Art. 3 
 
                         Modalita' attuative 
 
  1. Per i procedimenti avviati sulla base delle richieste  pervenute
all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1°  giugno  2023,
gli accertamenti medico-legali di idoneita' e  inabilita'  lavorativa
di cui all'art. 45, comma 3-ter del decreto - legge  sono  effettuati
dall'Istituto stesso con le modalita' di accertamento gia' in uso per
l'assicurazione generale obbligatoria. 
  2. In ogni caso, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo  di
legge, ai fini della  dichiarazione  di  inidoneita'  per  motivi  di
salute nei confronti del personale docente  della  scuola,  all'esito
degli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma  2  lettera
a), partecipa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,
un  rappresentante  del  Ministero  dell'istruzione  e   del   merito
designato  dal  competente   ufficio   scolastico   regionale.   Agli
accertamenti medico-legali di cui all'art.  2,  comma  2  lettera  c)
partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle  associazioni
di categoria che tutelano gli  invalidi  di  guerra,  qualora  e  nei
limiti in cui permanga l'obbligo di legge. 
  3. A decorrere dal 1° giugno 2023,  le  richieste  di  accertamento
medico-legale  inoltrate  dalle   varie   amministrazioni   pubbliche
procedenti sono acquisite e trattate  dall'Istituto  nazionale  della
previdenza sociale in via telematica,  secondo  parametri  tecnici  e
modalita' procedurali stabiliti  dall'Istituto  medesimo  nell'ambito
della propria autonomia organizzativa e gestionale nel  rispetto  dei
principi di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle
procedure previsti dal comma 3-bis dell'art. 45 del decreto-legge.