Art. 10 Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 1. Per l'anno 2023 gli importi dovuti dai singoli comuni, come indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4), o derivanti dall'applicazione dell'art. 8 sono comunicati dal Ministero dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione, la quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale propria riscossa tramite il sistema dei versamenti unitari, di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La trattenuta da parte dell'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione e' effettuata in due rate di pari importo a valere sulle somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16 giugno e del 16 dicembre 2023. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate - Struttura di gestione sono versati ad appositi capitoli dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2023 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Mantovano Il Ministro dell'economia e delle finanze Giorgetti Il Ministro dell'interno Piantedosi Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 1815