Art. 3 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023 per i comuni delle regioni a statuto ordinario 1. Il riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale spettante per l'anno 2023 ai comuni delle regioni a statuto ordinario e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune il valore del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2022 come definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 maggio 2022. Il valore di cui al periodo precedente e' rettificato degli importi derivanti dagli effetti, per l'anno 2023, delle correzioni puntuali di cui al decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2022. 2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge n. 232 del 2016, il 65 per cento della quota del Fondo di solidarieta' comunale relativa, per l'anno 2023, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1 del presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi comuni sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, ed i fabbisogni standard entrambi approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023, e assoggettati alla metodologia di esclusione della componente «raccolta e smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della medesima Commissione del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del Fondo di solidarieta' comunale 2023 la capacita' fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura del 70 per cento. 3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 2 e' riportato nell'allegato 2 (colonna 6).