Art. 5 
 
                    Criteri ed entita' dell'aiuto 
 
  1. Gli interventi di cui al  presente  decreto  sono  diretti,  nel
rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di  aiuti  di
Stato, a concedere: 
    (a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato  sul   funzionamento
dell'Unione  europea,   soggetti   all'obbligo   di   notifica   alla
Commissione europea ai sensi dell'art.  108  del  medesimo  Trattato,
come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto,  Tabelle
1A e 2A; 
    (b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica,  come  meglio
specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabella 3A e 4A. 
  2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto  un  finanziamento
in conto capitale  con  le  seguenti  intensita'  di  aiuto,  con  le
relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa: 
    a) Per le aziende agricole attive nella produzione primaria: 
      per progetti nei  limiti  di  cui  all'art.  2,  comma  3,  del
presente decreto le intensita' di aiuto  di  cui  all'Allegato  A  al
presente decreto, Tabella 1A; 
      per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per  l'intero
progetto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato  A  del  presente
decreto, Tabella 4A; 
    b) per le imprese attive  nel  settore  della  trasformazione  di
prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui  all'Allegato  A  al
presente decreto, Tabella 2A; 
    c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli  in  non
agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni  di  cui
alle precedenti lettere a) e  b):  le  intensita'  di  aiuto  di  cui
all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A. 
  3. Il contributo e' concesso  fino  ad  esaurimento  delle  risorse
disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e  i  limiti
definiti dall'Avviso di cui all'art. 13. 
  4. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la  situazione
in assenza di aiuti, indicare quale situazione  e'  specificata  come
scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e  fornire
documenti giustificativi a  sostegno  dello  scenario  controfattuale
descritto nella domanda. 
  5. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che  concede  l'aiuto
deve verificare  la  credibilita'  dello  scenario  controfattuale  e
confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto.
Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra
i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione  relativa
al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario. 
  6. Di regola, gli  aiuti  agli  investimenti  soggetti  a  notifica
individuale  sono  considerati  limitati  al  minimo   se   l'importo
dell'aiuto   corrisponde   ai   sovraccosti   netti   di   attuazione
dell'investimento nella regione interessata, rispetto  allo  scenario
controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso  di  aiuti
agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un  regime
notificato, lo Stato membro deve garantire che  l'importo  dell'aiuto
sia  limitato  al  minimo  sulla  base  di  un  approccio  detto  del
«sovraccosto netto». 
  7. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo  necessario
per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad  esempio  non
dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati
dall'impresa interessata ad altri progetti di  investimento  analoghi
o, se tali tassi non sono disponibili,  aumentare  il  TRI  oltre  il
costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i  tassi
di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 
  8. Per gli  aiuti  agli  investimenti  concessi  a  grandi  imprese
nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro  deve  garantire
che  l'importo  dell'aiuto  corrisponda  ai  sovraccosti   netti   di
attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo
scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato  al
punto precedente  deve  essere  utilizzato  in  combinazione  con  le
intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo.