Art. 4 Soggetti beneficiari 1. Sono soggetti beneficiari: a) imprenditori agricoli, in forma individuale o societaria; b) imprese agroindustriali, in possesso di codice ATECO di cui all'avviso da emanarsi ai sensi dell'art. 13; c) indipendentemente dai propri associati, le cooperative agricole che svolgono attivita' di cui all'art. 2135 del Codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228; d) i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) costituiti in forma aggregata quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d'impresa, comunita' energetiche rinnovabili (CER). 2. Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilita' IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00. Resta inteso che puo' presentare domanda il soccidario con un volume d'affari inferiore a 7.000 euro, a condizione che il valore del relativo contratto di soccida sia superiore ad euro 7.000 nell'anno precedente la richiesta. 3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese; b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e possedere capacita' di contrarre con la pubblica amministrazione; c) non essere soggetti a sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche amministrazioni in ordine all'erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; e) essere in condizioni di regolarita' contributiva, attestata da Documento unico di regolarita' contributiva (DURC); f) non essere sottoposti a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuita' aziendale) o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; g) non essere destinatari di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno ed essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non essere stati destinatari, nei tre anni precedenti alla domanda, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce; i) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta', cosi' come definita all'art. 2, punto 18 del Regolamento GBER e al paragrafo 33, punto 63, degli orientamenti. 4. Per le istanze presentate dai soggetti beneficiari di cui al comma 1, lettera d) del presente articolo, costituiti in forma aggregata, e di cui al comma 2, secondo periodo, successivi provvedimenti definiscono la documentazione da allegare alla proposta.