Art. 4 Vigilanza 1. La vigilanza relativa alle operazioni di sbarco e raggruppamento dei carrelli o contenitori, utilizzati per i rifiuti di cui all'art. 1 del presente decreto, nonche' la vigilanza relativa alle attivita' di gestione dei medesimi, all'interno del sedime portuale ed aeroportuale, e' esercitata dagli uffici di sanita' marittima o dai posti di controllo frontalieri. 2. Laddove, presso porti o aeroporti, non siano presenti gli uffici di cui al comma 1, le funzioni di vigilanza sono svolte dal servizio veterinario dell'ASL competente.