sul sito  internet  istituzionale  dell'amministrazione  e'
          pubblicata, in formato tabellare  e  con  collegamento  ben
          visibile  nella  homepage,  l'indicazione  del  soggetto  o
          dell'unita' organizzativa a cui  e'  attribuito  il  potere
          sostitutivo e a cui l'interessato puo' rivolgersi ai  sensi
          e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto,  in  caso
          di  ritardo,  comunica  senza  indugio  il  nominativo  del
          responsabile, ai  fini  della  valutazione  dell'avvio  del
          procedimento  disciplinare,  secondo  le  disposizioni  del
          proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di
          lavoro,  e,  in   caso   di   mancata   ottemperanza   alle
          disposizioni del presente comma,  assume  la  sua  medesima
          responsabilita' oltre a quella propria. 
              9-ter.  Decorso   inutilmente   il   termine   per   la
          conclusione del procedimento o quello superiore di  cui  al
          comma 7, il responsabile o l'unita' organizzativa di cui al
          comma 9-bis, d'ufficio  o  su  richiesta  dell'interessato,
          esercita il potere sostitutivo e,  entro  un  termine  pari
          alla meta' di quello originariamente previsto, conclude  il
          procedimento attraverso le strutture competenti  o  con  la
          nomina di un commissario. 
              9-quater. Il  responsabile  individuato  ai  sensi  del
          comma 9-bis, entro il 30 gennaio  di  ogni  anno,  comunica
          all'organo  di  governo,  i  procedimenti,  suddivisi   per
          tipologia e strutture amministrative competenti, nei  quali
          non e' stato rispettato il termine di conclusione  previsto
          dalla  legge  o   dai   regolamenti.   Le   Amministrazioni
          provvedono  all'attuazione  del  presente  comma,  con   le
          risorse umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico
          della finanza pubblica. 
              9-quinquies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su
          istanza di parte sono  espressamente  indicati  il  termine
          previsto  dalla  legge   o   dai   regolamenti   e   quello
          effettivamente impiegato.». 
              - Si riporta l'articolo  8,  comma  2-bis,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come  modificato
          dalla presente legge: 
                «Art. 8 (Commissione tecnica di verifica dell'impatto
          ambientale - VIA e VAS). - (Omissis). 
              2-bis.  Per   lo   svolgimento   delle   procedure   di
          valutazione ambientale di competenza statale  dei  progetti
          compresi  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  di  quelli   finanziati   a   valere   sul   fondo
          complementare nonche'  dei  progetti  attuativi  del  Piano
          nazionale integrato per l'energia e il  clima,  individuati
          nell'allegato  I-bis  al  presente  decreto,  e  di  quelli
          comunque  connessi  alla  gestione  della  risorsa  idrica,
          ricompresi nell'allegato II alla parte seconda del presente
          decreto e' istituita  la  Commissione  Tecnica  PNRR-PNIEC,
          posta  alle  dipendenze  funzionali  del  Ministero   della
          transizione ecologica, e formata da un  numero  massimo  di
          quaranta unita', inclusi il presidente e il segretario,  in
          possesso di diploma di  laurea  o  laurea  magistrale,  con
          almeno  cinque  anni  di  esperienza  professionale  e  con
          competenze adeguate alla valutazione tecnica, ambientale  e
          paesaggistica dei predetti  progetti,  individuate  tra  il
          personale  di  ruolo  delle   amministrazioni   statali   e
          regionali, delle istituzioni universitarie,  del  Consiglio
          nazionale delle ricerche (CNR),  del  Sistema  nazionale  a
          rete per la protezione dell'ambiente di cui alla  legge  28
          giugno 2016, n. 132, dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove
          tecnologie, l'energia e lo sviluppo  economico  sostenibile
          (ENEA) e dell'Istituto superiore di sanita' (ISS),  secondo
          le modalita'  di  cui  al  comma  2,  secondo  periodo,  ad
          esclusione  del  personale  docente,  fatta  eccezione  per
          quanto previsto dal  quinto  periodo,  nonche'  di  quello,
          educativo,  amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario  delle
          istituzioni  scolastiche.  Il  personale  delle   pubbliche
          amministrazioni e'  collocato  d'ufficio  in  posizione  di
          fuori ruolo, comando, distacco, aspettativa o altra analoga
          posizione, secondo i rispettivi ordinamenti, alla  data  di
          adozione del decreto di nomina di  cui  all'ottavo  periodo
          del presente comma. Nel caso in  cui  al  presidente  della
          Commissione di cui al  comma  1  sia  attribuita  anche  la
          presidenza della Commissione di  cui  al  comma  2-bis,  si
          applica l'articolo 9, comma 5-bis, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999, n. 303, anche per evitare qualsiasi effetto
          decadenziale.  I  componenti  nominati  nella   Commissione
          Tecnica PNRR-PNIEC svolgono tale attivita' a tempo pieno ad
          eccezione dei  componenti  nominati  ai  sensi  del  quinto
          periodo, salvo che il tempo  pieno  non  sia  previsto  nei
          singoli decreti di cui  al  medesimo  quinto  periodo.  Con
          decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,   su
          proposta del presidente della Commissione di cui  al  comma
          1, i componenti  della  predetta  Commissione,  fino  a  un
          massimo di sei, possono essere  nominati  anche  componenti
          della Commissione di cui al presente comma, ivi incluso  il
          personale dipendente di  societa'  in  house  dello  Stato.
