Art. 6 
 
        Vasche di raccolta di acque piovane per uso agricolo 
 
  1. All'articolo 6, comma 1, del (( testo unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al )) decreto
del Presidente della Repubblica, 6  giugno  2001,  n.  380,  dopo  la
lettera e-quinquies) e' aggiunta la seguente: 
    «e-sexies) le vasche di raccolta  di  acque  meteoriche  per  uso
agricolo fino a un volume massimo di 50 metri cubi di acqua per  ogni
ettaro di terreno coltivato, (( realizzabili anche mediante un  unico
bacino ))». 
  (( 1-bis. Limitatamente alla durata della gestione commissariale di
cui all'articolo 3 del presente decreto, agli interventi e alle opere
di cui al punto A.19 dell'allegato A annesso al regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n.  31,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1,  del  testo
unico di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  6  giugno
2001, n. 380, a condizione  che  gli  stessi  siano  funzionali  alle
attivita' agro-silvo-pastorali, realizzati in scavo direttamente  sul
suolo agricolo, a fondo  naturale,  senza  arginature  emergenti  dal
suolo e senza l'impiego di conglomerati cementizi o  altri  materiali
di natura edilizia. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 6, comma  1,  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica, 6 giugno 2001, n.  380  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia edilizia (Testo A), come modificato dalla  presente
          legge: 
                «Art. 6 (L)  (Attivita'  edilizia  libera  (legge  28
          gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c);  legge  9  gennaio
          1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto-legge 23  gennaio
          1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 25 marzo 1982, n. 94).  -  1.  Fatte  salve  le
          prescrizioni  degli  strumenti  urbanistici   comunali,   e
          comunque nel rispetto  delle  altre  normative  di  settore
          aventi incidenza sulla disciplina  dell'attivita'  edilizia
          e, in particolare, delle norme antisismiche, di  sicurezza,
          antincendio,   igienico-sanitarie,   di   quelle   relative
          all'efficienza   energetica,   di   tutela   dal    rischio
          idrogeologico, nonche'  delle  disposizioni  contenute  nel
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio  2004,  n.  42,  i  seguenti
          interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo: 
                  a) gli interventi di manutenzione ordinaria di  cui
          all'articolo 3, comma 1, lettera a); 
                  a-bis) gli interventi di installazione delle  pompe
          di calore  aria-aria  di  potenza  termica  utile  nominale
          inferiore a 12 Kw; 
                  b)  gli  interventi   volti   all'eliminazione   di
          barriere   architettoniche   che    non    comportino    la
          realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che
          alterino la sagoma dell'edificio; 
                  b-bis)   gli   interventi   di   realizzazione    e
          installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente
          trasparenti,  cosiddette  VEPA,  dirette  ad  assolvere   a
          funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici,
          miglioramento delle prestazioni acustiche  ed  energetiche,
          riduzione    delle    dispersioni    termiche,     parziale
          impermeabilizzazione dalle  acque  meteoriche  dei  balconi
          aggettanti dal corpo dell'edificio o  di  logge  rientranti
          all'interno  dell'edificio,  purche'  tali   elementi   non
          configurino  spazi  stabilmente  chiusi   con   conseguente
          variazione di volumi e  di  superfici,  come  definiti  dal
          regolamento  edilizio-tipo,  che  possano  generare   nuova
          volumetria o  comportare  il  muamento  della  destinazione
          d'uso  dell'immobile  anche  da  superficie  accessoria   a
          superficie  utile.  Tali  strutture  devono  favorire   una
          naturale microaerazione che consenta la circolazione di  un
          costante  flusso  di   arieggiamento   a   garanzia   della
          salubrita'   dei   vani   interni   domestici   ed    avere
          caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali
          da  ridurre  al  minimo  l'impatto  visivo   e   l'ingombro
          apparente  e  da  non  modificare  le  preesistenti   linee
          architettoniche; 
                  c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel
          sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione
          di  attivita'  di  ricerca  di  idrocarburi,  e  che  siano
          eseguite in aree esterne al centro edificato; 
