Art. 5 Disposizioni finali 1. Il decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del 31 agosto 2001, e' abrogato. 2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 maggio 2023 Il Ministro della salute Schillaci Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica Pichetto Fratin Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, n. 1878