Art. 10 
 
               Modalita' di erogazione del contributo 
 
  1. Il provvedimento di concessione del contributo e' emanato  entro
trenta giorni naturali e consecutivi dall'approvazione della domanda. 
  2. L'erogazione del contributo avverra' a mezzo  bonifico  bancario
alle coordinate IBAN  indicate  al  momento  di  presentazione  della
domanda. 
  3. L'ammontare  massimo  del  contributo  e'  erogato  in  un'unica
soluzione a conclusione dell'intervento, fatta salva la  facolta'  di
concedere, a domanda del soggetto beneficiario  e  nei  limiti  della
disponibilita' delle risorse, un'anticipazione fino al 30 per  cento,
a  fronte  della  presentazione  di  idonea   garanzia   fideiussoria
rilasciata da primari istituti bancari che rispondano ai requisiti di
solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano  le  rispettive
attivita'  o  rilasciata  dagli  intermediari   finanziari   iscritti
nell'albo di cui all'art. 106 del decreto  legislativo  1°  settembre
1993, n. 385, o da primarie imprese assicurative. 
  4.  Ai  fini  dell'erogazione   dell'anticipazione,   il   soggetto
beneficiario e' tenuto a trasmettere tramite il sistema  informativo,
come  meglio  dettagliato  nei  provvedimenti,  entro trenta   giorni
dall'inizio  dell'intervento,  la  seguente  documentazione   firmata
digitalmente dal legale rappresentante: 
    a) idonea garanzia fideiussoria rilasciata  da  primari  istituti
bancari che rispondano ai requisiti di  solvibilita'  previsti  dalle
leggi che ne disciplinano le rispettive attivita' o rilasciata  dagli
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui  all'art.  106  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da primarie  imprese
assicurative; 
    b) documentazione di legge per le verifiche antimafia; 
    c)   in   caso   di   opere   edili-murarie   e   impiantistiche,
documentazione attestante l'avvio legittimo dei lavori; 
    d) in caso di progetti che prevedono esclusivamente l'acquisto di
beni: copia dei giustificativi di spesa quietanzati  per  un  importo
pari almeno al 5% dell'investimento ammesso. 
  5. Per la fruizione del contributo,  il  soggetto  beneficiario  e'
tenuto  a  trasmettere  con  le  modalita'  meglio  dettagliate   nei
provvedimenti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  conclusione
dell'intervento: 
    a) una relazione finale sui risultati e gli obiettivi  conseguiti
dal progetto da pubblicare sul sito del Ministero  al  fine  di  dare
diffusione dei risultati delle  attivita',  sottoscritta  dal  legale
rappresentante dell'impresa e  da  un  professionista  abilitato,  ai
sensi dell'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    b) una rendicontazione delle  spese  effettivamente  sostenute  e
fatture quietanzate relative alle  tipologie  di  spesa  ammissibili,
effettuata nel rispetto dei parametri stabiliti dall'avviso; 
    c) una rendicontazione del contributo  fornito  dal  progetto  al
conseguimento dei target associati all'investimento; 
    d) documentazione di legge per le verifiche antimafia. 
  6. L'erogazione del contributo, in unica soluzione a saldo,  previo
espletamento delle verifiche  previste,  avverra'  entro  il  termine
di novanta giorni dall'acquisizione della documentazione completa. 
  7. Le integrazioni alla documentazione di rendicontazione richieste
per la fase di erogazione devono essere presentate entro  un  termine
massimo di dieci giorni solari e consecutivi. 
  8. In  tale  ipotesi,  i  termini  temporali  del  procedimento  di
erogazione, si intendono sospesi sino alla data di ricevimento  della
documentazione integrativa. 
  9. Sia le integrazioni attinenti ai giustificativi di  spesa  e  di
pagamento sia tutte le altre integrazioni (attinenti  ad  esempio  la
relazione tecnica, gli allegati richiesti ed altri  ancora)  dovranno
essere trasmesse direttamente nel sistema informativo  a  seguito  di
ricezione della richiesta di modifica. 
  10. In ogni caso, l'erogazione del finanziamento e' subordinata: 
    a) all'approvazione,  da  parte  delle  competenti  autorita'  in
materia   urbanistica,   del   progetto   presentato   dal   soggetto
beneficiario; 
    b) alla verifica, in capo al medesimo soggetto, della regolarita'
contributiva e fiscale; 
    c) all'assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa
antimafia ed in materia di procedure concorsuali in atto; 
    d) all'acquisizione dei certificati del casellario  giudiziale  e
dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. 
  11. L'erogazione del contributo in favore dei soggetti  beneficiari
e' subordinata all'effettiva erogazione delle risorse finanziarie  da
parte del servizio centrale per il PNRR in  favore  del  Ministero  e
all'adozione, da parte della Commissione europea, della decisione con
cui autorizza il regime di aiuto. 
  12.  Il   monitoraggio   e   la   rendicontazione   finanziaria   e
amministrativa   relativa   alla   realizzazione   degli   interventi
finanziati sono effettuati sulla base di dati  forniti  dai  soggetti
beneficiari, secondo le modalita' che saranno definite nell'avviso di
cui all'art. 13, nel rispetto delle norme e  dei  principi  stabiliti
dalla normativa europea e nazionale di riferimento.