IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA Visto l'art. 32 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 59 dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Vista la convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi (Marpol) come modificata dal relativo protocollo del 1978 in vigore nell'Unione europea alla data del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438; Vista la direttiva (UE) 2019/883 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; Visto il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che definisce le modalita' di smaltimento dei rifiuti alimentari, provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, classificati in categoria 1; Vista la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti; Vista la direttiva (UE) 2018/850 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare la parte IV in materia di rifiuti; Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo alle discariche di rifiuti, in particolare l'art. 7, concernente i criteri di ammissibilita' dei rifiuti in discarica; Visto il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 recante «Misure relative alla gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, recante «Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; Visto in particolare l'art. 7, comma 7, del predetto decreto, rubricato «Conferimento dei rifiuti delle navi», il quale stabilisce che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro della transizione ecologica si procede alla revisione del sopra citato decreto ministeriale del 22 maggio 2001 secondo criteri di sicurezza ambientale e sanitaria, semplificazione e riduzione dei costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e agli obiettivi di economia circolare; Tenuto conto che detti rifiuti alimentari si identificano ai sensi del regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale, con i rifiuti alimentari provenienti dai mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali, classificati in categoria 1 ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f); Ravvisata pertanto la necessita' di procedere ad una revisione del sopra citato decreto ministeriale 22 maggio 2001; Tenuto conto che sussistono specifiche criticita' sul territorio nazionale, ovvero discariche non fornite di reti di protezione per i volatili, in forza delle quali risulta necessario assicurare un maggiore livello di cautela sanitaria relativamente ai rischi di trasmissione di possibili malattie agli animali; Ritenute non attuabili le disposizioni di smaltimento in discarica previste dall'art. 12, lettera d), del regolamento n. 1069/2009, senza contestuale adozione di idonee misure di barriera atte ad impedire l'accesso di animali selvatici, volatili compresi, nelle discariche; Decreta: Art. 1 Campo di applicazione 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano ai: a) rifiuti alimentari di origine animale intesi come i residui dell'alimento costituito da sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivanti, formatisi a bordo di mezzi di trasporto commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da Paesi non facenti parte dell'Unione europea, del quale il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, conferiti dal comandante di una nave o di un aereo, classificati, ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, nella categoria 1; b) rifiuti alimentari di origine non animale che siano venuti a contatto con rifiuti alimentari di origine animale provenienti da Paesi extra UE, di cui alla lettera a); c) ai rifiuti alimentari provenienti da Paesi UE che siano riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle lettere a) e b). 2. Ai fini della prevenzione del rischio di infezioni per gli animali, determinato dall'eventuale ingresso nella catena alimentare dei rifiuti di cui al comma 1, gli stessi sono gestiti ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.