(( Art. 7 - bis 
 
             Disposizioni urgenti sul deflusso ecologico 
       in caso di circostanze eccezionali di scarsita' idrica 
 
  1.  In  considerazione  dell'urgenza  di  fronteggiare   le   gravi
conseguenze dovute a fenomeni di siccita' prolungata e gli impatti in
termini  di  scarsita'  idrica,  le  sperimentazioni   sul   deflusso
ecologico  dei  corpi  idrici,  di  cui   all'articolo   21-bis   del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, possono essere  rimodulate,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, laddove ricorrano  le
condizioni  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  77   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo  21-bis  del  decreto-legge  21
          marzo 2022, n.  21  (Misure  urgenti  per  contrastare  gli
          effetti  economici  e  umanitari  della   crisi   ucraina),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51: 
                «Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). -
          1. Al  fine  di  contribuire  a  soddisfare  il  fabbisogno
          nazionale di prodotti agricoli  nonche'  di  consentire  di
          riesaminare e adattare gli strumenti attuativi vigenti  per
          garantire la gestione  integrata  quali-quantitativa  e  la
          razionale utilizzazione delle risorse idriche, considerando
          l'impatto  dei  cambiamenti  climatici  e  assicurando   al
          contempo  la  tutela  degli   equilibri   naturali   e   la
          continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un  sistema
          fluviale sano e resiliente ai territori e  alle  produzioni
          agroalimentari   italiane,   le   Autorita'    di    bacino
          distrettuale    procedono    al     completamento     delle
          sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il  30  giugno
          2025, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi  ecologici
          a valle delle derivazioni,  nel  rispetto  degli  obiettivi
          ambientali fissati  dal  piano  di  gestione  e  di  quanto
          disposto dagli strumenti normativi e  attuativi  vigenti  a
          livello europeo, nazionale e regionale. 
                2. Le Autorita' di bacino distrettuali  procedono  al
          monitoraggio  e  alla  raccolta  dei  dati   nonche'   alle
          sperimentazioni,  nell'ottica   dell'ottimizzazione   della
          gestione idrica nel rispetto della tutela ambientale, delle
          esigenze d'uso, delle opportunita' fruitive e delle valenze
          locali del  territorio,  in  considerazione  degli  effetti
          positivi  degli  interventi  volti  al  risparmio   idrico,
          realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione
          di strumenti  di  contabilizzazione  dei  consumi,  nonche'
          dell'implementazione della capacita' di invaso  dei  bacini
          idrici esistenti e di nuova realizzazione. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le
          amministrazioni  interessate  provvedono  agli  adempimenti
          previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente.» 
              - Si  riporta  l'articolo  77,  comma  10,  del  citato
          decreto legislativo 3 agosto 2006, n. 152: 
                «Art.    77    (Individuazione    e     perseguimento
          dell'obiettivo di qualita' ambientale). - (Omissis) 
                10. Il  deterioramento  temporaneo  dello  stato  del
          corpo idrico dovuto  a  circostanze  naturali  o  di  forza
          maggiore eccezionali e ragionevolmente imprevedibili,  come
          alluvioni violente e siccita' prolungate, o  conseguente  a
          incidenti ragionevolmente imprevedibili, non  da'  luogo  a
          una violazione delle prescrizioni  della  parte  terza  del
          presente  decreto,  purche'  ricorrano  tutte  le  seguenti
          condizioni: 
                  a) che siano adottate  tutte  le  misure  volte  ad
          impedire l'ulteriore deterioramento dello stato di qualita'
          dei corpi idrici e  la  compromissione  del  raggiungimento
          degli obiettivi di  cui  all'articolo  76  ed  al  presente
          articolo  in  altri  corpi  idrici  non  interessati   alla
          circostanza; 
                  b) che il Piano di tutela preveda espressamente  le
          situazioni in cui detti eventi  possano  essere  dichiarati
          ragionevolmente   imprevedibili   o   eccezionali,    anche
          adottando gli indicatori appropriati; 
                  c) che siano previste ed adottate misure  idonee  a
          non compromettere il ripristino della  qualita'  del  corpo
          idrico una volta conclusisi gli eventi in questione; 
                  d) che  gli  effetti  degli  eventi  eccezionali  o
          imprevedibili siano sottoposti a un riesame annuale e,  con
          riserva dei motivi di cui all'articolo 76, comma 4, lettera
          a), venga fatto tutto il  possibile  per  ripristinare  nel
          corpo  idrico,  non   appena   cio'   sia   ragionevolmente
          fattibile, lo stato precedente tali eventi; 
                  e) che una sintesi degli  effetti  degli  eventi  e
          delle misure  adottate  o  da  adottare  sia  inserita  nel
          successivo aggiornamento del Piano di tutela. 
              (Omissis).»