Art. 14 Pubblicazione e trasparenza, disposizioni finali 1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero www.politicheagricole.it ai sensi della sezione 3.2.4., punto (114) degli orientamenti e dell'art. 9, comma 1 del GBER. Le informazioni sono conservate per almeno 10 anni e sono accessibili al pubblico senza restrizioni come previsto alla sezione 3.2.4., punto (112) degli orientamenti e all'art. 9, comma 4 del GBER. In particolare, e' garantita la pubblicazione delle informazioni seguenti sul sito internet del Ministero: (a) il testo integrale del regime di aiuti e delle relative disposizioni di applicazione o la base giuridica per gli aiuti individuali; (b) il nome dell'autorita' che concede gli aiuti; (c) il nome dei singoli beneficiari, la forma e l'importo dell'aiuto concesso ad ogni beneficiario, la data di concessione, il tipo di impresa, la regione nella quale si trova il beneficiario e il settore economico principale in cui il beneficiario svolge le sue attivita'. 2. All'espletamento delle attivita' connesse al presente decreto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 aprile 2023 Il Ministro: Lollobrigida Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle imprese e del made in Italy, del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, reg. n. 946