(( Art. 4 - bis 
 
Misure per garantire  la  continuita'  della  produzione  di  energia
  elettrica durante lo stato di emergenza  in  relazione  al  deficit
  idrico 
 
  1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento  del  sistema
elettrico nazionale assicurando la produzione di energia elettrica in
misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, in  deroga
ai limiti relativi alla temperatura degli  scarichi  termici  di  cui
alla nota (1) della tabella 3 dell'allegato 5 alla  parte  terza  del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle prescrizioni  delle
autorizzazioni   integrate   ambientali   delle   singole    centrali
termoelettriche, nel periodo dal 20 giugno al 15 settembre  2023,  e'
autorizzato    l'esercizio    temporaneo    di    singole    centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW per  un  numero
di ore di funzionamento non superiore a 500  per  ciascuna  centrale,
nel rispetto dei seguenti limiti: 
    a) per il mare e per  le  zone  di  foce  di  corsi  d'acqua  non
significativi, la temperatura dello scarico non deve superare i  37°C
e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non deve in nessun
caso superare i 3,5°C oltre i 1.000 metri di distanza  dal  punto  di
immissione; 
    b) per i  canali  artificiali,  il  massimo  valore  medio  della
temperatura dell'acqua di qualsiasi sezione non deve superare i 37°C; 
    c) per i corsi d'acqua, la  variazione  massima  tra  temperature
medie di qualsiasi sezione del corso d'acqua a monte e  a  valle  del
punto di immissione non deve superare  i  4°C;  su  almeno  meta'  di
qualsiasi sezione a valle tale variazione non deve superare i 2°C; 
    d) per i laghi, la temperatura dello scarico non deve superare  i
30°C e l'incremento di temperatura del corpo recipiente non  deve  in
nessun caso superare i 3°C oltre 50 metri di distanza  dal  punto  di
immissione. 
  2. La deroga  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  attivata,  nelle
condizioni di esercizio del sistema elettrico nazionale che  facciano
prevedere il rischio di attivazione del Piano  di  emergenza  per  la
sicurezza del sistema elettrico (PESSE),  su  richiesta  del  gestore
della rete di trasmissione  nazionale  al  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, con un  anticipo  di  almeno  due  giorni
rispetto all'inizio del periodo  di  rischio  per  l'adeguatezza  del
sistema, indicando anche la durata attesa, strettamente necessaria  a
far fronte all'esigenza del sistema elettrico stesso. Successivamente
all'attivazione della deroga da parte del  Ministro  dell'ambiente  e
della sicurezza energetica, il gestore  della  rete  di  trasmissione
nazionale  provvede  a  notificare  ai  titolari  delle   unita'   di
produzione che hanno comunicato al medesimo gestore di avere  vincoli
all'immissione in rete per  limiti  di  temperatura  allo  scarico  i
periodi temporali in cui si rende necessaria la predetta attivazione.
)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta la nota (1) della tabella 3  dell'allegato
          5 (Limiti di emissione degli scarichi  idrici)  alla  parte
          terza del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: 
                «(1)  Le  analisi  sugli  scarichi   provenienti   da
          lagunaggio o fitodepurazione devono  essere  effettuati  su
          campioni filtrati, la concentrazione di solidi sospesi  non
          deve superare i 150 mg/L.».