          Nelle more del perfezionamento del decreto  di  nomina,  il
          commissario  in   esso   individuato   e'   autorizzato   a
          partecipare, con  diritto  di  voto,  alle  riunioni  della
          Commissione Tecnica PNRR-PNIEC. Nella nomina dei membri  e'
          garantito  il  rispetto  dell'equilibrio   di   genere.   I
          componenti  della  Commissione  Tecnica   PNRR-PNIEC   sono
          nominati  con  decreto  del  Ministro   della   transizione
          ecologica entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  disposizione,   anche   attingendo
          dall'elenco utilizzato per la nomina dei  componenti  della
          Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del presente
          articolo in possesso  dei  medesimi  requisiti  di  cui  al
          presente comma.  I  componenti  della  Commissione  Tecnica
          PNRR-PNIEC restano in carica cinque anni e sono rinnovabili
          per una sola volta. Con le medesime modalita' previste  per
          le unita' di cui al primo periodo, possono essere  nominati
          componenti aggregati della Commissione di cui  al  presente
          comma, nel numero massimo di trenta unita', che restano  in
          carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico
          e' equiparato a ogni  effetto  a  quello  previsto  per  le
          unita'  di  cui  al  primo  periodo.  Alle  riunioni  della
          commissione partecipa, senza  diritto  di  voto,  anche  un
          rappresentante  del  Ministero  della   cultura.   Per   lo
          svolgimento delle istruttorie tecniche  la  Commissione  si
          avvale, tramite appositi protocolli d'intesa,  del  Sistema
          nazionale a rete per la protezione  dell'ambiente  a  norma
          della legge 28 giugno 2016, n.  132,  e  degli  altri  enti
          pubblici di ricerca. Per i procedimenti  per  i  quali  sia
          riconosciuto  da  specifiche  disposizioni  o   intese   un
          concorrente interesse regionale, all'attivita'  istruttoria
          partecipa con diritto di voto un  esperto  designato  dalle
          Regioni e dalle Province autonome interessate,  individuato
          tra i soggetti in possesso di adeguata professionalita'  ed
          esperienza  nel  settore  della  valutazione   dell'impatto
          ambientale  e  del  diritto  ambientale;  ai   fini   della
          designazione  e  della  conseguente   partecipazione   alle
          riunioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e'  in  ogni
          caso sufficiente la comunicazione o la  conferma  da  parte
          della regione o della  provincia  autonoma  del  nominativo
          dell'interessato. La Commissione  opera  con  le  modalita'
          previste dagli articoli 20, 21, 23, 24, 25,  27  e  28  del
          presente  decreto.  I  commissari,  laddove  collocati   in
          quiescenza  nel  corso  dello  svolgimento   dell'incarico,
          restano in carica  fino  al  termine  dello  stesso  e  non
          possono  essere  rinnovati;  in  tal   caso,   i   suddetti
          commissari percepiscono soltanto, oltre al  trattamento  di
          quiescenza, il compenso di cui al comma 5. Quanto  previsto
          dall'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020,
          n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
          2020, n. 27, si applica anche ai compiti istruttori  svolti
          dai Commissari nell'ambito  delle  Sottocommissioni  e  dei
          Gruppi istruttori, sino al 30 giugno 2024. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 27-ter,  comma  1,  del  citato
          decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «Art.  27-ter  (Procedimento   autorizzatorio   unico
          accelerato regionale per settori di rilevanza  strategica).
          -  1.  Nell'ambito  delle  aree  di  interesse   strategico
          nazionale  per  la  realizzazione  di  piani  o   programmi
          comunque denominati che prevedano investimenti  pubblici  o
          privati  anche  cumulativamente  pari  a  un  importo   non
          inferiore  ad  euro  400.000.000,00  relativi  ai   settori
          ritenuti di rilevanza strategica,  caratterizzati  da  piu'
          elementi progettuali  corrispondenti  a  diverse  tipologie
          soggette a VIA o a verifica di assoggettabilita' a  VIA  o,
          laddove  necessario,  a  VAS,  rientranti  in  parte  nella
          competenza statale e in parte nella  competenza  regionale,
          l'autorita' ambientale competente e' la regione e tutte  le
          autorizzazioni sono rilasciate,  se  il  proponente  ne  fa
          richiesta nell'istanza di cui al comma 5, nell'ambito di un
          procedimento  volto  al  rilascio   di   un   provvedimento
          autorizzatorio unico  accelerato  regionale  (PAUAR),  come
          disciplinato secondo quanto previsto dai commi 5, 6, 7,  8,
          9, 10, 11, 12, 13 e 14. 
