Art. 4 
 
                              Vigilanza 
 
  1. La vigilanza relativa alle operazioni di sbarco e raggruppamento
dei carrelli o contenitori, utilizzati per i rifiuti di cui  all'art.
1 del presente decreto, nonche' la vigilanza relativa alle  attivita'
di  gestione  dei  medesimi,  all'interno  del  sedime  portuale   ed
aeroportuale, e' esercitata dagli uffici di sanita' marittima  o  dai
posti di controllo frontalieri. 
  2. Laddove, presso porti o aeroporti, non siano presenti gli uffici
di cui al comma 1, le funzioni di vigilanza sono svolte dal  servizio
veterinario dell'ASL competente.