Art. 13 Avviso di adesione, entrata in vigore 1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica ai sensi dell'art. 108 del medesimo trattato, di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore dalla data di ricevimento della decisione di approvazione da parte della Commissione europea. A seguito di detta decisione, sara' emanato l'avviso di adesione e identificata la finestra temporale di presentazione delle domande. 2. Le agevolazioni concesse in conformita' all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e sue successive modificazioni. 3. Informazioni sintetiche su ciascuna misura di aiuto, di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A e Tabella 4A, sono inviate alla Commissione europea nei termini previsti dalla vigente normativa sugli aiuti di stato.