Art. 2 
 
Procedure per la modifica delle domande di aiuto e di pagamento degli
  interventi a superficie e a capo dello sviluppo  rurale  finanziati
  con le risorse FEASR del 2014-2022 
 
  1. Con riferimento agli interventi dello sviluppo rurale finanziati
con le risorse FEASR 2014-2022, le modifiche alle domande di sostegno
e di pagamento dello sviluppo rurale, di cui all'art.  15,  paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 809/2014,  sono  comunicate  all'organismo
pagatore competente entro il 31 maggio 2023. 
  2.  In  caso  di  applicazione  dell'art.  11,  paragrafo   4   del
regolamento (UE) n. 809/2014, le modifiche alle domande apportate  in
seguito alla comunicazione dei risultati dei  controlli  preliminari,
di  cui  all'art.  15,  paragrafo  1-bis,  del  regolamento  (UE)  n.
809/2014, sono comunicate all'organismo pagatore competente  al  piu'
tardi nove giorni di calendario dopo la comunicazione al beneficiario
dei risultati dei controlli preliminari. 
  3. Le  comunicazioni  sono  effettuate  per  iscritto  o  trasmesse
all'organismo pagatore competente con il modulo di domanda  di  aiuto
basata su strumenti geospaziali. Se l'organismo  pagatore  competente
ha  gia'  informato  il  beneficiario  che  sono  state   riscontrate
inadempienze  nelle  domande  o   ha   comunicato   al   beneficiario
l'intenzione di svolgere un controllo in loco o se da tale  controllo
emergono inadempienze, non sono  possibili  modifiche  riguardo  alle
parcelle agricole che presentano inadempienze. 
  4. Nel caso di modifiche ai termini di presentazione della  domanda
unica o delle domande di aiuto e  di  pagamento  degli  interventi  a
superficie e a capo dello sviluppo rurale, il termine di cui al comma
1 del presente articolo si  intende  automaticamente  modificato  del
medesimo periodo.