Art. 6 Interventi e spese ammissibili 1. Fatte salve le previsioni del presente decreto, gli interventi ammissibili all'agevolazione, da realizzare sui tetti/coperture di fabbricati strumentali all'attivita' agricola, zootecnica e agroindustriale, devono prevedere l'installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp. 2. Unitamente alle attivita' di cui al precedente comma, possono essere eseguiti uno o piu' dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell'efficienza energetica delle strutture: a) rimozione e smaltimento dell'amianto (e, se del caso, l'eternit) dai tetti, in conformita' alla normativa nazionale di settore vigente: tale procedura deve essere svolta unicamente da ditte specializzate, iscritte nell'apposito registro; b) realizzazione dell'isolamento termico dei tetti: la relazione tecnica del professionista abilitato dovra' descrivere e giustificare la scelta del grado di coibentazione previsto in ragione delle specifiche destinazioni produttive del fabbricato; c) realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): la relazione del professionista dovra' dare conto delle modalita' di aereazione previste in ragione della destinazione produttiva del fabbricato; a ogni modo, il sistema di areazione dovra' essere realizzato mediante tetto ventilato e camini di evacuazione dell'aria. In tutti i casi innanzi elencati, gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale e garantire il rispetto del principio «non arrecare un danno significativo all'ambiente». 2. Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese: a) per la realizzazione di impianti fotovoltaici: acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto; sistemi di accumulo; fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi; costi di connessione alla rete; fino a un limite massimo di euro 1.500,00/kWp per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, anche in considerazione delle dimensioni complessive dell'impianto da realizzare e delle correlate economie di scala, e fino ad ulteriori euro 1.000,00/kWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, la spesa massima ammissibile per i sistemi di accumulo non puo' eccedere euro 100.000,00. Qualora siano installati dispositivi di ricarica elettrica per la mobilita' sostenibile e per le macchine agricole, potra' essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a euro 30.000,00, secondo gli importi e le quantita' che saranno dettagliatamente individuati nell'avviso di cui all'art. 13; b) per la rimozione e smaltimento dell'amianto, ove presente, e l'esecuzione di interventi di realizzazione o miglioramento dell'isolamento termico e della coibentazione dei tetti e/o di realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d'aria): demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp. 3. Per tutti gli interventi innanzi elencati sono ammissibili - nei limiti massimi indicati al precedente comma 3 - le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all'elaborazione e presentazione dell'istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all'impresa. 4. Non sono ammissibili i seguenti costi: a) servizi di consulenza continuativi o periodici o connessi alla consulenza fiscale, alla consulenza legale o alla pubblicita'; b) acquisto di beni usati; c) acquisto di beni in leasing; d) acquisto di beni e prestazioni non direttamente identificabili come connessi all'intervento di efficienza energetica o all'installazione dell'impianto per la produzione da fonti rinnovabili; e) acquisto di dispositivi per l'accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici gia' esistenti; f) lavori in economia; g) pagamenti a favore di soggetti privi di partita IVA; h) prestazioni gestionali; i) acquisto e modifica di mezzi di trasporto; j) spese effettuate o fatturate al soggetto beneficiario da societa' con rapporti di controllo o di collegamento, come definito dall'art. 2359 del Codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza; tali spese potranno essere ammissibili solo se l'impresa destinataria documenti, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, che tale societa' e' l'unico fornitore di tale impianto o strumentazione; k) pagamenti effettuati cumulativamente, in contanti e in compensazione. Per gli ulteriori dettagli in materia si rimanda al menzionato avviso. 5. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) e' un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovra' tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali. 6. Sono ammessi a finanziamento solo impianti fotovoltaici di nuova costruzione e realizzati con componenti di nuova costruzione, nel rispetto del principio «non arrecare un danno significativo», di cui all'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 e alle schede intervento della circolare n. 32/2021, «Piano nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)», come specificato nell'avviso da emanare ai sensi del successivo art. 13. 7. E' consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall'amianto (e, se del caso, dall'eternit), purche' appartenenti allo stesso fabbricato. 8. E' ammessa l'opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell'installazione di impianti fotovoltaici, purche' appartenenti allo stesso fabbricato. 9. Fermo restando quanto previsto al comma 10, le domande di agevolazione riferite a progetti inclusi negli elenchi di cui ai decreti del 21 dicembre 2022 e 30 marzo 2023 sono ammissibili esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito dal decreto ministeriale n. 140119 del 25 marzo 2022 da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione. 10. I progetti devono essere avviati successivamente alla presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario. Tutte le spese sono ammissibili a partire dal momento di presentazione della domanda da parte del soggetto beneficiario.