Art. 3 Risorse 1. Per gli anni dal 2022 al 2026 le risorse ammontano a 1.500 milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione 2, Componente 1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022 e decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse residue pari ad euro 993.031.470,19. 2. Le risorse residue di cui al comma precedente sono destinate alla realizzazione di interventi come di seguito descritti e nelle forme di cui all'Allegato A: (i) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota pari a 693.031.470,19 euro; (ii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli (tabella 2A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 150 milioni di euro; (iii) alle imprese del settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli (tabella 3A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro; (iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria, senza il vincolo di cui all'art. 2, comma 3 del presente decreto (tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro. Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate con decreto del 21 dicembre 2022 o con decreto del 30 marzo 2023 che si rendano di nuovo disponibili per effetto di rinunce e/o revoche saranno destinate alle imprese di cui al punto (i). Le risorse di cui al punto (i) potranno subire una riduzione per eventuali atti adottati in via di autotutela o per effetto di altri procedimenti amministrativi adottati sulla base di eventuali procedimenti giurisdizionali al fine di incrementare le risorse assegnate con i predetti decreti. Le imprese del settore della produzione agricola primaria possono presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del punto (i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora l'impresa presenti domande a valere sulle risorse di entrambi i punti (i) e (iv), le medesime non sono ammissibili a finanziamento. 3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere oggetto di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in relazione all'andamento della stessa. 4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77/2021 e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse e' destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 5. Qualora le risorse destinate ai progetti da realizzare nelle Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto o in parte, le stesse saranno destinate a coprire i fabbisogni di progetti realizzati in altre Regioni italiane.