Art. 9 
 
      Disposizioni urgenti in materia di fanghi da depurazione 
 
  1.  All'articolo  127,  comma  1,  primo   periodo,   del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole:  «sono  sottoposti
alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile  e»,  sono  inserite  le
seguenti: «comunque solo». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  127,  del  citato   decreto
          legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  come  modificato  dalla
          presente legge: 
                «Art. 127 (Fanghi  derivanti  dal  trattamento  delle
          acque reflue). - 1. Ferma restando la disciplina di cui  al
          decreto legislativo  27  gennaio  1992,  n.  99,  i  fanghi
          derivanti  dal  trattamento   delle   acque   reflue   sono
          sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove  applicabile  e
          comunque  solo  alla  fine  del  complessivo  processo   di
          trattamento  effettuato  nell'impianto  di  depurazione.  I
          fanghi devono essere riutilizzati ogni  qualvolta  il  loro
          reimpiego risulti appropriato. 
                2. E' vietato lo smaltimento dei fanghi  nelle  acque
          superficiali dolci e salmastre.»