Art. 5 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Il decreto del  Ministro  della  sanita',  di  concerto  con  il
Ministro dell'ambiente del 22 maggio 2001, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 202 del  31  agosto  2001,  e'
abrogato. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui  al  presente  decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente  decreto  e'  trasmesso  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 9 maggio 2023 
 
                                             Il Ministro della salute 
                                                     Schillaci        
 Il Ministro dell'ambiente 
e della sicurezza energetica 
       Pichetto Fratin 

Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione  e  del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del  lavoro
e delle politiche sociali, n. 1878