Art. 5 
 
        Misure per garantire l'efficiente utilizzo dei volumi 
           degli invasi per il contrasto alla crisi idrica 
 
  1. Al fine di garantire un efficiente  utilizzo  dei  volumi  degli
invasi a scopo potabile, irriguo, industriale  ed  idroelettrico,  il
Commissario, d'intesa con la regione territorialmente competente (( e
sentita l'Autorita' di bacino competente, fatte salve  le  competenze
delle province autonome di Trento e  di  Bolzano  )),  provvede  alla
regolazione dei volumi e delle portate  derivati  dagli  invasi,  nei
limiti delle quote autorizzate dalle  concessioni  di  derivazione  e
dagli  atti  adottati  dalle  autorita'  di  vigilanza,  in  funzione
dell'uso della risorsa. Per le attivita' di regolazione  relative  ai
volumi  degli  invasi  di  cui  al  presente  comma,  il  Commissario
acquisisce, per  le  dighe  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21  ottobre  1994,  n.  584,  il  parere  vincolante  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si esprime  sulle
condizioni di sicurezza della diga entro dieci giorni dalla richiesta
di parere. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti
non provveda  entro  il  predetto  termine,  il  Commissario  assegna
all'amministrazione un termine per provvedere non superiore  a  dieci
giorni. 
  2. Per le finalita' di cui  al  comma  1,  il  Commissario,  previo
parere  della  regione  territorialmente  competente  e  sentito   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  per  gli  aspetti  ((
inerenti alla sicurezza )), puo' altresi'  autorizzare  la  riduzione
temporanea  dei  volumi  riservati  alla  laminazione  delle   piene,
disposti ai sensi delle disposizioni di Protezione civile, escluse le
limitazioni di esercizio disposte per motivi connessi alla  sicurezza
dello sbarramento o delle sponde, tenuto anche  conto  dei  Piani  di
emergenza delle dighe  di  cui  alla  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 8 luglio 2014,  recante  «Indirizzi  operativi
inerenti l'attivita' di protezione civile nell'ambito dei  bacini  in
cui siano  presenti  grandi  dighe»,  pubblicata  nella  ((  Gazzetta
Ufficiale n. 256 del 4 novembre 2014 )), e dei piani  di  laminazione
di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27
febbraio  2004,  recante  «Indirizzi  operativi   per   la   gestione
organizzativa e funzionale del sistema di  allertamento  nazionale  e
regionale per il  rischio  idrogeologico  ed  idraulico  ai  fini  di
protezione civile», pubblicata (( nel  supplemento  ordinario  n.  39
alla Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004 )). 
  3. Per il conseguimento delle medesime finalita' di cui al comma 1,
il Commissario puo' fissare un termine per l'effettuazione  da  parte
dei concessionari e dei gestori delle infrastrutture idriche  di  cui
al comma 1 degli interventi di riduzione delle perdite delle condotte
e delle reti idriche, nonche' di interventi  di  miglioramento  della
capacita' di invaso, ivi inclusi quelli finalizzati  a  rimuovere  le
cause  delle  eventuali  limitazioni  di  esercizio,  individuati  in
coerenza con gli obblighi di  legge  o  derivanti  dalla  concessione
dalle autorita' concedenti o dalle  amministrazioni  vigilanti  sulla
sicurezza dell'invaso. Qualora senza giustificato motivo non sia data
ottemperanza a quanto  disposto  ai  sensi  del  presente  comma,  il
Commissario, sentito l'ente concedente, puo' attivare il procedimento
di revoca della concessione per grave  inadempimento  degli  obblighi
previsti per il  concessionario  e  puo'  procedere  all'espletamento
delle procedure e delle attivita' finalizzate all'assegnazione  della
concessione. 
  (( 3-bis. All'articolo 3 della legge 17 maggio 2022, n. 60, dopo il
comma 3 e' inserito il seguente: 
    «3-bis. Al fine di  garantire  il  corretto  funzionamento  delle
opere   idrauliche,   i   soggetti   concessionari   di   derivazioni
idroelettriche,  nell'esercizio  delle  proprie  attivita',   possono
svolgere in prossimita' delle stesse attivita' periodica  di  pulizia
del materiale flottante, secondo modalita' appositamente  individuate
dall'operatore  stesso  attraverso  la  redazione  di  un  piano   di
manutenzione, presentato all'Autorita' di bacino, che  individui:  a)
la superficie interessata dalle operazioni; b) il  periodo  ovvero  i
periodi dell'anno in cui tali operazioni saranno effettuate;  c)  una
descrizione generale delle  operazioni  di  manutenzione.  Gli  oneri
derivanti dalle attivita' di cui  al  presente  comma  nonche'  dallo
smaltimento del materiale di risulta della pulizia sono a carico  del
gestore o del concessionario». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8
          agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia  di  dighe),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994,
          n. 584: 
                «Art.1.  -  1.   La   realizzazione   di   opere   di
          sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che  superano  i
          15 metri di altezza o che determinano  un  volume  d'invaso
          superiore a 1.000.000 di metri cubi, di seguito  denominate
          dighe, e' soggetta, ai fini  della  tutela  della  pubblica
          incolumita',  in  particolare  delle  popolazioni   e   dei
          territori a  valle  delle  opere  stesse,  all'approvazione
          tecnica del progetto da parte del Servizio nazionale dighe.
