Art. 13 
 
                Avviso di adesione, entrata in vigore 
 
  1. Gli aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione  europea,  soggetti  all'obbligo  di  notifica  ai  sensi
dell'art. 108  del  medesimo  trattato,  di  cui  all'Allegato  A  al
presente decreto, Tabelle 1A e 2A, entrano in vigore  dalla  data  di
ricevimento  della  decisione  di   approvazione   da   parte   della
Commissione europea. A seguito  di  detta  decisione,  sara'  emanato
l'avviso  di  adesione  e  identificata  la  finestra  temporale   di
presentazione delle domande. 
  2. Le agevolazioni  concesse  in  conformita'  all'Allegato  A  del
presente decreto, Tabella 3A e Tabella 4A, sono  esenti  dall'obbligo
di notifica di cui  all'art.  108,  paragrafo  3,  del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  ai   sensi   dell'art.   3   del
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato,
pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187 e  sue  successive
modificazioni. 
  3. Informazioni sintetiche su ciascuna  misura  di  aiuto,  di  cui
all'Allegato A del presente decreto, Tabella 3 A e Tabella  4A,  sono
inviate alla Commissione europea nei termini previsti  dalla  vigente
normativa sugli aiuti di stato.