Art. 3 
 
                               Risorse 
 
  1. Per gli anni dal 2022 al  2026  le  risorse  ammontano  a  1.500
milioni di euro a valere sui fondi del PNRR, Missione  2,  Componente
1, Investimento 2.2. e, a seguito del decreto del 21 dicembre 2022  e
decreto del 30 marzo 2023, risultano risorse  residue  pari  ad  euro
993.031.470,19. 
  2. Le risorse residue di cui al  comma  precedente  sono  destinate
alla realizzazione di interventi come di seguito  descritti  e  nelle
forme di cui all'Allegato A: 
    (i) alle imprese del settore della produzione agricola  primaria,
nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2,  comma  3  del  presente
decreto (tabella 1A di cui all'Allegato A del decreto), per una quota
pari a 693.031.470,19 euro; 
    (ii) alle imprese del settore della  trasformazione  di  prodotti
agricoli (tabella 2A di cui  all'Allegato  A  del  decreto),  per  un
importo pari a 150 milioni di euro; 
    (iii) alle imprese del settore della trasformazione  di  prodotti
agricoli in non agricoli  (tabella  3A  di  cui  all'Allegato  A  del
decreto), per un importo pari a 75 milioni di euro; 
    (iv) alle imprese del settore della produzione agricola primaria,
senza il vincolo di cui all'art. 2,  comma  3  del  presente  decreto
(tabella 4A di cui all'Allegato A del decreto), per un importo pari a
75 milioni di euro. 
  Eventuali ulteriori risorse precedentemente assegnate  con  decreto
del 21 dicembre 2022 o con decreto del 30 marzo 2023 che  si  rendano
di nuovo disponibili per  effetto  di  rinunce  e/o  revoche  saranno
destinate alle imprese di cui al punto (i).  Le  risorse  di  cui  al
punto (i) potranno subire una riduzione per eventuali  atti  adottati
in  via  di  autotutela  o  per   effetto   di   altri   procedimenti
amministrativi  adottati  sulla  base   di   eventuali   procedimenti
giurisdizionali al fine di incrementare le risorse  assegnate  con  i
predetti decreti. 
  Le imprese del settore della produzione agricola  primaria  possono
presentare domande a valere sulle risorse alternativamente del  punto
(i) o del punto (iv) del presente comma. Qualora  l'impresa  presenti
domande a valere sulle risorse di entrambi i punti  (i)  e  (iv),  le
medesime non sono ammissibili a finanziamento. 
  3. Le quote indicate al precedente comma 2 potranno essere  oggetto
di modifica e/o integrazione nel corso di attuazione della misura, in
relazione all'andamento della stessa. 
  4. Ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge n.  77/2021
e successive modificazioni e integrazioni, un importo pari ad  almeno
il 40% delle  predette  risorse  e'  destinato  al  finanziamento  di
progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 
  5. Qualora le risorse destinate ai  progetti  da  realizzare  nelle
Regioni di cui al comma 4 non dovessero essere impiegate, in tutto  o
in parte, le stesse saranno  destinate  a  coprire  i  fabbisogni  di
progetti realizzati in altre Regioni italiane.