Art. 6 Disposizioni finali 1. A decorrere dal 1° giugno 2023 cessano le attivita' delle commissioni mediche operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'art. 7, comma 25, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'art. 106 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 2. Le convenzioni in corso stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con i componenti delle commissioni di cui al precedente comma si intendono ex lege risolte con effetto dal 1° giugno 2023. A decorrere dalla medesima data sono da intendersi ex lege revocati i provvedimenti direttoriali di nomina, nell'ambito delle citate commissioni, di ulteriori componenti.