Art. 2 Procedure per la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR del 2014-2022 1. Con riferimento agli interventi dello sviluppo rurale finanziati con le risorse FEASR 2014-2022, le modifiche alle domande di sostegno e di pagamento dello sviluppo rurale, di cui all'art. 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente entro il 31 maggio 2023. 2. In caso di applicazione dell'art. 11, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate in seguito alla comunicazione dei risultati dei controlli preliminari, di cui all'art. 15, paragrafo 1-bis, del regolamento (UE) n. 809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente al piu' tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario dei risultati dei controlli preliminari. 3. Le comunicazioni sono effettuate per iscritto o trasmesse all'organismo pagatore competente con il modulo di domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali. Se l'organismo pagatore competente ha gia' informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nelle domande o ha comunicato al beneficiario l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale controllo emergono inadempienze, non sono possibili modifiche riguardo alle parcelle agricole che presentano inadempienze. 4. Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della domanda unica o delle domande di aiuto e di pagamento degli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma 1 del presente articolo si intende automaticamente modificato del medesimo periodo.