              (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 2 del decreto-legge  16  giugno
          2022, n. 68 (Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  e  lo
          sviluppo  delle  infrastrutture,  dei  trasporti  e   della
          mobilita' sostenibile, nonche' in materia di grandi  eventi
          e per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e
          della    mobilita'    sostenibili),     convertito,     con
          modificazioni, dalla legge 5  agosto  2022,  n.  108,  come
          modificato dalla presente legge: 
                «Art. 2 (Misure urgenti in  materia  di  costruzione,
          manutenzione e messa in sicurezza delle dighe,  nonche'  di
          controllo sul loro esercizio). - 1. Al fine  di  ridurre  i
          tempi di approvazione dei progetti relativi agli interventi
          afferenti alla costruzione, alla manutenzione e alla  messa
          in sicurezza delle dighe, in coerenza con le previsioni del
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  nonche'   di
          rafforzare l'attivita' di  vigilanza  sul  loro  esercizio,
          all'articolo 2 del decreto-legge 8  agosto  1994,  n.  507,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                  «1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
          della mobilita' sostenibili, e' adottato, previa intesa  in
          sede di Conferenza unificata  di  cui  all'articolo  8  del
          decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto  1988,  n.
          400, il regolamento per la disciplina del  procedimento  di
          approvazione   dei   progetti   e   del   controllo   sulla
          costruzione, l'esercizio  e  la  dismissione  delle  dighe,
          contenente,  in  particolare,  disposizioni   relative   ai
          seguenti punti: 
                    a) modalita' e termini per la  presentazione  dei
          progetti e della relativa documentazione, per l'istruttoria
          e l'approvazione tecnica, nonche'  per  l'acquisizione  del
          parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; 
                    b)   modalita',   termini   e    contenuti    dei
          provvedimenti    dell'amministrazione    relativamente    a
          costruzione,  esercizio  sperimentale,  collaudo  speciale,
          esercizio ordinario e dismissione; 
                    c) potere di  emanare  atti  generali  contenenti
          norme tecniche, anche con  riferimento  alle  modalita'  di
          esercizio degli invasi, di riqualificazione della sicurezza
          e di manutenzione delle opere; 
                    d)   potere   di   prescrivere   interventi    di
          manutenzione, miglioramento  e  adeguamento  finalizzati  a
          migliorare le condizioni di sicurezza delle opere; 
                    e)  potere  di  limitazione  dell'esercizio   per
          motivi di sicurezza; 
                    f)   poteri    ispettivi    relativamente    alla
          esecuzione,  alla   costruzione,   all'esercizio   e   alla
          dismissione delle opere, alla conservazione e  manutenzione
          degli impianti di ritenuta; 
                    g) classificazione degli impianti di  ritenuta  e
          delle  opere   di   derivazione   funzionalmente   connesse
          all'in-vaso in classi di attenzione ai fini della vigilanza
          e del controllo; 
                    h) modalita' e termini per  la  presentazione  di
          una periodica perizia tecnica sullo stato di  conservazione
          e di manutenzione delle opere; 
                    i)  termini  e  modalita'  di  coordinamento  tra
          procedimenti di approvazione tecnica di cui alla lettera a)
          e procedimenti relativi al rilascio  delle  concessioni  di
          derivazione di acqua pubblica  da  parte  delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.». 
                2. A decorrere dall'anno 2022, una quota fino  al  15
          per cento, e comunque entro il limite  massimo  di  800.000
          euro annui, delle risorse di cui all'articolo 2, comma 172,
          del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2006,  n.  286,
          confluiscono nel fondo  risorse  decentrate  del  Ministero
          delle infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili  per
          essere destinate al riconoscimento  di  incentivi,  con  le
          modalita' e i criteri previsti in  sede  di  contrattazione
          decentrata  integrativa  e   nei   limiti   delle   risorse
          effettivamente confluite nel medesimo fondo, in favore  dei
          dipendenti di livello non dirigenziale  in  servizio  nelle
          articolazioni di cui all'articolo 2, comma 171, del  citato
          decreto-legge n.  262  del  2006,  per  lo  svolgimento  di
          specifiche funzioni  di  vigilanza  tecnica  sui  lavori  e
          sull'esercizio delle dighe e delle  opere  di  derivazione,
          nonche' di istruttoria di progetti e di  valutazione  della
          sicurezza. Gli incentivi corrisposti nel corso dell'anno al
          personale di cui al primo periodo  sono  comprensivi  anche
          degli  oneri  previdenziali  e   assistenziali   a   carico
          dell'amministrazione e non possono superare  l'importo  del
          15 per cento del trattamento  economico  complessivo  annuo
          lordo. 
                3. Abrogato.»