Art. 6 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. A decorrere dal  1°  giugno  2023  cessano  le  attivita'  delle
commissioni mediche operanti nell'ambito del Ministero  dell'economia
e delle finanze di cui all'art. 7, comma  25,  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122 e all'art. 106 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 
  2. Le convenzioni in corso stipulate dal Ministero dell'economia  e
delle finanze con i componenti delle commissioni di cui al precedente
comma si intendono ex lege risolte con effetto dal 1° giugno 2023.  A
decorrere dalla medesima data sono da intendersi ex lege  revocati  i
provvedimenti  direttoriali  di  nomina,  nell'ambito  delle   citate
commissioni, di ulteriori componenti.