          L'approvazione viene rilasciata nel caso di conformita' del
          progetto   alla   normativa   vigente   in    materia    di
          progettazione,   costruzione   ed   esercizio   di   dighe.
          L'approvazione  interviene  entro  180  giorni  (4)   dalla
          presentazione della domanda e dall'acquisizione di tutta la
          documentazione prescritta.  Il  provvedimento  puo'  essere
          emanato   nella   forma   dell'approvazione    condizionata
          all'osservanza di determinate prescrizioni; in tal caso  e'
          fissato un  termine  per  l'attuazione  delle  prescrizioni
          secondo la natura e la complessita' delle  medesime.  Sono,
          in  ogni  caso,  fatti   salvi   i   controlli   successivi
          riguardanti l'osservanza delle prescrizioni medesime.  Sono
          escluse tutte  le  opere  di  sbarramento  che  determinano
          invasi adibiti esclusivamente a deposito o  decantazione  o
          lavaggio di residui industriali, che restano di  competenza
          del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
          dell'artigianato.  Ai  fini   della   sottoposizione   alla
          valutazione di impatto ambientale, restano fermi  i  limiti
          di cui all'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. 
                (Omissis).» 
              - Si riporta l'articolo 3 della legge 17  maggio  2022,
          n. 60 (Disposizioni per il recupero dei rifiuti in  mare  e
          nelle acque  interne  e  per  la  promozione  dell'economia
          circolare  (legge  «SalvaMare»),  come   modificato   dalla
          presente legge: 
                «Art. 3 (Campagne di pulizia). - 1. I rifiuti di  cui
          all'articolo  1,  comma  2,  lettera  b),  possono   essere
          raccolti anche mediante sistemi di  cattura  degli  stessi,
          purche' non interferiscano con le  funzioni  eco-sistemiche
          dei corpi idrici, e nell'ambito di specifiche  campagne  di
          pulizia organizzate su iniziativa dell'autorita' competente
          ovvero su istanza presentata all'autorita'  competente  dal
          soggetto promotore della  campagna,  secondo  le  modalita'
          individuate con  decreto  del  Ministro  della  transizione
          ecologica, di concerto  con  il  Ministro  delle  politiche
          agricole alimentari e forestali, da adottare, acquisito  il
          parere della Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo
          Stato, le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, entro sei mesi dalla data  di  entrata  in  vigore
          della presente legge. 
                2. Nelle more dell'adozione del  decreto  di  cui  al
          comma  1,  l'attivita'  oggetto  dell'istanza  puo'  essere
          iniziata   trascorsi   trenta   giorni   dalla   data    di
          presentazione della stessa, fatta  salva,  per  l'autorita'
          competente,   la   possibilita'   di   adottare    motivati
          provvedimenti di divieto dell'inizio o  della  prosecuzione
          dell'attivita' medesima ovvero prescrizioni  concernenti  i
          soggetti abilitati a partecipare alle campagne di  pulizia,
          le aree interessate dalle stesse nonche'  le  modalita'  di
          raccolta dei rifiuti. 
                3. Sono soggetti promotori delle campagne di  pulizia
          di cui al comma 1 gli enti gestori delle aree protette,  le
          associazioni ambientaliste, le associazioni dei  pescatori,
          le cooperative e  le  imprese  di  pesca,  nonche'  i  loro
          consorzi,  le  associazioni   di   pescatori   sportive   e
          ricreative,  le  associazioni  sportive  di   subacquei   e
          diportisti, le  associazioni  di  categoria,  i  centri  di
          immersione e di addestramento subacqueo nonche'  i  gestori
          degli  stabilimenti  balneari.   Sono   altresi'   soggetti
          promotori gli enti del Terzo  settore  nonche',  fino  alla
          completa operativita'  del  Registro  unico  nazionale  del
          Terzo settore, le organizzazioni non lucrative di  utilita'
          sociale,  le  associazioni  di   promozione   sociale,   le
          fondazioni e le associazioni con finalita'  di  promozione,
          tutela e salvaguardia dei beni naturali e ambientali e  gli
          altri soggetti individuati dall'autorita'  competente.  Gli
          enti  gestori  delle   aree   protette   possono   altresi'
          realizzare,   anche   di   concerto   con   gli   organismi
          rappresentativi degli imprenditori  ittici,  iniziative  di
          comunicazione pubblica e di educazione  ambientale  per  la
          promozione delle campagne di cui al presente articolo. 
                3-bis. Al fine di garantire il corretto funzionamento
          delle  opere  idrauliche,  i  soggetti   concessionari   di
          derivazioni idroelettriche,  nell'esercizio  delle  proprie
          attivita', possono svolgere  in  prossimita'  delle  stesse
          attivita' periodica di  pulizia  del  materiale  flottante,
          secondo modalita' appositamente individuate  dall'operatore
          stesso attraverso la redazione di un piano di manutenzione,
          presentato all'Autorita' di bacino, che  individui:  a)  la
          superficie interessata  dalle  operazioni;  b)  il  periodo
          ovvero i periodi dell'anno in cui tali  operazioni  saranno
          effettuate; c) una descrizione generale delle operazioni di
          manutenzione. Gli oneri derivanti dalle attivita' di cui al
          presente comma nonche' dallo smaltimento del  materiale  di
          risulta della pulizia sono  a  carico  del  gestore  o  del
          concessionario. 
                4.  Ai  rifiuti  di  cui  al  presente  articolo   si
          applicano le disposizioni dell'articolo 2.