Art. 2 Funzioni trasferite all'INPS 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale le funzioni gia' svolte dalle commissioni mediche di verifica. 2. Le funzioni delle commissioni mediche di verifica trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale sono quelle relative: a) all'accertamento e valutazione delle condizioni di inabilita' e di inidoneita' al lavoro nei confronti del personale civile delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti locali, di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei familiari superstiti dei dipendenti di cui alla lettera a) aventi titolo alla pensione indiretta o di reversibilita'; c) agli accertamenti medico-legali nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefici in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilita' e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilita' dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonche' nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilita' degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare; d) agli accertamenti medico-legali per la concessione dell'equo indennizzo e del rimborso delle spese di degenza per infermita' contratte per causa di servizio in favore del personale della Polizia locale. 3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e' trasferita ogni altra funzione svolta, sulla base di specifiche norme di legge, dalle soppresse commissioni mediche di verifica.