IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto l'art. 32 della Costituzione; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante  «Istituzione  del
Ministero della  salute  e  incremento  del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  59
dell'11 febbraio 2014 concernente il «Regolamento  di  organizzazione
del Ministero della salute», adottato ai sensi dell'art. 2, comma 10,
del  decreto-legge  6   luglio   2012,   n.   95,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
  Vista la convenzione internazionale del  1973  per  la  prevenzione
dell'inquinamento causato dalle navi  (Marpol)  come  modificata  dal
relativo protocollo del 1978 in vigore nell'Unione europea alla  data
del 27 novembre 2000, ratificata con legge 29 settembre 1980, n.  662
e, per quanto riguarda il protocollo, con legge  4  giugno  1982,  n.
438; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/883  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 aprile 2019,  relativa  agli  impianti  portuali  di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi, che modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE; 
  Visto il regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio  del  21  ottobre  2009,  che  definisce  le  modalita'  di
smaltimento dei rifiuti alimentari, provenienti da mezzi di trasporto
che effettuano tragitti internazionali, classificati in categoria 1; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica  la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica  la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale, ed in particolare la parte IV  in  materia  di
rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativo  alle
discariche di rifiuti, in particolare l'art. 7, concernente i criteri
di ammissibilita' dei rifiuti in discarica; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente 22 maggio 2001 recante «Misure  relative  alla
gestione e alla distruzione dei rifiuti alimentari prodotti  a  bordo
di  mezzi  di  trasporto  che  effettuano  tragitti  internazionali»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  202
del 31 agosto 2001; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  197,  recante
«Recepimento della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento europeo  e
del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa agli impianti portuali di
raccolta per il conferimento dei rifiuti delle navi che  modifica  la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva 2000/59/CE»; 
  Visto in particolare l'art.  7,  comma  7,  del  predetto  decreto,
rubricato «Conferimento dei rifiuti delle navi», il quale  stabilisce
che con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro
della transizione ecologica  si  procede  alla  revisione  del  sopra
citato decreto ministeriale del 22 maggio  2001  secondo  criteri  di
sicurezza ambientale e sanitaria,  semplificazione  e  riduzione  dei
costi e degli oneri al fine di adeguarne le disposizioni  al  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  e  agli  obiettivi  di  economia
circolare; 
  Tenuto conto che detti rifiuti alimentari si identificano ai  sensi
del  regolamento  CE  n.  1069/2009  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme  sanitarie  relative  ai
sottoprodotti  di  origine  animale,   con   i   rifiuti   alimentari
provenienti  dai  mezzi  di   trasporto   che   effettuano   tragitti
internazionali, classificati in categoria 1  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera f); 
  Ravvisata pertanto la necessita' di procedere ad una revisione  del
sopra citato decreto ministeriale 22 maggio 2001; 
  Tenuto conto che sussistono specifiche  criticita'  sul  territorio
nazionale, ovvero discariche non fornite di reti di protezione per  i
volatili, in forza  delle  quali  risulta  necessario  assicurare  un
maggiore livello di cautela  sanitaria  relativamente  ai  rischi  di
trasmissione di possibili malattie agli animali; 
  Ritenute non attuabili le disposizioni di smaltimento in  discarica
previste dall'art. 12, lettera  d),  del  regolamento  n.  1069/2009,
senza contestuale adozione di  idonee  misure  di  barriera  atte  ad
impedire l'accesso di animali  selvatici,  volatili  compresi,  nelle
discariche; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Le disposizioni contenute nel presente decreto, si applicano ai: 
    a) rifiuti alimentari di origine animale intesi  come  i  residui
dell'alimento costituito da sottoprodotti di  origine  animale  e  di
prodotti  derivanti,  formatisi  a  bordo  di  mezzi   di   trasporto
commerciali, nazionali ed esteri, provenienti da  Paesi  non  facenti
parte dell'Unione europea, del quale il detentore si  disfi  o  abbia
l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi, conferiti dal  comandante
di una nave o di un aereo, classificati,  ai  sensi  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009, nella categoria 1; 
    b) rifiuti alimentari di origine non animale che siano  venuti  a
contatto con rifiuti alimentari di  origine  animale  provenienti  da
Paesi extra UE, di cui alla lettera a); 
    c) ai rifiuti  alimentari  provenienti  da  Paesi  UE  che  siano
riuniti o venuti a contatto con i rifiuti di cui alle  lettere  a)  e
b). 
  2. Ai fini della prevenzione  del  rischio  di  infezioni  per  gli
animali, determinato dall'eventuale ingresso nella catena  alimentare
dei rifiuti di cui al comma 1,  gli  stessi  sono  gestiti  ai  sensi
dell'art. 2 del presente decreto.