(( Art. 9 - bis 
 
         Disposizioni urgenti in materia di genetica agraria 
 
  1. Per consentire lo svolgimento delle attivita' di ricerca  presso
siti sperimentali autorizzati, a sostegno di produzioni  vegetali  in
grado di rispondere in maniera adeguata  a  condizioni  di  scarsita'
idrica e in presenza di stress ambientali e  biotici  di  particolare
intensita', nelle more dell'adozione, da parte  dell'Unione  europea,
di una disciplina organica in materia, l'autorizzazione all'emissione
deliberata  nell'ambiente  di  organismi  prodotti  con  tecniche  di
editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o  di  cisgenesi  a
fini sperimentali e scientifici e'  soggetta,  fino  al  31  dicembre
2024, alle disposizioni di cui al presente articolo. 
  2. La  richiesta  di  autorizzazione  e'  notificata  all'autorita'
nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo  8
luglio 2003, n. 224. L'autorita' nazionale  competente,  entro  dieci
giorni  dal  ricevimento  della  notifica,  effettuata  l'istruttoria
preliminare di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del  medesimo
decreto legislativo, trasmette  copia  della  notifica  al  Ministero
della  salute,  al  Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste e a  ogni  regione  e  provincia  autonoma
interessata.  L'autorita'  nazionale  competente  invia  copia  della
notifica all'Istituto  superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca
ambientale (ISPRA), che svolge i compiti della soppressa  Commissione
interministeriale di valutazione di cui  all'articolo  6  del  citato
decreto legislativo n. 224 del  2003.  L'ISPRA,  entro  i  successivi
quarantacinque giorni, effettua la  valutazione  della  richiesta  ed
esprime il proprio parere all'autorita' nazionale competente  e  alle
altre amministrazioni interessate. Entro dieci giorni dal ricevimento
del parere dell'ISPRA, l'autorita'  nazionale  competente  adotta  il
provvedimento autorizzatorio.  Dell'esito  della  procedura  e'  data
comunicazione alle regioni e alle province autonome interessate. 
  3.  Per  ogni  eventuale  successiva  richiesta  di  autorizzazione
riguardante l'emissione di un medesimo  organismo,  gia'  autorizzato
nell'ambito di  un  medesimo  progetto  di  ricerca,  e'  ammesso  il
riferimento a dati forniti in notifiche  precedenti  o  ai  risultati
relativi a emissioni precedenti. 
  4. All'esito di ciascuna emissione e  alle  scadenze  eventualmente
fissate nel provvedimento di autorizzazione di cui  al  comma  2,  il
soggetto   notificante   trasmette   una   relazione   al   Ministero
dell'ambiente  e  della   sicurezza   energetica   e   al   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e  delle  foreste,  che
adottano un parere relativo ai  risultati  della  sperimentazione  da
inoltrare al soggetto notificante e  alle  regioni  e  alle  province
autonome interessate. 
  5. Per l'autorizzazione all'emissione deliberata  nell'ambiente  di
organismi  prodotti  con  tecniche  di  editing   genomico   mediante
mutagenesi  sito-diretta  o  di  cisgenesi  a  fini  sperimentali   e
scientifici di  cui  al  presente  articolo  non  si  applica  quanto
previsto dall'articolo 8, commi 2,  lettera  c),  e  6,  del  decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
  6. Alle disposizioni di cui al presente articolo si  applicano,  in
quanto compatibili, gli articoli 14, 32, 33, commi  1  e  4,  34  del
decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224. 
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ))