Art. 3 Modalita' attuative 1. Per i procedimenti avviati sulla base delle richieste pervenute all'Istituto nazionale della previdenza sociale dal 1° giugno 2023, gli accertamenti medico-legali di idoneita' e inabilita' lavorativa di cui all'art. 45, comma 3-ter del decreto - legge sono effettuati dall'Istituto stesso con le modalita' di accertamento gia' in uso per l'assicurazione generale obbligatoria. 2. In ogni caso, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge, ai fini della dichiarazione di inidoneita' per motivi di salute nei confronti del personale docente della scuola, all'esito degli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), partecipa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito designato dal competente ufficio scolastico regionale. Agli accertamenti medico-legali di cui all'art. 2, comma 2 lettera c) partecipa il sanitario nominato in rappresentanza delle associazioni di categoria che tutelano gli invalidi di guerra, qualora e nei limiti in cui permanga l'obbligo di legge. 3. A decorrere dal 1° giugno 2023, le richieste di accertamento medico-legale inoltrate dalle varie amministrazioni pubbliche procedenti sono acquisite e trattate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale in via telematica, secondo parametri tecnici e modalita' procedurali stabiliti dall'Istituto medesimo nell'ambito della propria autonomia organizzativa e gestionale nel rispetto dei principi di semplificazione, razionalizzazione e armonizzazione delle procedure previsti dal comma 3-bis dell'art. 45 del decreto-legge.