                  d) i movimenti  di  terra  strettamente  pertinenti
          all'esercizio  dell'attivita'  agricola   e   le   pratiche
          agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi  su  impianti
          idraulici agrari; 
                  e)  le  serre  mobili  stagionali,  sprovviste   di
          strutture  in   muratura,   funzionali   allo   svolgimento
          dell'attivita' agricola; 
                  e-bis) le  opere  stagionali  e  quelle  dirette  a
          soddisfare obiettive esigenze,  contingenti  e  temporanee,
          purche'  destinate  ad  essere  immediatamente  rimosse  al
          cessare della temporanea necessita' e, comunque,  entro  un
          termine non superiore a centottanta giorni comprensivo  dei
          tempi di allestimento e smontaggio  del  manufatto,  previa
          comunicazione  di  avvio  dei  lavori   all'amministrazione
          comunale; 
                  e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura  di
          spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute
          entro  l'indice  di  permeabilita',  ove  stabilito   dallo
          strumento   urbanistico   comunale,   ivi    compresa    la
          realizzazione di intercapedini interamente interrate e  non
          accessibili,  vasche  di  raccolta  delle   acque,   locali
          tombati; 
                  e-quater)  i  pannelli  solari,   fotovoltaici,   a
          servizio degli edifici, come definiti alla  voce  32  dell'
          allegato  A  al  regolamento  edilizio-tipo,  adottato  con
          intesa sancita in sede di Conferenza unificata  20  ottobre
          2016, n. 125/CU, ai sensi dell' articolo 4, comma 1-sexies,
          del presente testo unico, o  degli  impianti  di  cui  all'
          articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di
          cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su
          strutture e manufatti fuori terra diversi dagli  edifici  o
          collocati a terra in adiacenza, da realizzare al  di  fuori
          della zona A) di cui al decreto del Ministro per  i  lavori
          pubblici 2 aprile 1968, n. 1444; 
                  e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro  e
          gli elementi  di  arredo  delle  aree  pertinenziali  degli
          edifici; 
              e-sexies) le vasche di raccolta di acque meteoriche per
          uso agricolo fino a un volume massimo di 50 metri  cubi  di
          acqua per ogni ettaro di  terreno  coltivato,  realizzabili
          anche mediante un unico bacino. 
                  (Omissis).» 
              - Si riporta il punto A.19, allegato A  (Interventi  ed
          opere  in  aree   vincolate   esclusi   dall'autorizzazione
          paesaggistica), del decreto del Presidente della Repubblica
          13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione
          degli interventi esclusi dall'autorizzazione  paesaggistica
          o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata): 
                «A.19. nell'ambito degli interventi di  cui  all'art.
          149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti
          idraulici agrari privi di valenza storica  o  testimoniale;
          installazione di  serre  mobili  stagionali  sprovviste  di
          strutture in muratura;  palificazioni,  pergolati,  singoli
          manufatti amovibili, realizzati in legno  per  ricovero  di
          attrezzi agricoli, con superficie coperta non  superiore  a
          cinque metri quadrati e  semplicemente  ancorati  al  suolo
          senza opere di fondazione o opere  murarie;  interventi  di
          manutenzione    strettamente     pertinenti     l'esercizio
          dell'attivita' ittica;  interventi  di  manutenzione  della
          viabilita'  vicinale,  poderale   e   forestale   che   non
          modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati;
          interventi di manutenzione e  realizzazione  di  muretti  a
          secco   ed   abbeveratoi    funzionali    alle    attivita'
          agro-silvo-pastorali, eseguiti  con  materiali  e  tecniche
          tradizionali;   installazione   di    pannelli    amovibili
          realizzati  in  legno  o  altri   materiali   leggeri   per
          informazione      turistica      o      per       attivita'
          didattico-ricreative;  interventi   di   ripristino   delle
          attivita' agricole e pastorali nelle aree rurali invase  da
          formazioni  di  vegetazione  arbustiva  o  arborea,  previo
          accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale,  da
          parte delle autorita' competenti e ove tali aree  risultino
          individuate dal piano paesaggistico regionale; 
              (Omissis).»