Art. 5 Riparto della quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) con attribuzione della quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2 1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno 2023 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a 3.753.279.000 euro, al netto della riduzione di 14.171.000 di euro in conseguenza della diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle minori entrate TASI, congiuntamente alla quota di cui all'art. 1, comma 2, di euro 64.740.376,50 destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma 449, lettera b), della legge n. 232 del 2016 sono ripartite tra i comuni delle regioni a statuto ordinario e tra i comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna secondo gli importi di cui all'allegato 2 (colonne da 7 a 11). 2. Al risultato di cui al comma 1 si applicano le correzioni puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze emanati fino all'anno 2022 secondo gli importi riportati nell'allegato 2 (colonna 12). 3. Ai risultati di cui ai commi 1 e 2, il cui totale e' indicato nell'allegato 2, (colonna 13) e viene riportato nell'allegato 3, (colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art. 1, comma 450 della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 2). 4. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 e' rettificato con l'applicazione del correttivo di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3). 5. Per i comuni fino a 5.000 abitanti l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 4 e' rettificato con l'applicazione dell'integrazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-ter) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 4). 6. Per i soli comuni delle regioni a statuto ordinario l'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quinquies) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 5). 7. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 6 e' incrementato della dotazione di cui all'art. 1, comma 449, lettera d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato 3 (colonna 6). 8. Per i singoli comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Regione Sardegna il valore totale risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1 a 7 e' riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 7).