Art. 5 
 
Riparto della quota del Fondo di  solidarieta'  comunale  per  l'anno
  2023 di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) con attribuzione  della
  quota del Fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 2 
 
  1. La quota del Fondo di solidarieta' comunale per l'anno  2023  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera b), pari a  3.753.279.000  euro,  al
netto della riduzione di 14.171.000  di  euro  in  conseguenza  della
diminuita esigenza di ristoro ai comuni delle  minori  entrate  TASI,
congiuntamente alla quota  di  cui  all'art.  1,  comma  2,  di  euro
64.740.376,50 destinata alle finalita' di cui all'art. 1, comma  449,
lettera b), della legge n. 232 del 2016 sono ripartite tra  i  comuni
delle regioni a statuto  ordinario  e  tra  i  comuni  della  Regione
Siciliana e  della  Regione  Sardegna  secondo  gli  importi  di  cui
all'allegato 2 (colonne da 7 a 11). 
  2. Al risultato di cui  al  comma  1  si  applicano  le  correzioni
puntuali di cui ai decreti del Ministro dell'interno di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze emanati fino all'anno  2022
secondo gli importi riportati nell'allegato 2 (colonna 12). 
  3. Ai risultati di cui ai commi 1 e 2, il cui  totale  e'  indicato
nell'allegato 2, (colonna 13)  e  viene  riportato  nell'allegato  3,
(colonna 1), si applica il correttivo di cui all'art.  1,  comma  450
della  legge  n.  232  del  2016,  secondo  gli   importi   riportati
nell'allegato 3 (colonna 2). 
  4. L'importo risultante dall'applicazione dei commi 1,  2  e  3  e'
rettificato con l'applicazione del  correttivo  di  cui  all'art.  1,
comma 449, lettera d-bis) della legge n. 232 del  2016,  secondo  gli
importi riportati nell'allegato 3 (colonna 3). 
  5.  Per  i  comuni  fino  a  5.000  abitanti  l'importo  risultante
dall'applicazione  dei  commi  da  1   a   4   e'   rettificato   con
l'applicazione  dell'integrazione  di  cui  all'art.  1,  comma  449,
lettera d-ter) della legge n.  232  del  2016,  secondo  gli  importi
riportati nell'allegato 3 (colonna 4). 
  6. Per i soli comuni delle regioni a  statuto  ordinario  l'importo
risultante dall'applicazione dei commi da 1 a 5 e' incrementato della
dotazione di cui all'art. 1, comma 449,  lettera  d-quinquies)  della
legge n. 232 del 2016, secondo gli importi riportati nell'allegato  3
(colonna 5). 
  7. L'importo risultante dall'applicazione dei commi da  1  a  6  e'
incrementato della dotazione di cui all'art. 1,  comma  449,  lettera
d-quater) della legge n. 232 del 2016, secondo gli importi  riportati
nell'allegato 3 (colonna 6). 
  8. Per i singoli comuni delle regioni a  statuto  ordinario,  della
Regione  Siciliana  e  della  Regione  Sardegna  il   valore   totale
risultante dalle operazioni di calcolo di cui ai commi da 1  a  7  e'
riportato distintamente nell'allegato 3 (colonna 7).