Art. 10 
 
           Operazioni da parte dell'Agenzia delle entrate 
 
  1. Per l'anno 2023 gli importi  dovuti  dai  singoli  comuni,  come
indicati nell'allegato 1 e nell'allegato 4 (colonna 4),  o  derivanti
dall'applicazione  dell'art.  8   sono   comunicati   dal   Ministero
dell'interno all'Agenzia delle entrate - Struttura  di  gestione,  la
quale provvede a trattenere le relative somme dall'imposta municipale
propria riscossa tramite il sistema dei versamenti  unitari,  di  cui
all'art. 17 del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  La
trattenuta  da  parte  dell'Agenzia  delle  entrate -  Struttura   di
gestione e' effettuata in due rate di pari  importo  a  valere  sulle
somme versate in relazione alle scadenze tributarie del 16  giugno  e
del 16 dicembre  2023.  Gli  importi  recuperati  dall'Agenzia  delle
entrate - Struttura di gestione sono  versati  ad  appositi  capitoli
dell'entrata del bilancio dello Stato. Ai predetti importi si applica
quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto. 
  Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei  conti  per  la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 13 giugno 2023 
 
                          p. Il Presidente 
                     del Consiglio dei ministri 
                              Mantovano 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                             Piantedosi 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 2023 
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, n. 1815