Art. 5 Criteri ed entita' dell'aiuto 1. Gli interventi di cui al presente decreto sono diretti, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, a concedere: (a) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, soggetti all'obbligo di notifica alla Commissione europea ai sensi dell'art. 108 del medesimo Trattato, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabelle 1A e 2A; (b) aiuti compatibili con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, esentati dall'obbligo di notifica, come meglio specificato nell'allegato A al presente decreto, Tabella 3A e 4A. 2. Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensita' di aiuto, con le relative maggiorazioni ove previste, rispetto alla spesa ammessa: a) Per le aziende agricole attive nella produzione primaria: per progetti nei limiti di cui all'art. 2, comma 3, del presente decreto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 1A; per progetti eccedenti il vincolo di autoconsumo, per l'intero progetto le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A del presente decreto, Tabella 4A; b) per le imprese attive nel settore della trasformazione di prodotti agricoli: le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 2A; c) per le imprese di trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli e le altre imprese non ricomprese nelle definizioni di cui alle precedenti lettere a) e b): le intensita' di aiuto di cui all'Allegato A al presente decreto, Tabella 3A. 3. Il contributo e' concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente, secondo le modalita' e i limiti definiti dall'Avviso di cui all'art. 13. 4. Le grandi imprese devono descrivere nella domanda la situazione in assenza di aiuti, indicare quale situazione e' specificata come scenario controfattuale o progetto o attivita' alternativi e fornire documenti giustificativi a sostegno dello scenario controfattuale descritto nella domanda. 5. Dopo aver ricevuto la domanda, l'autorita' che concede l'aiuto deve verificare la credibilita' dello scenario controfattuale e confermare che l'aiuto produce l'effetto di incentivazione richiesto. Lo scenario controfattuale e' credibile quando e' autentico e integra i fattori decisionali prevalenti al momento della decisione relativa al progetto o all'attivita' in questione da parte del beneficiario. 6. Di regola, gli aiuti agli investimenti soggetti a notifica individuale sono considerati limitati al minimo se l'importo dell'aiuto corrisponde ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Analogamente, nel caso di aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto sia limitato al minimo sulla base di un approccio detto del «sovraccosto netto». 7. L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare il minimo necessario per rendere il progetto sufficientemente redditizio, ad esempio non dovrebbe portare il TRI oltre i normali tassi di rendimento applicati dall'impresa interessata ad altri progetti di investimento analoghi o, se tali tassi non sono disponibili, aumentare il TRI oltre il costo del capitale dell'impresa nel suo insieme oppure oltre i tassi di rendimento abitualmente registrati nel settore interessato. 8. Per gli aiuti agli investimenti concessi a grandi imprese nell'ambito di un regime notificato, lo Stato membro deve garantire che l'importo dell'aiuto corrisponda ai sovraccosti netti di attuazione dell'investimento nella regione interessata, rispetto allo scenario controfattuale in assenza di aiuto. Il metodo illustrato al punto precedente deve essere utilizzato in combinazione con le intensita' massime di aiuto per stabilire il limite massimo.