Art. 3 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2023 per i comuni delle regioni a statuto ordinario 
 
  1. Il riparto  della  quota  del  Fondo  di  solidarieta'  comunale
spettante per l'anno 2023 ai comuni delle regioni a statuto ordinario
e' effettuato prendendo come valore di riferimento per ciascun comune
il valore del Fondo di solidarieta' comunale  per  l'anno  2022  come
definito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
maggio 2022. Il valore di cui al periodo  precedente  e'  rettificato
degli  importi  derivanti  dagli  effetti,  per  l'anno  2023,  delle
correzioni puntuali di cui al decreto del  Ministro  dell'interno  di
concerto con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  del  30
dicembre 2022. 
  2. In applicazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della
legge n. 232 del 2016, il 65 per  cento  della  quota  del  Fondo  di
solidarieta' comunale relativa, per  l'anno  2023,  ai  comuni  delle
regioni a statuto ordinario, come determinata in base al comma 1  del
presente articolo, e' accantonato e redistribuito ai medesimi  comuni
sulla base della differenza tra le capacita' fiscali, ed i fabbisogni
standard  entrambi  approvati  dalla  Commissione   tecnica   per   i
fabbisogni standard nella seduta del 27 febbraio 2023, e assoggettati
alla  metodologia  di  esclusione  della   componente   «raccolta   e
smaltimento rifiuti» decisa nella seduta della  medesima  Commissione
del 13 ottobre 2020. Ai fini del riparto del  Fondo  di  solidarieta'
comunale 2023 la  capacita'  fiscale  perequabile  dei  comuni  delle
regioni a statuto ordinario e' determinata nella misura  del  70  per
cento. 
  3. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario il valore
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  2  e'
riportato nell'allegato 2 (colonna 6).